Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5824/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova (7/03/2022, giudizio abbreviato), aveva condannato il ricorrente a 3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda per porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 legge 18/04/1975 n.110) in relazione al porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico (16,6 cm) e di un martello (30 cm) il 28/11/2018. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) omissione della Corte di appello nel pronunciarsi sulla circostanza attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4 legge n.110 (richiesta specifica della difesa); (2) omissione nel valutare se, venute meno le aggravanti (recidiva e art.625 c.p., n.3) applicate in primo grado, la pena dovesse essere ridotta con riferimento alle circostanze di cui all'art. 62-bis c.p.; inoltre la difesa aveva contestato il giudizio di primo grado che aveva compensato aggravanti e attenuanti con giudizio di equivalenza ex art.69 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai punti indicati: omissione di pronunciamento sulla diminuente per lieve entità ex art. 4 legge n.110 e omissione riguardo alla valutazione delle attenuanti generiche (tenuto conto che il giudice di primo grado le aveva compensate con le aggravanti). La causa è stata rimessa per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello affinché si pronunci sulle circostanze attenuanti contestate e ridetermini la pena in conformità al corretto esame delle stesse.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    art. 4 (circostanza di lieve entità/tenuità dell'offesa con armi od oggetti atti ad offendere)

    La Corte ha rilevato che, se prospettata dalla difesa, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente sull'applicabilità della diminuente per lieve entità prevista dalla norma; l'omissione costituisce vizio decisorio e giustifica l'annullamento e il rinvio.

  • codice penale, art. 62-bis

    art. 62-bis (applicazione della diminuzione della pena per uso di circostanze previste dalla legge)

    La Corte ha richiamato la necessità di considerare l'eventuale incidenza delle circostanze diminutive (art. 62-bis) quando vengono meno aggravanti precedentemente ritenute rilevanti; il giudice d'appello deve valutare se la pena debba essere ridotta alla luce della nuova configurazione delle circostanze.

  • codice penale, art. 625, comma 1, n. 3

    art. 625 c.p., n. 3 (circostanza aggravante collegata al porto di strumenti atti ad offendere)

    Tale circostanza era stata applicata in primo grado ma è stata esclusa in appello; la Corte ha precisato che l'esclusione di aggravanti impone la riconsiderazione complessiva delle attenuanti e della determinazione della pena.

  • codice penale, art. 69, terzo comma

    art. 69 c.p., terzo comma (equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti)

    Il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche compensandole con le aggravanti mediante giudizio di equivalenza ex art. 69. La Corte ha osservato che, venute meno le aggravanti, occorre riesaminare la rilevanza delle attenuanti e il loro effetto sulla pena.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi espressamente su tutte le circostanze attenuanti richieste dalla difesa; l'omissione è vizio che comporta annullamento e rinvio.
  • Se in sede di appello vengono escluse circostanze aggravanti ritenute in primo grado, il giudice deve riconsiderare l'assetto delle attenuanti e verificare l'applicabilità di eventuali diminuzioni di pena (art. 62-bis c.p.).
  • La qualificazione del reato nella ipotesi di 'lieve entità' per il porto di oggetti atti ad offendere richiede un'analisi delle caratteristiche dell'oggetto, del contesto e del concreto pericolo; tale valutazione non può essere data per scontata ma deve risultare motivata.
  • Quando il primo giudice ha compensato attenuanti e aggravanti con giudizio di equivalenza (art.69), un cambiamento della valutazione delle aggravanti impone una nuova motivazione sul peso residuo delle attenuanti e sulla pena conseguente.
  • In presenza di carenze motivazionali su punti essenziali relativi alle circostanze del reato e alla determinazione della pena la Corte di Cassazione può annullare la decisione solo parzialmente e disporre il rinvio per nuovo esame da parte di altra Sezione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.