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Sentenza

Sentenza n. 496/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, dell’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS-emessa dal Comune di Gela – Settore 10 Urbanistica e Territorio – Ufficio Ispettorato Tecnico, notificata a mani proprie del ricorrente in data 24/01/2024, con la quale è stata irrogata la sanzione ex art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001 nell’ammontare massimo di €. 20.000,00; nonchè di ogni atto e/o provvedimento prodromico e presupposto (ivi compresi l’ordinanza demolizione opere abusive -OMISSIS-del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Gela e del successivo provvedimento di accertamento di inottemperanza alla suddetta ordinanza prot. N-OMISSIS-del 08/10/2020), consequenziali o, comunque, connessi; in via subordinata il ricorrente chiede la riduzione della sanzione;

Giustizia amministrativa202400550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale con cui è stata irrogata, nella misura massima di 20.000 euro, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria irrogata per non avere ottemperato all'ordinanza di demolizione relativa a plurimi manufatti e tettoie realizzati senza i necessari titoli edilizi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che almeno una delle opere, qualificata come scaffalatura coperta, non avrebbe richiesto il permesso di costruire. In subordine, ha contestato la quantificazione della sanzione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare le fasce più miti previste dall'art. 3 del regolamento comunale, poiché il manufatto non avrebbe prodotto volumetria. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Il ricorso investiva anche l'ordinanza di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza, non impugnati tempestivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili, per tardività, le censure rivolte contro l'ordinanza di demolizione e contro il successivo accertamento di inottemperanza. Poiché tali atti erano divenuti inoppugnabili, il ricorrente non poteva contestarne il contenuto sostanziale mediante l'impugnazione dell'atto sanzionatorio successivo, ma soltanto dedurre vizi propri di quest'ultimo. È stata invece esaminata autonomamente la censura relativa alla quantificazione della sanzione, in quanto attinente all'esercizio del potere discrezionale di determinazione dell'importo dell'ordinanza-ingiunzione del 2024. Anche tale censura è stata rigettata: la qualificazione delle opere come plurimi manufatti edilizi stabilmente ancorati, soggetti a permesso di costruire e rientranti nell'art. 31 d.P.R. 380/2001, risultava ormai consolidata negli atti presupposti. Il Comune poteva quindi applicare la fascia sanzionatoria prevista per gli abusi più gravi. La misura massima di 20.000 euro è stata ritenuta coerente con il regolamento comunale, avuto riguardo alla gravità dell'abuso, all'estensione complessiva delle opere, superiore a 300 metri cubi, e al pericolo di reiterazione. Non sono stati ravvisati difetto di motivazione né sproporzione manifesta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con salvezza degli atti impugnati. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La norma individua gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire; il ricorrente ne ha invocato la violazione, ma la relativa censura è stata ritenuta tardiva nella parte in cui mirava a rimettere in discussione la qualificazione delle opere già contenuta nell'ordinanza di demolizione non tempestivamente impugnata.

  • art. 31, commi 2, 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione comporta, oltre all'acquisizione gratuita del bene e dell'area al patrimonio comunale, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria afflittiva. Il proprietario che voglia evitare le conseguenze dell'inottemperanza deve dimostrare l'impossibilità di adempiere per una ragione non imputabile a colpa.

  • art. 3 del regolamento del Comune di Gela sui criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La graduazione dell'importo deve correlarsi alla gravità dell'abuso, all'estensione delle opere e al pericolo di reiterazione; per gli abusi più gravi può essere applicata la misura massima di 20.000 euro.

  • artt. 9, 41, 42 e 117 Cost.

    Sono richiamati quali fondamenti costituzionali della tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ordinato assetto del territorio e della funzione sociale della proprietà, che giustificano l'affiancamento della sanzione pecuniaria alle conseguenze demolitorie e ablative.

Massime di principio

  • Quando l'ordinanza di demolizione è divenuta inoppugnabile, gli atti successivi e consequenziali, compresa la sanzione pecuniaria per inottemperanza, possono essere impugnati soltanto per vizi propri; non è possibile contestare tardivamente, attraverso l'impugnazione della sanzione, i presupposti sostanziali e la qualificazione edilizia dell'abuso già accertati nell'ordinanza di demolizione.
  • La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura amministrativa afflittiva e si aggiunge all'acquisizione gratuita del bene e dell'area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.
  • Il proprietario di un bene abusivo che intenda evitare le conseguenze dell'inottemperanza deve dimostrare di essere stato impossibilitato ad adempiere per una ragione non riconducibile a propria colpa; la mera inerzia non è sufficiente.
  • La determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale costituisce un profilo autonomo dell'ordinanza-ingiunzione e può essere contestata anche quando gli atti presupposti siano divenuti definitivi, purché la censura riguardi effettivamente la quantificazione e non sia diretta a rimettere in discussione la qualificazione dell'abuso.
  • La misura massima della sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è legittima quando la motivazione, anche alla luce dei criteri regolamentari comunali, correli l'importo alla gravità dell'abuso, all'estensione delle opere e al pericolo di reiterazione, senza che occorra ravvisare una sproporzione manifesta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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