Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03957/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato aveva riportato in appello, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., la pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per rapina aggravata e tentata indebito utilizzo di carta di pagamento, commessi ai danni di una persona offesa, con riconoscimento della continuazione rispetto a precedenti reati e con attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando gli artt. 192 c.p.p., 62-bis c.p. e 133 c.p.; con un secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione della decisione della Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di interesse perché le attenuanti generiche risultavano in realtà già concesse dalla Corte di appello, sicché non vi era alcun concreto vantaggio processuale perseguibile. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare né sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel concordato in appello, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non rinunciati; la sentenza resa in tale sede non richiede una motivazione estesa su temi estranei ai motivi residui

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, vizio di motivazione e nullità della sentenza

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche risultano già concesse in appello; perciò il motivo che lamenta il contrario è privo di interesse

  • art. 133 c.p.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di commisurazione della pena e valutazione dei parametri sanzionatori

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e sussiste solo se l'impugnazione può migliorare in modo pratico la posizione dell'impugnante

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129, quando l'impugnazione è limitata per rinuncia ai motivi

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 628 c.p.

    primo comma e terzo comma, n. 1

    reato base e aggravante della rapina contestata e definita in appello

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione al tentativo del secondo reato contestato

  • art. 493-ter c.p.

    reato tentato contestato in concorso con la rapina

  • art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha reintrodotto il patteggiamento in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche erano già state applicate dalla Corte di appello

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice dell'accordo in appello non deve motivare sul mancato proscioglimento fuori dai motivi devoluti

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna economica conseguente all'inammissibilità

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    difetto di interesse all'impugnazione quando la censura non può migliorare la posizione del ricorrente

Massime di principio

  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale: il ricorso è inammissibile quando censura un aspetto che risulta già favorevole alla parte o comunque non è idoneo a migliorarne la posizione.
  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., dopo la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello non devoluti, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare su questioni estranee ai motivi residui, inclusa la verifica sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che tali questioni rientrino nell'oggetto ancora devoluto.
  • La sentenza resa in applicazione del concordato in appello può essere censurata in cassazione solo entro i limiti effettivi del devolutum residuo; motivi diretti a ottenere una motivazione su punti non più controversi sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.