Sentenza n. 171/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione della G.C. del Comune di Villagrande Strisaili n. 83/22.12.2021, avente ad oggetto: Contratto decentrato anno 2021 – Autorizzazione alla delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione del contratto definitivo, nella parte in cui esclude il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale (PEO), rinviando le procedure necessarie al 01.01.2022; - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 84/22.12.2021, con i relativi allegati, avente ad oggetto: Presa d’atto del riaccertamento e ricostituzione fondo di produttività esercizi 2010/2020; - della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villagrande Strisaili n. 85/22.12.2021, con i relativi allegati, avente ad oggetto: Autorizzazione alla delegazione di parte datoriale per la sottoscrizione del definitivo sul pregresso 2010/2020; - della Determinazione n. 835/31.12.2021 del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Villagrande Strisaili, avente ad oggetto: Fondo risorse decentrate anno 2021. Impegno somme; - di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale, anche se non espressamente richiamato nei provvedimenti suindicati, purché lesivo delle situazioni giuridiche favorevoli alle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali e determinazione dirigenziale relative al fondo per le risorse decentrate, alla destinazione delle risorse pregresse e alla mancata attivazione delle procedure per la progressione economica orizzontale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni comunali n. 83, 84 e 85 del 22 dicembre 2021 e la determinazione n. 835 del 31 dicembre 2021, sostenendo che tali atti avrebbero precluso il riconoscimento di progressioni economiche orizzontali, differenze retributive e indennità per specifiche responsabilità e produttività collettiva relative al periodo 2007-2020. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 40-bis e 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 18 del d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e della contrattazione collettiva, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ne bis in idem e la carenza di interesse, richiamando una precedente sentenza del giudice del lavoro che aveva respinto le medesime pretese e negato l'esistenza di un diritto alla progressione automatica fondata sulla sola anzianità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario e disponendo la riassunzione della causa entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Il giudice ha qualificato il petitum sostanziale in base alla natura della posizione dedotta e al rapporto giuridico controverso, rilevando che le pretese riguardavano l'attribuzione di categorie superiori e di indennità retributive nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, tali controversie spettano al giudice ordinario, salvo le eccezioni relative al pubblico impiego non privatizzato, alle procedure concorsuali e agli atti autoritativi di macro-organizzazione. Gli atti impugnati non erano atti di macro-organizzazione: la deliberazione n. 83 autorizzava la sottoscrizione del contratto decentrato 2021; la n. 84 prendeva atto del riaccertamento e della ricostituzione del fondo di produttività 2010-2020; la n. 85 autorizzava la sottoscrizione dell'accordo sulla destinazione delle risorse pregresse; la determinazione n. 835 impegnava le somme del fondo. La scelta discrezionale di non indire le procedure per la progressione era stata compiuta con atti anteriori, in particolare con la determinazione n. 531, non impugnata. Gli atti oggetto di ricorso erano quindi meramente attuativi e non lesivi della posizione delle ricorrenti; ne conseguiva anche la carenza di interesse concreto e attuale alla loro caducazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo le eccezioni previste per il pubblico impiego non privatizzato, le procedure concorsuali e l'esercizio di poteri autoritativi di macro-organizzazione.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato insieme all'art. 63 per individuare l'ambito dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato soggetti alla giurisdizione ordinaria.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato quale disposizione di riferimento per il riparto tra atti di gestione del rapporto di lavoro e atti organizzativi dell'amministrazione.
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
Individua i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico sottratti alla regola generale della giurisdizione ordinaria; tale eccezione non è stata ritenuta applicabile alla controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando non solo la pronuncia richiesta ma soprattutto la causa petendi, i fatti allegati e la natura del rapporto giuridico controverso.
- Le controversie relative all'attribuzione di una categoria superiore, alle progressioni economiche e al pagamento di indennità retributive spettano al giudice ordinario, quando non riguardino una procedura concorsuale o l'esercizio di poteri autoritativi di macro-organizzazione.
- Gli atti comunali che autorizzano la sottoscrizione della contrattazione decentrata, prendono atto della ricostituzione di fondi o impegnano le relative somme sono atti attuativi e non atti di macro-organizzazione, se la scelta organizzativa o gestionale rilevante è stata adottata con un precedente atto non impugnato.
- La lesione della posizione del dipendente deve essere riferita all'atto che ha effettivamente compiuto la scelta di non indire le procedure necessarie alla progressione, non ai successivi atti meramente esecutivi della gestione delle risorse decentrate.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta l'assegnazione del termine per la riassunzione davanti al giudice fornito di giurisdizione, secondo le modalità stabilite dal giudice amministrativo.
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