Cassazione Penale, Sentenza n. 42635/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di notificazione della citazione per il giudizio di appello (inosservanza art.179 c.1 c.p.p.), con omissione della citazione personale del ricorrente poiché la notifica era stata eseguita presso il difensore nonostante fosse stato eletto domicilio diverso; 2) violazione degli artt.42 c.p. e 217 r.d. 267/1942: censura della punibilità della bancarotta documentale semplice a titolo di colpa, atteso che secondo il ricorrente la norma richiederebbe una previsione espressa per la punibilità colposa; 3) eccessività della pena ai sensi dell'art.133 c.p., con domanda di revisione per discordanza rispetto al minimo edittale e considerazioni sulla personalità favorevole dell'imputato e sulla concessione della sospensione condizionale della pena; 4) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt.62-bis e 133 c.p.) nonostante la positiva personalità, l'assenza di precedenti rilevanti e il fatto che l'eventuale precedente era stato condonato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: 1) il vizio di notificazione è stato ritenuto una nullità a regime intermedio ormai sanata dalla partecipazione del difensore in appello senza eccezioni; 2) è stato confermato il principio di giurisprudenza secondo cui la bancarotta documentale semplice è punibile anche a titolo di colpa, essendo la previsione implicita desumibile dalla struttura della norma e dal confronto con la fattispecie dolosa; 3) la determinazione della quantità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità, pertanto la censura sull'entità della pena è stata respinta. Il quarto motivo è stato accolto: la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; perciò la Corte ha annullato la decisione limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l'annullamento con rinvio per motivi non attinenti all'affermazione di responsabilità non comporta il rinnovarsi dei termini di prescrizione sul punto già deciso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica il vizio deducibile in cassazione relativo a norme processuali; utilizzato come riferimento per la censura sulla mancata citazione in appello.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che la notificazione difforme integri una nullità a regime intermedio che può essere sanata dalla partecipazione senza riserva del difensore.
art. 42 cod. pen.
Stabilisce il principio che la punibilità a titolo di colpa richiede previsione normativa; la Corte interpreta che la previsione può essere implicita e, nel caso della bancarotta documentale semplice, risulta dalla struttura della norma e dalla disciplina comparata con la fattispecie dolosa.
art. 217, comma 2, r.d. n. 267/1942
Parte della disciplina concorsuale e fallimentare richiamata nella censura sull'interpretazione della fattispecie di bancarotta documentale; la Corte valuta l'assetto normativo complessivo per riconoscere la punibilità anche a titolo di colpa.
art. 133 cod. pen.
Regola la determinazione della pena e i criteri per la sua graduazione; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e la limitata sindacabilità in sede di legittimità.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la mancata motivazione sul diniego è viziata e ha determinato l'annullamento parziale con rinvio.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Fissa i limiti di impugnazione in cassazione; richiamato per i limiti con cui sono stati enunciati i motivi di ricorso.
art. 182 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini di decadenza per dedurre nullità processuali di regime intermedio; la Corte ricorda che la nullità per notificazione deve essere proposta nei termini previsti.
Sez. U., n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà) - giurisprudenza
Principio secondo cui l'annullamento con rinvio per ragioni estranee all'affermazione di responsabilità determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto già deciso, con conseguente esclusione della reiterazione dei termini di prescrizione nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- La nullità derivante da notificazioni effettuate in luogo diverso dal domicilio eletto è una nullità di regime intermedio che può essere sanata dalla partecipazione del difensore in appello senza riserve: è quindi fondamentale sollevare tempestivamente l'eccezione processuale per non perdere il vizio.
- La bancarotta documentale semplice può essere considerata punibile anche a titolo di colpa quando la struttura normativa e il confronto con la fattispecie dolosa consentono di desumere una previsione implicita della punibilità colposa; non è sempre necessario un richiamo espressamente testuale alla colpa.
- La determinazione della quantità della pena è essenzialmente discrezionale e spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di evidenti vizi logici, arbitrio o carenza motivazionale grave.
- Se il giudice omette di pronunciarsi su una specifica istanza difensiva relativa alle attenuanti generiche, la Cassazione annullerà e rinvierà la sola questione, determinando un nuovo esame in appello sul punto.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per motivi non attinenti all'accertamento della responsabilità, la sentenza sulla responsabilità rimane definitiva e non si riaprono i termini di prescrizione per quel punto.
- In situazioni simili è strategico documentare e motivare compiutamente la personale positiva (assenza di precedenti rilevanti, buona condotta, benefici già concessi) e richiedere espressamente la valutazione delle attenuanti generiche in ogni grado di giudizio.
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