Ordinanza n. 210/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dal Direttore Generale della Formazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, in data 13 aprile 2026, notificato in data 14 aprile 2026 con il quale venivano disposte le dimissioni del ricorrente dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di dimissioni dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (allievo agente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, notificato il 14 aprile 2026, con cui sono state disposte le sue dimissioni dal corso di formazione. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. Il fumus boni iuris è stato prospettato in relazione all’illegittimità dell’automatica valorizzazione negativa dell’esito della verifica scritta di apprendimento quale causa ostativa all’ammissione alla fase successiva del corso. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, che due delle tre componenti della valutazione avevano avuto esito positivo e che, dopo l’ammissione provvisoria disposta con decreto monocratico, aveva superato l’esame successivo. Il periculum in mora è stato dedotto anche in ragione dell’avvenuta presa di servizio, senza che dai provvedimenti prodotti risultasse l’apposizione di una riserva all’assegnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di dimissioni, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In sede sommaria, il giudice ha affermato che l’esito negativo della verifica scritta di apprendimento non è automaticamente ostativo all’ammissione all’ulteriore fase del corso, poiché il giudizio previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992 presenta una struttura globale e composita, anche alla luce dei documenti di prassi ministeriali. Ha inoltre valorizzato il fatto che due delle tre componenti della valutazione fossero positive e che il ricorrente avesse superato l’esame successivo durante l’ammissione provvisoria. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, considerata la presa di servizio e l’assenza di evidenza circa un’assegnazione con riserva. La trattazione del merito è stata fissata al 5 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 6, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
La previsione è stata interpretata nel senso che il giudizio rilevante ai fini della prosecuzione del corso ha struttura globale e composita e non consente di attribuire automaticamente efficacia ostativa al solo esito negativo della verifica scritta di apprendimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esito negativo di una singola verifica di apprendimento non può essere considerato automaticamente ostativo alla prosecuzione di un corso di formazione quando la disciplina applicabile configura il giudizio complessivo come globale e composito.
- Ai fini della valutazione del fumus boni iuris, assumono rilievo sia l’esito positivo delle altre componenti della valutazione complessiva sia il superamento dell’esame successivo sostenuto in esecuzione di un’ammissione provvisoria cautelare.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nella concreta incidenza delle dimissioni sulla posizione dell’interessato, anche quando egli abbia già preso servizio e non risulti che l’assegnazione sia stata disposta con riserva.
Come è indicizzato
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