Sentenza n. 8028/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento a) del decreto dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi (Kenya) in data 15 maggio 2025, notificato in data 15 maggio 2025; b) di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e conseguente, anche endoprocedimentale ed esecutivo; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro 1.705,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi sanitari adottato dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto un visto Schengen per accompagnare e assistere la madre di un minore somalo affetto da glaucoma congenito, destinato a sottoporsi a un intervento chirurgico in Italia. Il diniego del 15 maggio 2025 era motivato dall’esistenza di ragionevoli dubbi circa l’intenzione della richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990 e dell’art. 4 del d.m. n. 850/2011, per mancata comunicazione di avvio, mancato preavviso di rigetto e mancato svolgimento del colloquio con la richiedente. Ha inoltre dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione e l’insussistenza del rischio migratorio, evidenziando la propria attività lavorativa nel Paese d’origine e la presenza in tale Paese di una figlia minorenne. Dopo la misura cautelare, l’Ambasciata ha riesaminato la pratica e ha confermato il diniego, indicando ulteriori ragioni: mancata prova della parentela, dell’attività lavorativa remunerata, della situazione socio-economica e dello stato civile. La ricorrente ha prodotto osservazioni e documenti, senza ricevere un ulteriore provvedimento conclusivo. Ha chiesto anche il risarcimento di euro 1.705,00, corrispondenti ai costi del biglietto aereo, della polizza sanitaria e della pratica di visto.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse alla domanda di annullamento, poiché le esigenze di cura e assistenza connesse al viaggio erano ormai venute meno. Ha tuttavia accertato, ai soli fini risarcitori, l’illegittimità del diniego del 15 maggio 2025. Il provvedimento è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria: le documentate esigenze di cura e assistenza avrebbero imposto alla sede diplomatica di attivare il contraddittorio procedimentale mediante il colloquio previsto dall’art. 4 del d.m. n. 850/2011. Il successivo contraddittorio, instaurato in esecuzione dell’ordine cautelare, ha evidenziato l’assenza di un effettivo rischio migratorio, alla luce delle esigenze assistenziali e delle condizioni lavorative e familiari della ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto provata, secondo il criterio del più probabile che non, anche la spettanza del bene della vita, consistente nel rilascio del visto. Ha riconosciuto il danno patrimoniale di euro 1.705,00, corrispondente ai costi sostenuti per il viaggio e divenuti inutili a causa del diniego illegittimo, non specificamente contestati dall’Amministrazione. Ha condannato il Ministero al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza accerta l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria e mancato contraddittorio, senza sviluppare una specifica autonoma interpretazione della disposizione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato nel successivo riesame disposto a seguito della misura cautelare; la sentenza valorizza il contraddittorio successivamente svolto per accertare l’assenza di un effettivo rischio migratorio.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità del diniego; il giudice ha ritenuto comunque sussistente un vizio sostanziale di istruttoria, rilevante ai fini risarcitori.
art. 4 d.m. n. 850/2011
Il colloquio con il richiedente costituisce uno strumento di contraddittorio che la sede diplomatica deve attivare quando le circostanze documentate, comprese esigenze di cura e assistenza, rendano necessario completare l’istruttoria sul rischio migratorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la sede diplomatica esamina una domanda di visto e dispone di documentazione relativa a esigenze di cura o assistenza, non può fondare il diniego su un generico rischio migratorio senza completare adeguatamente l’istruttoria e, ove necessario, attivare il contraddittorio con il richiedente mediante il colloquio previsto dalla disciplina applicabile.
- Il successivo svolgimento del contraddittorio, disposto in sede cautelare, può consentire al giudice di verificare, ai soli fini risarcitori, l’illegittimità del diniego originario e l’assenza dei presupposti del rischio migratorio, anche quando l’interesse all’annullamento sia ormai venuto meno.
- Ai fini del risarcimento per diniego illegittimo di un visto, la spettanza del bene della vita può essere accertata secondo il criterio del più probabile che non, valorizzando le esigenze documentate del viaggio e le condizioni lavorative e familiari del richiedente.
- Sono risarcibili i costi preparatori del viaggio, quali biglietto aereo, assicurazione sanitaria e pratica di visto, quando siano provati, non specificamente contestati e siano divenuti inutili in rapporto causale con il diniego illegittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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