Cassazione Civile, Ordinanza n. 20726/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una cooperativa agricola aveva depositato 522,40 quintali di radicchio in una cella frigorifera di proprietà di una società agricola; la merce era risultata completamente inutilizzabile per errato stoccaggio e temperature non idonee. La cooperativa aveva chiesto il risarcimento dei danni alla società depositaria. Quest’ultima aveva a sua volta chiamato in causa l’impresa fornitrice/manutentrice degli impianti frigoriferi, sostenendo che il danno derivasse da un difetto oggettivo dell’impianto. Parallelamente, l’impresa aveva ottenuto decreto ingiuntivo per fatture di manutenzione e fornitura rimaste impagate; la società agricola aveva proposto opposizione, chiedendo la riunione dei giudizi, la revoca del decreto, il riconoscimento di un proprio controcredito risarcitorio, nonché la manleva nei confronti dell’impresa. In appello la società agricola aveva ottenuto la revoca del decreto e la condanna dell’impresa a manlevarla. Nel ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e violazione delle norme sul deposito e sull’adempimento, sostenendo che la corte territoriale non avesse esaminato correttamente le sue censure sulla responsabilità della depositaria e che quest’ultima avesse provato la propria esimente; violazione del giudicato interno e dell’art. 36 c.p.c., assumendo che la domanda riconvenzionale risarcitoria fosse stata rigettata in primo grado e non ritualmente appellata; omesso esame e violazione dell’art. 112 c.p.c. circa la qualificazione dei titoli posti a base del decreto ingiuntivo. La società agricola, in ricorso incidentale, ha contestato la coerenza della decisione che, pur escludendo la sua responsabilità per lo stoccaggio, aveva comunque mantenuto la condanna verso la cooperativa e accolto la manleva contro l’impresa; inoltre ha censurato la motivazione sul mancato riconoscimento del lucro cessante. La cooperativa ha resistito a entrambi i ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse effettivamente pronunciata sulla responsabilità da deposito e sulla manleva, escludendo la responsabilità della società agricola per la fase di conservazione in senso stretto ma rilevando comunque che la merce era stata restituita deteriorata, quindi in violazione dell’obbligo di restituzione nello stato in cui era stata consegnata; ha inoltre confermato che il depositante deve provare consegna e danno, gravando sul depositario la prova di circostanze esterne o della natura del bene. È stata reputata infondata la censura sul giudicato interno, poiché la domanda riconvenzionale era stata comunque devoluta in appello e, in ogni caso, era stata esaminata e in parte rigettata. È stata giudicata inammissibile la doglianza sull’art. 36 c.p.c. perché non si confrontava con la motivazione impugnata e perché l’individuazione del titolo creditorio è accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: la manleva era compatibile con l’assenza di responsabilità nella conservazione, restando la responsabilità per inesatto adempimento nella restituzione della merce avariata; sul lucro cessante la motivazione è stata ritenuta sufficiente, non essendo ammesso il vizio di semplice insufficienza motivazionale ma solo quello di motivazione apparente o mancante. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale, mentre entrambe le parti sono state condannate alle spese in favore della cooperativa controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il motivo è infondato/inammissibile se la sentenza impugnata ha comunque esaminato la domanda o il motivo di appello dedotto come omesso; non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha deciso sulla questione sostanziale.
artt. 1766 c.c.
richiamato per la disciplina del deposito e dell'obbligo di custodia/restituzione della cosa depositata.
art. 1768 c.c.
il depositario risponde della custodia nei limiti dell'obbligo di conservazione e restituzione della cosa, secondo la diligenza richiesta.
art. 1218 c.c.
la responsabilità contrattuale del debitore/depositario è esclusa solo dalla prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; il deterioramento del bene restituito integra inesatto adempimento.
art. 342 c.p.c.
la censura sul giudicato interno è infondata quando la domanda o il capo di decisione risulta comunque devoluto con l'appello.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione al giudicato interno; non opera se il capo non è passato in giudicato perché impugnato.
art. 2909 c.c.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile del capo non impugnato; nella specie è stato escluso il giudicato interno sul punto contestato.
art. 36 c.p.c.
la censura è respinta perché la domanda di compensazione/manleva non è stata ritenuta estranea al titolo azionato in monitorio e l'apprezzamento del titolo creditorio è fatto di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale del ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzato per le censure sostanziali e processuali poi respinte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del ricorso per nullità processuali, evocato per le doglianze di omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, non consente più di censurare la mera insufficienza della motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti attuali.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è viziata solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la semplice sinteticità o non condivisione del ragionamento.
art. 132, comma 2, c.p.c.
il provvedimento deve contenere una motivazione idonea a spiegare le ragioni della decisione; nella specie tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto dell'impugnazione è dovuto, se ricorrono i presupposti, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 93 c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Massime di principio
- Nel contratto di deposito, il depositario deve restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta; il deterioramento della cosa consegnata integra, di regola, inesatto adempimento, salvo prova che il danno derivi da circostanze esterne, dalla natura del bene o da un fattore non imputabile al depositario.
- In tema di riparto dell’onere della prova nel deposito, il depositante deve provare la consegna del bene e l’esistenza del danno; si presume che il bene fosse in buone condizioni alla consegna, mentre spetta al depositario dimostrare la causa non imputabile del deterioramento.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza d’appello esamina la questione sostanziale dedotta, anche se la motivazione non segue pedissequamente la prospettazione della parte.
- La qualificazione del titolo creditorio posto a base di una domanda monitoria e l’individuazione della correlazione tra credito azionato e controcredito dedotto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammessa solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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