Sentenza n. 5567/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell’illegittimità della mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze; nonché per l'ordine, a carico dell'Amministrazione, ad adempiere al proprio obbligo di valutazione delle domande e dei titoli correlati, al fine dell'adozione dei provvedimenti di riconoscimento conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulle distinte istanze di riconoscimento di titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito su istanze individuali di riconoscimento di titoli conseguiti in Spagna. Le domande erano state presentate da soggetti diversi, in momenti diversi e riguardavano titoli diversi. Dopo che il Collegio aveva prospettato dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, i ricorrenti hanno sostenuto l'ammissibilità del gravame. Il giudice ha verificato, invece, l'assenza di un nesso oggettivo tra i distinti procedimenti amministrativi, rilevando che la mera analogia delle istanze e il comune decorso del termine per provvedere non dimostrano l'identità delle situazioni sostanziali e processuali né una connessione procedimentale o un rapporto di presupposizione giuridica o logica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ribadito che il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della proposizione separata delle domande da parte dei singoli titolari e richiede requisiti stringenti: assenza di conflitto, anche potenziale, tra le posizioni dei ricorrenti e identità delle situazioni sostanziali e processuali, con domande identiche nell'oggetto, atti aventi lo stesso contenuto e identità dei motivi dedotti. La connessione meramente soggettiva non è sufficiente; occorre una connessione oggettiva, eventualmente accompagnata da quella soggettiva, consistente nel collegamento tra atti riconducibili allo stesso sviluppo dell'esercizio del potere amministrativo, ovvero in una connessione procedimentale o in un rapporto di presupposizione giuridica o logica. Tali requisiti non ricorrevano perché ciascuna azione sul silenzio avrebbe richiesto la verifica, con riferimento alla singola istanza, dei presupposti del dovere di provvedere e dell'adozione del provvedimento finale. Il giudice ha inoltre escluso che l'art. 31 c.p.a. autorizzi, in assenza dei presupposti della connessione, la concentrazione in un unico giudizio di una pluralità di domande individuali. Le spese sono state compensate per la resistenza meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio deve riferirsi al singolo procedimento amministrativo non concluso e richiede la verifica dei presupposti del dovere di provvedere con riguardo alla specifica istanza; non consente, in assenza di connessione oggettiva, di concentrare in un unico ricorso domande individuali relative a procedimenti distinti.
art. 31 c.p.a.
La domanda di accertamento e condanna contro il silenzio deve essere proposta dal singolo titolare con riferimento alla propria istanza, salvo ricorso collettivo ammissibile in presenza dei requisiti rigorosi di identità delle situazioni e di connessione oggettiva.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo quando, oltre all'assenza di conflitti anche potenziali tra i ricorrenti, sussistono identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, identità del contenuto degli atti impugnati e identità dei motivi dedotti.
- La mera comunanza del tipo di istanza presentata e del silenzio serbato dall'amministrazione non integra una connessione oggettiva sufficiente a fondare un ricorso collettivo, se le istanze provengono da soggetti diversi, riguardano titoli diversi o sono state presentate in momenti diversi.
- L'azione avverso il silenzio deve essere riferita al singolo procedimento amministrativo non concluso, poiché il giudice deve verificare, per ciascuna istanza, l'esistenza del dovere di provvedere e i presupposti per l'adozione del provvedimento finale.
- Nel processo amministrativo la connessione meramente soggettiva non consente il cumulo in un unico ricorso di domande relative a provvedimenti o procedimenti diversi; è necessaria una connessione oggettiva, derivante da un collegamento procedimentale o da un rapporto di presupposizione giuridica o logica.
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