Sentenza n. 1524/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva disposto l'accreditamento del bonus della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 710/2024 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 3 settembre 2025, con la quale era stata disposta in suo favore l'attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per complessivi euro 3.000,00. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e anche il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo. Il ricorso è stato notificato e depositato il 23 ottobre 2025, dopo la notifica della sentenza all'amministrazione il 12 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il giudizio di ottemperanza ammissibile, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre verificato il rispetto degli adempimenti preliminari, compreso il termine dilatorio di 120 giorni, e ha accertato l'inadempimento del Ministero. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l'accreditamento della somma di euro 3.000,00 spettante a titolo di carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata invece respinta la richiesta di interessi legali, perché tale statuizione non era contenuta nel titolo giudiziario e non rientrava quindi nell'oggetto del giudicato da eseguire. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato di provvedere su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato, compreso quello formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta del docente oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile anche per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto al contenuto oggettivo del giudicato: non possono essere riconosciuti, in sede esecutiva, interessi o altre statuizioni non previste dal titolo giudiziale azionato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro può svolgere l'incarico senza ulteriore compenso, applicando per analogia la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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