Cassazione Penale, Sentenza n. 18809/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mancuso impugnava la conversione di una pena pecuniaria (82.500,00 euro, decreto penale del 10/12/2015) in trecentotrentuno giorni di libertà controllata, deducendo: 1) estinzione della pena per decorso del termine quinquennale (trattandosi di delitto) e quindi illegittimità della procedura di conversione; 2) violazione e errata applicazione dell'art. 660 c.p.p. nella formulazione successiva alla cd. riforma Cartabia (sostegno che avrebbe dovuto essere adottato l'ordine di esecuzione previsto dal nuovo art. 660); 3) mancata verifica dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria, nonostante fosse in atto una procedura esecutiva immobiliare, per cui il giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione patrimoniale prima di disporre la conversione.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. In particolare: - Ha ritenuto infondato il primo motivo (estinzione della pena) perché la questione non era stata devoluta al giudice dell'esecuzione e dunque non poteva essere valorizzata in cassazione; - Ha escluso la possibilità per il ricorrente di vedersi applicare la nuova formulazione dell'art. 660 c.p.p. ratione temporis per i reati anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, ma ha osservato che la riforma ha comunque abrogato la figura della libertà controllata e introdotto nuovi meccanismi di conversione (semilibertà, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare) da applicare ai casi non già applicati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore; - Ha rilevato che, nel caso concreto, la libertà controllata non era stata già applicata né era in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma, sicché il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto valutare la conversione alla luce delle nuove disposizioni e non procedere alla conversione in libertà controllata secondo la previgente disciplina; - Ha inoltre ritenuto che la presenza di una procedura esecutiva immobiliare in corso imponeva al giudice di approfondire e verificare la reale impossibilità di esazione prima di disporre la conversione, motivo per cui ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale profilo.
Norme richiamate
art. 660 cod. proc. pen.
la Corte riporta il testo novellato che prescrive che, quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con intimazione al condannato a provvedere al pagamento entro novanta giorni e avviso delle conseguenze in caso di mancato pagamento
La nuova formulazione impone l'emissione di un ordine di esecuzione con termine di 90 giorni e prevede conversioni alternative (semilibertà, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare) a seconda che il mancato pagamento sia colpevole o derivante da accertata insolvibilità; tuttavia la sua applicabilità è limitata ratione temporis ai reati commessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare il vizio di motivazione; la Corte osserva che questioni non devolute al giudice del merito non possono essere sollevate in cassazione se non oggetto della decisione impugnata.
art. 97 d.lgs. n. 150/2022
disposizione transitoria che stabilisce che le nuove disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore, salvo che risultino in concreto più favorevoli; ai reati commessi prima continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti
La norma transitoria preserva l'applicazione della disciplina previgente (compreso l'art. 660 previgente) per reati anteriori all'entrata in vigore, limitando l'applicazione della nuova disciplina ai soli reati commessi dopo tale data, salvo diversa favorevolezza.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102
testo previgente prevedeva la conversione in libertà controllata per insolvibilità; il testo novellato stabilisce la conversione nella semilibertà sostitutiva e riferisce i limiti di durata
La riforma ha riorganizzato le pene sostitutive, eliminando la libertà controllata dal nuovo elenco delle sanzioni sostitutive e introducendo la semilibertà con nuove durate massime; l'art. 102 è ora riferito al mancato pagamento non giustificato da stato di insolvibilità (colpevolezza).
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103
testo previgente disciplinava la conversione per impossibilità di esazione; il testo novellato disciplina la conversione in lavoro di pubblica utilità o, se il condannato si oppone, in detenzione domiciliare sostitutiva, con limiti di durata
L'art.103 distingue l'ipotesi di inadempimento incolpevole (insolvibilità) prevedendo misure alternative (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare) e fissa limiti di durata diversi rispetto al previgente sistema.
art. 95, comma 2, d.lgs. 150/2022
disposizione transitoria che mantiene disciplinate dalle disposizioni previgenti le situazioni in cui la libertà controllata era già applicata o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore
La libertà controllata rimane applicabile soltanto nei casi in cui fosse già stata applicata o fosse in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma; per i casi nuovi occorre applicare il nuovo sistema.
art. 25, comma secondo, Cost.
Principio di divieto di retroattività delle norme penali più sfavorevoli; richiamato per sostenere che le modifiche sostanziali non possono applicarsi retroattivamente se peggiorative.
art. 135 codice penale
richiamato nella sentenza come norma per il ragguaglio nella conversione delle pene
La norma viene utilizzata per il metodo di ragguaglio del tempo/quantificazione del periodo sostitutivo in caso di conversione della pena pecuniaria.
Massime di principio
- Verificare sempre la data del fatto rispetto all'entrata in vigore delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022): le norme nuove sulle conversioni delle pene pecuniarie si applicano ratione temporis e le disposizioni transitorie possono preservare la disciplina previgente per i reati anteriori.
- La nuova disciplina (post-Cartabia) distingue tra mancato pagamento colpevole (conversione in semilibertà) e inadempimento per accertata insolvibilità (lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare), con termini e procedure diversi dall'antica 'libertà controllata'.
- Se la libertà controllata non era già applicata né in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma, il giudice deve applicare il nuovo regime e non può convertire la pena nella libertà controllata secondo la previgente disciplina.
- In presenza di procedure esecutive in corso (es. esecuzione immobiliare), non può presumersi l'impossibilità di esazione senza adeguati approfondimenti; il giudice deve verificare concretamente la situazione patrimoniale prima di dichiarare l'impossibilità e disporre la conversione.
- Le questioni non sollevate o non devolute al giudice del merito non possono essere efficacemente discusse per la prima volta in cassazione: la devoluzione delle questioni al giudice di merito è condizione di ammissibilità in cassazione.
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