Cassazione Civile, Ordinanza n. 10231/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la vendita/fornitura di un macchinario tessile usato. La società acquirente aveva attivato un finanziamento per procurarsi la liquidità necessaria al pagamento del prezzo; l'operazione non si perfezionava per l'inadempimento della controparte, che non riusciva a consegnare il bene sostenendo che il proprietario del macchinario, reperito all'estero, fosse divenuto irreperibile. In primo grado e poi in appello, veniva riconosciuto il diritto dell'acquirente al risarcimento dei costi sostenuti per il finanziamento (e connessi oneri), ritenendosi non provata la non imputabilità dell'impossibilità di eseguire la prestazione. Nel ricorso per cassazione la società venditrice deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1256 e 1227 c.c., sostenendo che dovesse essere riconosciuta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e quindi esclusa la responsabilità; lamentava inoltre violazione delle regole sull'onere della prova e sul nesso causale, contestando sia l'an del danno sia la quantificazione delle voci risarcitorie (finanziamento, assicurazione, commissioni, interessi e ulteriori costi).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza d'appello: il giudice di merito aveva infatti escluso l'esonero da responsabilità non già per una astratta insussistenza dell'impossibilità sopravvenuta, ma per la mancata prova, da parte del debitore, della non imputabilità dell'impedimento e della diligenza impiegata per superarlo, oltre che per la genericità delle allegazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha aggiunto che le censure sul quantum erano nuove o comunque non autosufficienti, perché non indicate con precisione nei precedenti atti e perché formulate senza confrontarsi con l'accertamento di merito sulla stretta consequenzialità dei costi finanziari rispetto all'inadempimento. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle conseguenze aggravate ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1256 c.c.
L'impossibilità sopravvenuta può esonerare il debitore solo se questi dia prova della non imputabilità, anche solo remota, del fatto impeditivo e dell'aver impiegato una diligenza adeguata a rimuovere l'ostacolo all'adempimento.
art. 1227 c.c.
La censura sul concorso del creditore non è ammissibile se non si confronta con la ratio della decisione di merito e con gli specifici accertamenti compiuti sul nesso causale e sulla serietà della proposta alternativa.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i termini in cui le questioni sono state dedotte nei gradi di merito; in difetto, le deduzioni sul quantum sono nuove e inammissibili.
art. 380-bis c.p.c.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze di responsabilità aggravata previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 96 c.p.c.
La mancata conformazione alla proposta che trovi conferma nella decisione finale integra una valutazione legale tipica di abuso del processo, con condanna equitativa e a favore della cassa delle ammende.
art. 13 d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non esonera il debitore se questi non prova in modo persuasivo che l'impedimento non gli è imputabile, neppure in via remota, e che ha adottato una diligenza idonea a superare l'ostacolo.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve investire la regola giuridica applicata, non la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; la contestazione della genericità o inattendibilità delle allegazioni attiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge.
- Le censure sulla quantificazione del danno devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare puntualmente dove e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito; in mancanza, esse sono nuove e inammissibili.
- Quando il giudice di merito riconosce come danno i costi sostenuti dalla parte adempiente in stretta consequenzialità con l'inadempimento dell'altra parte, la contestazione del nesso causale non può limitarsi a negazioni generiche o a prospettazioni fattuali diverse da quelle recepite in sentenza.
- La disciplina dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di conferma della proposta del consigliere, può comportare la condanna per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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