Sentenza n. 546/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento -dell’atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all’esito delle elezioni del 23-24 novembre 2026, nella parte in cui, in sede di ripartizione degli ulteriori seggi in favore della lista “Decaro Presidente”, ha attribuito un seggio alla circoscrizionale provinciale di Foggia e non a quella di Bari e per l’effetto ha dichiarato eletto il controinteressato e non la ricorrente; -ove occorra, del provvedimento in data 7 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari recante reiezione dell’istanza presentata dalla ricorrente; -ove occorra, in parte qua, delle “Istruzioni” per le elezioni regionali 2025 contenute nella “Pubblicazione n. 18 – Puglia a cura della Prefettura – U.T.G. di Bari”; -ove occorra, in via derivata e in parte qua nei limiti dell’interesse, della delibera di Consiglio Regionale n. 2 del 2 febbraio 2026 di convalida degli eletti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e per la correzione dei risultati elettorali, con attribuzione di n. 2 seggi nella circoscrizione provinciale di Bari alla lista Decaro Presidente e conseguente proclamazione alla carica di consigliere della odierna ricorrente, con ogni conseguente provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di proclamazione degli eletti e verbale dell’Ufficio Centrale Regionale relativi alle elezioni regionali pugliesi, nella parte in cui alla lista "Decaro Presidente" è stato attribuito un seggio nella circoscrizione di Foggia anziché un secondo seggio nella circoscrizione di Bari, con mancata proclamazione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata nella lista "Decaro Presidente" nella circoscrizione di Bari, ha contestato la ripartizione territoriale dei seggi spettanti alla lista. In particolare, dopo l’attribuzione di un seggio a Bari a quoziente pieno e di due seggi a Foggia e Lecce in sede di Collegio Unico Regionale, nella seconda fase erano spettati alla lista quattro ulteriori seggi. L’Ufficio Centrale Regionale aveva attribuito i primi tre alle circoscrizioni rimaste prive di seggio, ossia Taranto, BAT e Brindisi, e il quarto nuovamente a Foggia, prima circoscrizione nella graduatoria dei voti residuati. La ricorrente sosteneva che la graduatoria dovesse essere percorsa in modo unico, lineare e progressivo tra la prima e la seconda fase, sicché, dopo Foggia e Lecce, lo scorrimento avrebbe dovuto proseguire dalla posizione successiva, attribuendo il quarto seggio a Bari, collocata al quarto posto. Ha dedotto la violazione dell’art. 15 della legge n. 108 del 1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese; il contrasto con la logica proporzionale dei maggiori resti; l’erronea applicazione e generalizzazione dei principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5618 del 2021; nonché il travisamento dei presupposti fattuali nel provvedimento di rigetto delle osservazioni. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la correzione dei risultati elettorali, l’attribuzione di due seggi baresi alla lista e la propria proclamazione a consigliere regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la correttezza della proclamazione del candidato eletto nella circoscrizione di Foggia. Interpretando l’art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall’art. 10 della legge regionale pugliese n. 2 del 2005, il Collegio ha ritenuto che il procedimento elettorale si articoli in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie: una prima fase proporzionale, comprendente l’attribuzione dei seggi a quoziente pieno e quella in sede di Collegio Unico Regionale, e una seconda fase relativa ai seggi ulteriori, compresi quelli derivanti dal premio di maggioranza. La graduatoria dei voti residuati costituisce un parametro fisso di distribuzione territoriale dei seggi e non una sequenza di voti ancora inutilizzati o di posizioni che si consumano con l’assegnazione di un seggio nella prima fase. La clausola che impone di iniziare dalle circoscrizioni ancora prive di seggio ha natura eccezionale e serve soltanto a garantire la rappresentanza territoriale minima. Esaurita tale esigenza, gli ulteriori seggi devono essere attribuiti ripartendo dalla prima posizione della graduatoria che non abbia ancora prodotto un’assegnazione nella seconda fase. Nel caso concreto, Taranto, BAT e Brindisi hanno ricevuto i primi tre seggi della seconda fase in applicazione della clausola di salvaguardia. Le assegnazioni di Foggia e Lecce avvenute nella prima fase in sede di Collegio Unico Regionale non rilevavano ai fini dello scorrimento della seconda fase. Pertanto, per il quarto seggio, la prima posizione non ancora utilizzata nella seconda fase era quella di Foggia, non quella di Bari. Il TAR ha escluso sia l’obbligo di uno scorrimento progressivo tra le due fasi sia la necessità di aggiornare o ricalcolare la graduatoria dopo le assegnazioni in sede di Collegio Unico Regionale. La censura relativa al travisamento dei presupposti fattuali è stata ritenuta assorbita, non costituendo un vizio autonomo dell’atto di proclamazione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la complessità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 15 legge n. 108/1968
comma 6, n. 5, lettera a)
La disposizione disciplina la distribuzione territoriale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste nella fase successiva al riparto proporzionale. La regola ordinaria è l’utilizzo della graduatoria dei voti residuati a partire dalla prima posizione; la deroga consiste nell’iniziare dalla prima circoscrizione priva di seggio, al solo fine di garantire la rappresentanza territoriale minima. Esaurita tale funzione, si torna alla prima posizione della graduatoria non ancora utilizzata nella seconda fase.
art. 15 legge n. 108/1968
La formula secondo cui tutti i posti della graduatoria devono aver dato luogo all’assegnazione di seggi va interpretata, anche sistematicamente, nel senso che il riavvolgimento riguarda le posizioni della graduatoria che abbiano prodotto assegnazioni tramite la graduatoria stessa.
art. 10 legge regionale Puglia n. 2/2005
Ha modificato l’art. 15 della legge n. 108 del 1968, rilevante per la disciplina del riparto territoriale dei seggi nelle elezioni regionali pugliesi.
sentenza Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5618/2021
punto 14.4.1; punto 14.3.3
Il TAR ne ha seguito i principi, secondo cui la clausola di salvaguardia per le circoscrizioni prive di seggio è eccezionale e non può eccedere la finalità di garantire la rappresentanza minima; gli ulteriori seggi devono essere distribuiti secondo la graduatoria dei residui, senza frammentare il procedimento mediante uno scorrimento progressivo tra fasi.
Massime di principio
- Nel sistema elettorale regionale pugliese, la graduatoria dei voti residuati è un parametro unitario e fisso di distribuzione territoriale dei seggi all’interno del gruppo di liste; le posizioni della graduatoria non si consumano per il solo fatto che una circoscrizione abbia ricevuto un seggio in una fase precedente.
- La distribuzione dei seggi elettorali in due fasi funzionalmente unitarie non impone che la seconda fase riprenda dalla posizione successiva a quella raggiunta nella prima: in assenza di una diversa previsione normativa, la graduatoria deve essere nuovamente utilizzata a partire dalla prima posizione non ancora esaurita nella fase considerata.
- La clausola che impone di iniziare dalle circoscrizioni rimaste prive di seggio ha natura eccezionale e derogatoria, opera nei limiti necessari a garantire una rappresentanza territoriale minima e, una volta soddisfatta tale esigenza, non impedisce il ritorno alla regola ordinaria di scorrimento della graduatoria.
- Ai fini del riavvolgimento della graduatoria, i seggi attribuiti alle circoscrizioni prive di rappresentanza in applicazione della clausola di salvaguardia costituiscono assegnazioni prodotte dalla graduatoria stessa e devono essere computati come posizioni già utilizzate nella fase in cui la clausola ha operato.
- L’assegnazione di un seggio in sede di Collegio Unico Regionale non modifica né impone di ricalcolare la graduatoria dei voti residuati, poiché tale graduatoria è formata dopo la fase dei quozienti pieni e serve a distribuire territorialmente seggi già spettanti al gruppo di liste, non a rappresentare voti ancora inutilizzati.
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