Cassazione Civile, Ordinanza n. 25032/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento emessi a seguito di mancata risposta a un questionario dell'Ufficio, con accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, per gli anni d'imposta 2006 e 2007. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente; la CTR, in appello dell'Ufficio, ha riformato la decisione ritenendo rituale la notifica del questionario, legittimo l'accertamento induttivo e insufficiente la documentazione sulle rimesse dall'estero a vincere la presunzione di reddito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 139 c.p.c. per ritenuta ritualità della notifica del questionario consegnato al portiere senza avviso di ricevimento/comunicazione; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto legittimo l'accertamento e preclusa la produzione documentale; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2728 e 2729 c.c. per avere la CTR fondato l'accertamento sui beni-indice senza pretendere presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 277 c.p.c. per non avere la CTR rideterminato il reddito limitandosi a confermare gli importi accertati; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla nullità o inesistenza della notifica del questionario e delle relate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo perché generico e non specificamente correlato alla disciplina della notifica del questionario ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che probabilmente nuovo; il secondo per difetto di interesse, poiché la CTR non aveva dichiarato inutilizzabili i documenti e anzi li aveva esaminati; il quarto perché inconferente rispetto alla reale ratio decidendi, essendo la CTR giunta a confermare i redditi accertati dopo aver ritenuto insufficiente la prova contraria; il terzo è stato ritenuto infondato in applicazione del consolidato orientamento sul redditometro, secondo cui la prova dell'esistenza dei fattori-indice legittima l'accertamento e grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore; il quinto è stato respinto perché i fatti dedotti erano stati esaminati o comunque non decisivi, in quanto l'eventuale invalidità della comunicazione del questionario non comporta nullità dell'avviso, ma al più incide sulle preclusioni probatorie, qui comunque superate dall'esame della documentazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
quarto comma; quinto comma
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di beni-indice e presunzioni legate alla capacità contributiva; una volta provata l'esistenza dei fattori-indice, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore grava sul contribuente.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
la mancata risposta al questionario può incidere sulle preclusioni probatorie, ma nel caso deciso la documentazione del contribuente è stata comunque esaminata dalla CTR.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come disciplina della notificazione del questionario.
art. 139 c.p.c.
evocato dal ricorrente in tema di notificazione, ma ritenuto non pertinente alla specifica notificazione del questionario tributario.
art. 2728 c.c.
richiamato nel motivo sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la presunzione legale/sintetica sposta sul contribuente la prova contraria.
art. 2729 c.c.
richiamato per la necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte esclude la sua centralità nel reddito sintetico fondato su indici di capacità contributiva.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali tributarie.
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quarto motivo in relazione ai poteri decisori del giudice tributario.
art. 277 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte reputa inconferente la doglianza rispetto alla motivazione della CTR.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2013
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel redditometro, la prova dell'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva è sufficiente a legittimare l'accertamento sintetico; non occorre un'ulteriore prova dell'effettivo maggior reddito da parte dell'Amministrazione.
- In tema di accertamento sintetico, l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente, che deve offrire prova contraria specifica e idonea.
- La doglianza sulla nullità o irregolarità della comunicazione del questionario non determina, di regola, la nullità dell'avviso di accertamento, ma può incidere soltanto sulle preclusioni probatorie; se il giudice di merito ha comunque esaminato la documentazione prodotta, manca anche l'interesse a censurare tale profilo.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se è generico, non specificamente correlato alla fattispecie concreta o introduce questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
- È inconferente censurare la mancata rideterminazione del reddito quando il giudice di merito ha semplicemente ritenuto non idonea la prova contraria e ha confermato gli importi accertati.
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