Cassazione Penale, Sentenza n. 13071/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto commesso il 20/05/2012). Denunciava l'inutilizzabilita' delle risultanze delle operazioni captative per la mancata e insufficiente motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni, l'assenza dei presupposti legittimanti le proroghe e la manifesta illogicita' della motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il reato e' estinto per prescrizione (e' spirato il termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi dalla consumazione). Pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. La Corte ha precisato che, essendo intervenuta la causa estintiva, non rilevano eventuali nullita' procedurali o altre doglianze, in quanto l'applicazione immediata della causa estintiva e' incompatibile con il rinvio al giudice di merito (richiamando Sez. U. n. 1021/2001). Ha anche escluso la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che non fosse evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneita' dell'imputato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma incriminatrice contestata (titolo di reato); nella sentenza il profilo sostanziale della norma non viene esaminato in quanto il reato e' stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 131-bis cod. pen.
La difesa lamentava la mancata applicazione di tale norma; la Corte non si e' pronunciata sul merito di questa doglianza poiche' ha deciso per la prescrizione estintiva del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per spiegare che non ha potuto pronunciare un'assoluzione di merito perche' non risultava, in modo evidente, l'insussistenza del fatto o l'estraneita' dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese, Rv. 220511)
Principio secondo cui, quando risulti una causa di estinzione del reato, eventuali nullita' anche di ordine generale non incidono sul provvedimento di annullamento senza rinvio, dato il principio di immediata applicabilita' della causa estintiva.
Massime di principio
- Se e' accertata una causa di estinzione del reato (prescrizione), il giudice di legittimita' puo' annullare senza rinvio e non e' necessario esaminare tutte le altre nullita' o questioni procedurali sollevate.
- La constatazione della prescrizione prevale e rende in concreto ininfluenti anche vizi procedurali sulle intercettazioni; cio' non toglie che tali questioni possano avere rilievo se la prescrizione non fosse intervenuta.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e' possibile solo quando l'assenza del fatto o l'estraneita' dell'imputato risultano in modo evidente; non e' una soluzione sostitutiva della declaratoria di estinzione per prescrizione.
- Per contestazioni relative a proroghe di intercettazioni e motivazione dei decreti, e' importante sollevare censure in tempo utile e documentare specificamente i profili di illegittimita'; tuttavia, l'esito pratico della censura puo' essere reso irrilevante dall'intervento della prescrizione.
- La difesa dovrebbe calcolare e monitorare attentamente i termini di prescrizione e valutare la strategia processuale (es. richiedere valutazioni immediate sul termine prescrizionale) quando le questioni procedurali potrebbero non produrre effetto se la prescrizione e' prossima.
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