Sentenza del 26/05/2017 n. 13351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio l'Agenzia delle entrate ha comunicato la definizione della lite e l'integrale pagamento del dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva respinto l'appello erariale e confermato, in primo grado, l'annullamento dell'avviso notificato a M.M.G. L'avviso riguardava il reddito di partecipazione attribuito alla contribuente in conseguenza dell'accertamento di maggiori ricavi della società partecipata S. s.n.c., relativi all'anno d'imposta 2003.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011
definizione della lite e integrale pagamento del dovuto
La definizione della controversia mediante il pagamento integrale di quanto dovuto determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita e il dovuto viene integralmente pagato secondo una specifica procedura normativa, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole a una parte: il processo termina perché viene meno l'oggetto concreto della lite.
- In caso di estinzione dovuta alla definizione della lite, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo diversa disposizione del giudice o specifiche circostanze.
- Gli accertamenti sul reddito di partecipazione del socio possono dipendere dall'accertamento dei maggiori ricavi della società partecipata; tuttavia, l'esito del giudizio può essere superato da una successiva definizione agevolata della controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →