Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Landini ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione in melius della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per 2 anni) applicata con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s. comma 2 lett. c). Il ricorrente sosteneva che la misura accessoria non poteva ritenersi definitiva prima dell'esito del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena, che avrebbe dovuto incidere sul calcolo della durata della sospensione; denunciava inoltre eccessiva commisurazione della durata (doppia rispetto al minimo edittale) e richiamava l'art. 224 c.d.s. per sostenere che la verifica dei presupposti per la sanzione dovesse essere compiuta dopo l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile il 29/03/2019 e la statuizione relativa alla sospensione della patente non poteva essere rimettere in discussione in sede esecutiva, salvo i limiti espressamente previsti dall'art. 186 comma 9-bis c.d.s. Il giudice dell'esecuzione può solo accertare l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità e, se ricorrono i presupposti, applicare le misure vincolate previste dal comma 9-bis (dimezzamento della sospensione e revoca della confisca, ove disposta); non ha poteri generali di revoca o di rimodulazione della sanzione accessoria. Il richiamo all'art. 224 c.d.s. è stato ritenuto inapplicabile trattandosi di verifiche anteriori al giudicato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada, commi 2 e 9-bis
Il comma 2 disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza; il comma 9-bis prevede che, in caso di positiva esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena, il giudice dell'esecuzione debba ridurre alla metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e possa revocare la confisca. Tale potere è vincolato e non autorizza una generale rimodulazione.
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La sentenza di applicazione della pena pronunciata con patteggiamento, se non impugnata nei termini, diventa irrevocabile; la statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie formate nella sentenza di patteggiamento acquista efficacia di giudicato e non è riaperta in sede esecutiva, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis
Riferito nel contesto dei limiti di impugnazione, ma la Corte ricorda il principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie sono comunque impugnabili in Cassazione se contestate tempestivamente; in ogni caso, qui non era stata proposta impugnazione nei termini.
art. 224 Codice della Strada, comma 3
Attribuisce al prefetto la competenza ad accertare i requisiti per l'applicazione della sanzione accessoria in caso di estinzione del reato per causa antecedente al giudicato; non è applicabile quando l'estinzione è conseguente a fatti successivi alla formazione del giudicato (come il lavoro di pubblica utilità).
Sentenza delle Sezioni Unite n. 21369 del 26/09/2019 (Rv. 279349)
La pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce che avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato o omesso sanzioni amministrative accessorie è esperibile ricorso per cassazione, poiché tali statuizioni sono estranee all'accordo delle parti e il giudice le adotta d'ufficio.
Massime di principio
- La statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie contenuta in una sentenza di patteggiamento diventa definitiva se non tempestivamente impugnata e non può essere rimesa in discussione in sede esecutiva, salvo i poteri espressamente previsti dalla legge (es. art. 186 comma 9-bis).
- Il giudice dell'esecuzione, dopo il positivo esito del lavoro di pubblica utilità, ha un potere vincolato: deve applicare il dimezzamento previsto dall'art. 186 comma 9-bis e può revocare la confisca se prevista; non può invece rimodulare liberamente la durata della sospensione oltre tale previsione.
- Se si vuole contestare la congruità o la legittimità della sanzione accessoria imposta in sede di patteggiamento, occorre proporre gli strumenti di impugnazione entro i termini utili dalla sentenza di applicazione della pena (anche ricorso per cassazione), prima che la decisione diventi irrevocabile.
- L'art. 224 c.d.s. opera per casi di estinzione del reato dovuta a cause antecedenti al giudicato e attribuisce ruoli all'autorità amministrativa; non è uno strumento utilizzabile per rimettere in discussione una sanzione accessoria successivamente al giudicato.
- L'impugnabilità autonoma delle decisioni del giudice dell'esecuzione non consente di superare il giudicato formato dalla sentenza di patteggiamento: eventuali vizi della statuizione sulle sanzioni accessorie dovevano essere dedotti nell'impugnazione della sentenza di cognizione.
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