Cassazione Civile, Ordinanza n. 36401/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comunista)
La controversia
La lite origina da una domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto un fabbricato sito in Sepino, realizzato su un terreno comune tra più partecipanti. Nel giudizio di merito le parti avevano anche proposto domande di usucapione su alcuni cespiti del fabbricato; il tribunale aveva accolto tali domande e poi, all'esito dell'istruttoria, aveva approvato un progetto divisionale predisposto dal consulente tecnico, prevedendo la formazione di cinque quote. In appello alcuni comunisti chiedevano la sospensione del giudizio e, soprattutto, la dilazione della divisione ex art. 1111 c.c., deducendo che il piano terra dell'immobile era destinato ad attività commerciale e che l'immediata divisione li avrebbe costretti a liberare locali adibiti a deposito, senza poter agevolmente reperire spazi sostitutivi. La Corte d'appello respingeva la domanda di dilazione ritenendo che le ragioni addotte fossero esigenze personali dei singoli partecipanti e non un pregiudizio al patrimonio comune. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1111 c.c., sostenendo che la dilazione della divisione può essere concessa anche quando il pregiudizio colpisca l'interesse del singolo comunista e non necessariamente tutti i partecipanti, e contestavano inoltre che fosse necessario indicare azioni consequenziali alla dilazione, requisito che non sarebbe previsto dalla legge. Ribadivano che, essendo titolari della maggioranza delle quote e svolgendosi nei locali l'attività imprenditoriale, la divisione immediata avrebbe compromesso la prosecuzione dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la dilazione della divisione prevista dall'art. 1111 c.c. è un provvedimento discrezionale del giudice, insindacabile nei limiti del corretto esercizio del potere valutativo, e che il pregiudizio rilevante ai fini della dilazione deve essere oggettivo e riferibile all'interesse della comunione nel suo complesso, non alla sola posizione personale di alcuni condividenti. Poiché i ricorrenti avevano allegato un interesse individuale alla prosecuzione dell'attività commerciale nei locali comuni, senza evidenziare un pregiudizio collettivo alla comunione, la decisione di merito è stata confermata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1111 c.c.
dilazione, fino a cinque anni, della divisione
la dilazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere concessa solo se lo scioglimento della comunione può recare un pregiudizio oggettivo agli interessi della comunione o degli altri partecipanti, non se lede il solo interesse personale di alcuni comunisti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistenza dei presupposti per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamata quale base normativa dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La dilazione della divisione ex art. 1111 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile solo quando lo scioglimento immediato della comunione sia idoneo a pregiudicare in modo oggettivo gli interessi della comunione o degli altri partecipanti.
- Ai fini della dilazione non è sufficiente allegare un pregiudizio meramente personale o economico di uno solo dei condividenti, come la difficoltà di continuare un'attività commerciale o la perdita di utilità individuali: il pregiudizio deve riguardare l'interesse collettivo alla comunione.
- La censura di violazione dell'art. 1111 c.c. è infondata quando la decisione di merito sia conforme all'interpretazione consolidata che esclude rilievo agli interessi individuali in contrasto con il diritto allo scioglimento della comunione.
- Le doglianze che investono la concreta fattibilità della divisione devono essere specificamente dedotte con riferimento al capo della decisione che approva il progetto divisionale; non possono essere recuperate indirettamente tramite la sola contestazione del diniego di dilazione.
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