Sentenza n. 5347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado, liquidando tuttavia le spese di lite in soli 500 euro per il carattere seriale della controversia
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, deducendo che la liquidazione di 500 euro fosse meramente simbolica, non proporzionata all’attività difensiva e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha invocato l’asserita inderogabilità dei minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, nonché la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. È stata inoltre contestata la motivazione del TAR, ritenuta insufficiente perché fondata esclusivamente sul carattere seriale della controversia. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole da 500 a 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha ribadito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che i parametri ministeriali non costituiscono minimi tariffari inderogabili, essendo state abrogate le tariffe professionali. Tuttavia, il giudice deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014 e, quando se ne discosta in modo apprezzabile e rilevante, deve indicare i criteri della liquidazione. Resta comunque vietata, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c., la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, la motivazione del TAR, limitata al richiamo al carattere seriale della controversia, non era sufficiente a giustificare una liquidazione manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri, né la serialità poteva giustificare una compensazione o una riduzione priva di adeguata motivazione. La liquidazione di 800 euro è stata determinata equitativamente, considerando che la controversia riguardava un’unica questione relativa all’esecuzione di una sentenza ordinaria in materia di carta del docente. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento e per la richiesta dell’appellante superiore alla somma riconosciuta.
Norme richiamate
art. 4 D.M. n. 55/2014
i valori medi di cui alle tabelle allegate [...] possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale dei compensi, ma non costituiscono minimi tariffari inderogabili dopo l’abrogazione delle tariffe professionali; lo scostamento rilevante deve essere motivato.
art. 5 D.M. n. 55/2014
Concorre, insieme all’art. 4, a individuare i parametri generali per la determinazione giudiziale dei compensi, in relazione alle caratteristiche, difficoltà, valore e risultato dell’attività difensiva.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
I parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi sono stabiliti con decreto ministeriale e aggiornati periodicamente.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce il limite legale inderogabile alla liquidazione giudiziale, vietando somme simboliche o comunque non conformi al decoro professionale.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo e concorre a fondare il potere del giudice di liquidarle.
art. 24 Cost.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impedisce che la liquidazione immotivatamente irrisoria delle spese vanifichi il ristoro dei costi sostenuti per ottenere tutela.
art. 113 Cost.
Rafforza l’esigenza di effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; la liquidazione manifestamente insufficiente e non motivata delle spese può incidere su tale principio.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi tariffari inderogabili, sicché il giudice può discostarsene anche in misura significativa, purché espliciti i criteri posti a fondamento della liquidazione.
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve comunque utilizzare i parametri ministeriali come riferimento e non può riconoscere somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, in violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- La motivazione fondata soltanto sul carattere seriale della controversia non è sufficiente a giustificare una liquidazione manifestamente inferiore rispetto a quella desumibile dai parametri ministeriali, se non indica le ragioni concrete della riduzione o dell’eventuale compensazione.
- La serialità del contenzioso non costituisce di per sé un motivo per ridurre le spese a carico dell’amministrazione soccombente; quando l’amministrazione insiste nel mantenere una condotta già riconosciuta illegittima, tale circostanza può semmai incidere sulla valutazione della responsabilità processuale.
- Una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di adeguata motivazione può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE.
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