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Ordinanza

Ordinanza n. 9901/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della Graduatoria nazionale di merito relativa alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, pubblicata in data 8 gennaio 2026 e aggiornata con lo scorrimento del 21 gennaio 2026; del Decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, nella parte in cui introduce un bonus di 100 punti per i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 18 in almeno una delle materie oggetto d’esame e non abbiano rifiutato alcun voto; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla corretta rideterminazione del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria e, quindi, all’ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202603226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito pubblicata l'8 gennaio 2026 e aggiornata il 21 gennaio 2026, nonché D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025 nella parte relativa al bonus di 100 punti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della graduatoria nazionale di merito relativa alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e del D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, nella parte in cui prevede un bonus di 100 punti per i candidati che abbiano conseguito almeno 18 punti in una delle materie d'esame senza rifiutare alcun voto. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del punteggio, alla conseguente revisione della posizione in graduatoria e all'ammissione al corso. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché la procedura si è conclusa con la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026 e non risulta che la ricorrente abbia esteso tempestivamente l'impugnazione a tale atto conclusivo. La formula generica riferita agli atti conseguenti non è stata ritenuta sufficiente a sostituire l'impugnazione specifica della graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio nel merito. Ha evidenziato che la mancata impugnazione tempestiva della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026 potrebbe comportare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento degli atti provvisori o endoprocedimentali impugnati non inciderebbe sull'assetto definitivo derivante dalla graduatoria finale. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione pregiudiziale e ha invitato le amministrazioni a chiarire le modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria definitiva, nonché la sua eventuale accessibilità da parte della ricorrente. Il Collegio ha inoltre avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio prima della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio potrebbe essere definito con sentenza in forma semplificata, in ragione della prospettata manifesta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Disciplina la sequenza procedimentale della prova nazionale e prevede, secondo quanto riportato nell'ordinanza, il bonus di 100 punti contestato dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo idoneo a consolidare definitivamente la posizione degli aspiranti; la mancata impugnazione tempestiva di tale atto può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali.
  • L'eventuale annullamento di un atto provvisorio o endoprocedimentale non conserva, di regola, utilità concreta quando la procedura si sia conclusa con una graduatoria definitiva non impugnata, poiché tale annullamento non è idoneo a modificare l'assetto definitivo della procedura.
  • La generica estensione dell'impugnazione agli "atti conseguenti" non esonera il ricorrente dall'onere di impugnare specificamente e nei termini la graduatoria definitiva che consolida la lesione della posizione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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