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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-823/24

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 10 luglio 2025. — KP e a. contro Centro Servizi Culturali Santa Chiara. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Trento. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assenza di trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato – Concessione di talune voci retributive solo ai lavoratori a tempo indeterminato – Lavoratori a tempo determinato che percepiscono una retribuzione oraria più elevata di quella dei lavoratori a tempo indeterminato. — Causa C-823/24

Giurisprudenza europea62024CO0823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata resa ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha ritenuto la risposta ricavabile in modo chiaro dalla propria giurisprudenza. Ha escluso che sussista discriminazione verso i lavoratori a tempo determinato quando essi, pur non beneficiando di specifici premi riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, percepiscano complessivamente una retribuzione oraria più elevata.

Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato: compatibilità con l’esclusione di premi retributivi per i lavoratori a tempo determinato quando questi percepiscono già una retribuzione oraria superiore a quella dei comparabili a tempo indeterminato.

La questione giuridica

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato osti a una disciplina pattizia interna che riserva il premio di flessibilità e il superminimo aziendale ai soli lavoratori a tempo indeterminato e, in caso affermativo, se la diversa disciplina possa essere giustificata da una ragione oggettiva, tenuto conto che i lavoratori a tempo determinato percepivano già una retribuzione oraria più elevata.

Principio di diritto

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non osta a una normativa nazionale o pattizia che riservi talune voci retributive ai lavoratori a tempo indeterminato, escludendo i lavoratori a tempo determinato, quando questi ultimi percepiscano già una retribuzione oraria più elevata di quella dei comparabili a tempo indeterminato, anche considerando nella retribuzione di questi ultimi le stesse voci retributive; in tale situazione non vi è un trattamento meno favorevole vietato dalla clausola 4.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 8 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e differenze retributive

La causa è stata decisa con ordinanza motivata della Nona Sezione della Corte in un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trento. La controversia riguardava la compatibilità con il principio di non discriminazione dei premi di flessibilità e del superminimo aziendale previsti da accordi sindacali e riconosciuti solo ai lavoratori a tempo indeterminato.

Fatti e procedimento principale

KP, HG, MC e VM avevano lavorato per il Centro Servizi Culturali Santa Chiara come tecnici di palcoscenico con contratti a tempo determinato prima a chiamata e poi stagionali, inquadrati al livello 3 del contratto collettivo. In seguito erano stati assunti a tempo indeterminato. Essi chiedevano il riconoscimento dei premi di flessibilità per il periodo ottobre 2016-giugno 2018 e del superminimo aziendale per il periodo ottobre 2016-giugno 2019, sostenendo che la loro esclusione iniziale integrasse una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’accordo quadro.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 1 della direttiva 1999/70/CE, che attua l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Centrale è la clausola 4, punto 1, sull’uguaglianza di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive. È richiamata anche la clausola 8, punto 1, che consente disposizioni più favorevoli per i lavoratori, nonché l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale e l’articolo 99 del regolamento di procedura, base della decisione in forma semplificata.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che nella nozione di "condizioni di impiego" rientrano anche premi e altri elementi retributivi collegati al rapporto di lavoro, richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Del Cerro Alonso e Ustariz Aróstegui. Nel caso concreto, i premi di flessibilità e il superminimo aziendale devono quindi essere considerati condizioni di impiego.

Tuttavia, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio emergeva che i lavoratori a tempo determinato del Centro percepivano già una retribuzione oraria superiore a quella dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, anche considerando nella retribuzione di questi ultimi i premi e il superminimo controversi. In tale contesto, la Corte afferma che non può parlarsi di trattamento "meno favorevole" dei lavoratori a tempo determinato ai sensi della clausola 4, punto 1.

La Corte richiama inoltre la clausola 8, punto 1, per evidenziare che l’accordo quadro consente agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori a tempo determinato.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una normativa nazionale che riservi talune voci retributive ai soli lavoratori a tempo indeterminato, escludendo i lavoratori a tempo determinato, qualora questi ultimi percepiscano una retribuzione oraria più elevata di quella dei comparabili a tempo indeterminato, anche tenendo conto, nella retribuzione di questi ultimi, delle stesse voci retributive.

Principio affermato

Ai fini della clausola 4 dell’accordo quadro, la comparazione va compiuta sulla base del trattamento complessivo delle condizioni di impiego: se il lavoratore a tempo determinato riceve già una retribuzione oraria superiore, non vi è discriminazione vietata per il solo fatto che alcune voci retributive siano riservate al lavoratore a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatonon discriminazioneretribuzione dei lavoratoricontrattazione collettiva

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