Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per la realizzazione di un complesso immobiliare a uso turistico, fondato sulla necessità di un piano di lottizzazione o di un permesso di costruire convenzionato e sulla ritenuta carenza di una gestione unitaria della struttura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego definitivo del permesso di costruire, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, delle Norme tecniche di attuazione del PRG e della l.r. Puglia n. 11/1999, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Quanto al piano di lottizzazione, la ricorrente ha sostenuto che il motivo ostativo, formulato nel primo preavviso di rigetto e non reiterato nei successivi, dovesse ritenersi superato; che il grado di edificazione e urbanizzazione dell'area, superiore al 70%, rendesse superfluo il piano; e che il Comune avesse omesso di valutare la bozza di convenzione ex art. 28-bis del d.P.R. 380/2001 già depositata. Quanto alla gestione unitaria, la società ha dedotto che l'Amministrazione non avesse considerato le modifiche progettuali con cui il complesso era stato ricondotto a una struttura ricettiva alberghiera a gestione unitaria, né avesse indicato quali spazi e servizi comuni fossero concretamente insufficienti. Ha inoltre contestato, in via generale, la pretesa gestione unitaria e il divieto di alienazione separata delle unità immobiliari.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il TAR ha respinto la censura secondo cui la mancata reiterazione del motivo relativo al piano di lottizzazione nei successivi preavvisi ne avrebbe comportato il tacito superamento: l'art. 10-bis della l. 241/1990 impone di comunicare i motivi ostativi emersi dall'istruttoria, ma non impedisce all'Amministrazione di mantenere motivi già comunicati e di aggiungerne altri nel prosieguo del procedimento. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui l'elevato grado di urbanizzazione dell'area rendesse automaticamente superfluo il piano, poiché la pianificazione attuativa può essere necessaria anche in aree già edificate e urbanizzate, per assicurare il raccordo armonico con l'aggregato esistente e il potenziamento o coordinamento delle opere di urbanizzazione. È stata invece accolta la censura relativa all'omessa valutazione della bozza di convenzione ex art. 28-bis del d.P.R. 380/2001: il Comune aveva indicato il permesso di costruire convenzionato come alternativa al piano di lottizzazione, ma non aveva esaminato la convenzione già depositata, pretendendo irragionevolmente una nuova autonoma istanza. Quanto alla gestione unitaria, il TAR ha ritenuto non attuali le contestazioni riferite al progetto originario, ormai sostituito dalla versione rimodulata, e ha escluso che il Comune avesse omesso in assoluto di valutare le modifiche progettuali. Tuttavia, ha rilevato un grave difetto di motivazione: il diniego si limitava ad affermare genericamente l'insufficienza e l'inidoneità degli spazi comuni, senza specificare le ragioni tecniche concrete dell'inidoneità né spiegare perché la destinazione di un'unità immobiliare ai servizi comuni fosse insufficiente. Il difetto risultava particolarmente rilevante anche perché il Comune aveva individuato il fondamento del requisito nella disciplina regionale delle strutture ricettive, e non nelle NTA del PRG. Le carenze motivazionali non potevano essere integrate mediante le difese processuali dell'Amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone all'Amministrazione di indicare in modo concreto e intelligibile le ragioni tecniche e giuridiche del diniego, non essendo sufficiente un'affermazione generica sull'inidoneità del progetto.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale consente al richiedente di presentare osservazioni e integrazioni, che devono essere effettivamente considerate dall'Amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato

    La norma impone la comunicazione dei motivi ostativi emersi dall'istruttoria, ma la mancata reiterazione di un motivo già comunicato non comporta, di per sé, la sua rinuncia o il suo superamento; l'Amministrazione può mantenerlo e aggiungere ulteriori motivi ostativi, purché questi siano comunicati all'interessato.

  • art. 28-bis d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire convenzionato può costituire alternativa al piano di lottizzazione quando la disciplina urbanistica lo prevede; la relativa proposta già presentata dall'interessato deve essere esaminata dall'Amministrazione e non può essere ignorata mediante la richiesta di una nuova istanza autonoma.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere considerati pacifici nel processo amministrativo.

  • artt. 3 e 4 l.r. Puglia n. 11/1999

    Le disposizioni regionali sulle strutture ricettive costituiscono il riferimento normativo per la qualificazione della struttura turistica e per i relativi requisiti, ma l'Amministrazione deve indicare puntualmente come tali requisiti si applichino al progetto concreto.

Massime di principio

  • La mancata reiterazione, nei successivi preavvisi di rigetto, di un motivo ostativo già comunicato non comporta automaticamente il suo tacito superamento: l'Amministrazione può conservarlo come ragione del diniego, fermo l'obbligo di comunicare i nuovi motivi ostativi emersi nel corso dell'istruttoria.
  • La necessità della pianificazione attuativa può sussistere anche per aree già edificate e urbanizzate, quando il piano di lottizzazione sia necessario per assicurare l'armonico raccordo con l'aggregato esistente, coordinare la maglia edilizia o potenziare le opere di urbanizzazione.
  • Quando l'Amministrazione indica il permesso di costruire convenzionato come alternativa al piano di lottizzazione, deve esaminare la proposta di convenzione già presentata dall'interessato nel procedimento e non può imporre irragionevolmente la presentazione di una nuova istanza autonoma relativa al medesimo progetto.
  • Il diniego edilizio fondato sull'insufficienza degli spazi o dei servizi comuni di una struttura ricettiva è illegittimamente motivato se non indica le concrete ragioni tecniche dell'inidoneità e non spiega perché le soluzioni progettuali proposte siano insufficienti rispetto ai requisiti applicabili.
  • Le ragioni del provvedimento amministrativo non possono essere integrate o sostituite mediante argomentazioni sviluppate dall'Amministrazione negli scritti difensivi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.