Sentenza n. 354/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del permesso di costruire n. 1/2022 dell’8 settembre 2022, rilasciato dal Comune di Molina Aterno in favore della sig.ra Claudia Perna relativo “all’ampliamento di un’unità abitativa esistente attraverso un cambio di destinazione d’uso e installazione di una canna fumaria esterna in facciata”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire relativo all'ampliamento di un'unità abitativa mediante cambio di destinazione d'uso e installazione di una canna fumaria esterna sulla facciata comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore di una comproprietaria, deducendo l'illegittimità del titolo per eccesso di potere, in quanto l'amministrazione non avrebbe tenuto conto del dissenso da esse formalmente manifestato rispetto all'installazione della canna fumaria sulla facciata comune e avrebbe rilasciato il titolo senza il consenso di tutti i contitolari delle parti comuni. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le ricorrenti sostenevano che l'intervento fosse lesivo del decoro architettonico e potenzialmente idoneo a provocare danni strutturali e infiltrazioni. Il Comune ha eccepito che le questioni attengono a rapporti privatistici tra comproprietari, che il titolo edilizio richiede la verifica della conformità urbanistico-edilizia e della disponibilità dell'immobile, con salvezza dei diritti dei terzi, e che non sussiste un obbligo generalizzato di comunicazione di avvio ai vicini.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che il permesso di costruire attesta esclusivamente la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia e non incide sui rapporti di diritto privato, che restano salvi ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non deve svolgere complessi accertamenti sull'esistenza, validità o ampiezza dei diritti reali dei terzi né risolvere controversie tra privati, essendo sufficiente che il richiedente dimostri la proprietà o la disponibilità dell'immobile. L'ulteriore verifica del consenso degli altri comproprietari è necessaria solo in presenza di un'evidente e non controvertibile carenza assoluta di legittimazione, non riscontrata nel caso concreto. Il dissenso delle ricorrenti può quindi rilevare nei rapporti civilistici, ma non incide sulla legittimità del titolo edilizio. È stato respinto anche il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio: nel procedimento avviato su istanza di parte per il rilascio del permesso di costruire, i proprietari confinanti o comproprietari di parti comuni non sono destinatari diretti del provvedimento né soggetti obbligatoriamente partecipanti. Un obbligo generalizzato di comunicazione aggraverebbe ingiustificatamente il procedimento, in contrasto con economicità ed efficienza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
I diritti dei terzi sono fatti salvi.
Il permesso di costruire opera esclusivamente sul piano pubblicistico e non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dai rapporti privatistici.
art. 7 l. n. 241/1990
Non impone la comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari confinanti o ai comproprietari di parti comuni nell'ambito di un procedimento avviato su istanza di parte per il rilascio di un permesso di costruire, quando tali soggetti non siano destinatari diretti del provvedimento.
Massime di principio
- Il permesso di costruire accerta la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia e non risolve né modifica i rapporti di diritto privato relativi alla titolarità o all'esercizio dei diritti sull'immobile; i diritti dei terzi restano fatti salvi.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, l'amministrazione non è tenuta a compiere complessi accertamenti sui diritti reali vantati da terzi né a verificare il consenso di tutti i comproprietari, salvo che emerga una carenza assoluta, evidente e non controvertibile della legittimazione del richiedente.
- Il dissenso espresso da altri comproprietari rispetto a un intervento edilizio può rilevare nei rapporti civilistici, ma non determina di per sé l'illegittimità del permesso di costruire, i cui effetti restano circoscritti all'ambito pubblicistico.
- Nel procedimento a istanza di parte per il rilascio di un permesso di costruire, i proprietari confinanti e i comproprietari di parti comuni non sono, per il solo fatto di tale qualità, destinatari diretti del provvedimento né soggetti cui debba essere comunicato l'avvio del procedimento.
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