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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-512/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1° agosto 2025. — BÁV Zrt. contro Budapest Főváros Kormányhivatala. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Allegato XVII – Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi – Restrizioni relative al cadmio – Tenore massimo nelle parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli – Deroga – Braccialetto in argento risalente agli anni ’40 e le cui brasature contengono cadmio. — Causa C-512/24

Giurisprudenza europea62024CJ0512

Sintesi

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In breve

La Corte interpreta la disciplina REACH sul cadmio applicabile ai gioielli e alle leghe per brasatura. Stabilisce che un braccialetto in argento con brasature contenenti cadmio non rientra nel divieto sulle leghe per brasatura, ma nel divieto relativo alle parti metalliche degli articoli di gioielleria. Resta al giudice nazionale verificare se operi la deroga per i gioielli di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.

Interpretazione del regolamento REACH: un braccialetto in argento con brasature contenenti cadmio rientra nel divieto per i gioielli di cui alla voce 23, punto 10, dell’allegato XVII, e non nel divieto relativo alle leghe per brasatura del punto 8.

La questione giuridica

Se la nozione di "altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria" di cui alla voce 23, punto 10, lettera i), dell’allegato XVII del regolamento REACH debba essere interpretata nel senso che include anche le leghe per brasatura, con conseguente applicabilità o meno della deroga per gli articoli di oltre 50 anni prevista al punto 11; più in generale, se un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio ricada nel divieto del punto 8 o in quello del punto 10.

Principio di diritto

Un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio non è una "lega per brasatura" ai sensi della voce 23, punto 8, dell’allegato XVII del regolamento REACH, perché non è destinato a essere usato come materiale di brasatura; esso può invece rientrare nella voce 23, punto 10, ii), come parte metallica di un articolo di gioielleria. Pertanto, se il tenore di cadmio raggiunge o supera lo 0,01% in peso del metallo, l’immissione sul mercato è vietata, salva l’eventuale deroga del punto 11 che il giudice nazionale deve verificare in fatto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), allegato XVII, voce 23, punti 8, 9, 10 e 11
  • Regolamento (UE) n. 494/2011

Interpretazione della voce 23 dell’allegato XVII del regolamento REACH

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) nell’ambito di una controversia tra BÁV Zrt. e la prefettura di Budapest-Capitale sulla legittimità di un’ammenda e del divieto di commercializzazione di un braccialetto in argento contenente brasature al cadmio. La questione verte sull’applicazione delle restrizioni REACH relative al cadmio nei gioielli e nelle leghe per brasatura.

Fatti e procedimento principale

La BÁV aveva presentato nel settembre 2023 un braccialetto in argento per il punzonamento. Le analisi effettuate dall’autorità ungherese avevano rilevato un tenore di cadmio nelle brasature compreso tra l’1% e il 2%. La prefettura aveva quindi sequestrato il braccialetto, inflitto un’ammenda e vietato l’immissione sul mercato, ritenendo violata la voce 23, punto 8, dell’allegato XVII del regolamento REACH, che vieta l’uso e l’immissione sul mercato delle leghe per brasatura con tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01% in peso.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le brasature di un gioiello possano essere qualificate come "altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria" ai sensi della voce 23, punto 10, lettera i), dell’allegato XVII del regolamento REACH. La questione è decisiva perché il punto 10 si accompagna alla deroga del punto 11 per gli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e per i gioielli di oltre 50 anni a tale data.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare l’allegato XVII, voce 23, punti 8, 9, 10 e 11;
  • il regolamento (UE) n. 494/2011, che ha modificato la disciplina del cadmio;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

La voce 23, punto 8, disciplina le leghe per brasatura; il punto 10 disciplina invece i monili di metallo e le parti di metallo di articoli di gioielleria, bigiotteria e accessori per capelli; il punto 11 introduce una deroga per determinati articoli storici o immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue nettamente tra il regime delle leghe per brasatura e quello degli articoli di gioielleria. Richiama la finalità delle due disposizioni:

  • il punto 8 mira a proteggere gli utilizzatori professionali e amatoriali dall’inalazione di fumi durante la brasatura;
  • il punto 10 mira a proteggere i consumatori dall’esposizione al cadmio contenuto nei gioielli per contatto con la pelle o suzione.

Su tale base, la Corte afferma che un braccialetto in argento con brasature al cadmio non può essere qualificato come "lega per brasatura" ai sensi del punto 8, perché non è destinato a essere utilizzato come materiale di brasatura. Tuttavia, le leghe che costituiscono le brasature, una volta incorporate nel gioiello, devono essere considerate come "parti di metallo" del braccialetto ai sensi del punto 10, lettera ii), che include espressamente i braccialetti tra gli articoli coperti dalla norma.

Decisione e effetti pratici

La Corte dichiara che la voce 23, punti 8 e 10, dell’allegato XVII del regolamento REACH deve essere interpretata nel senso che un braccialetto in argento le cui brasature contengono cadmio rientra nel divieto di cui al punto 10, lettera ii), se il tenore di cadmio raggiunge o supera lo 0,01% in peso del metallo.

Spetta però al giudice nazionale verificare se il braccialetto possa beneficiare della deroga del punto 11, in particolare se, alla luce della sua data di fabbricazione, si tratti di un gioiello di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.

Principio affermato

Le brasature di un gioiello non sono trattate come leghe per brasatura ai fini del punto 8 del REACH, ma come parti metalliche del gioiello ai fini del punto 10; di conseguenza, un braccialetto in argento con brasature contenenti cadmio è soggetto al divieto per i gioielli quando la soglia di cadmio è superata, salva l’eventuale deroga storica prevista dal punto 11.

Come è indicizzato

Materieregolamento reachsostanze chimiche pericolosegioielleria e bigiotteriarestrizioni al cadmiodiritto ambientale e tutela della salute

Testo integrale

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