Direttiva 2001/2
Direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/2/CE della Commissione non istituisce una disciplina autonoma, ma aggiorna un allegato della direttiva 1999/36/CE per adeguarlo al progresso tecnico. L’intervento si rende necessario per allineare i moduli di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alla nuova versione dell’ADR e del RID, applicabili dal 1º luglio 2001. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º luglio 2001 e informare la Commissione delle misure adottate.
Adeguamento tecnico dell’allegato V della direttiva 1999/36/CE sui moduli di valutazione della conformità per le attrezzature a pressione trasportabili, in coerenza con la nuova versione ADR/RID.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, sul piano materiale, alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alla direttiva 1999/36/CE, con specifico riferimento ai recipienti e alle cisterne di nuova fabbricazione e alle procedure di valutazione della conformità richiamate dall’allegato VI, parte I. Il contenuto incide inoltre sull’attività dei fabbricanti e degli organismi notificati coinvolti nelle procedure di garanzia della qualità e di verifica della conformità. La direttiva è adottata come testo rilevante ai fini del SEE.
Adeguamento tecnico dei moduli di conformità per le attrezzature a pressione trasportabili
La direttiva 2001/2/CE della Commissione interviene in modo mirato sulla direttiva 1999/36/CE, modificandone l’allegato V per adeguarlo al progresso tecnico e, soprattutto, alla nuova versione dell’ADR e del RID in vigore dal 1º luglio 2001. Si tratta di un atto di aggiornamento tecnico, adottato in coerenza con la procedura prevista dall’articolo 14 della direttiva 1999/36/CE.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/36/CE richiede che i recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione siano conformi alle disposizioni pertinenti della direttiva 94/55/CE e della direttiva 96/49/CE, nelle quali sono recepite le regole ADR e RID. Poiché tali regole internazionali sono state aggiornate con effetto dal 1º luglio 2001, l’allegato V della direttiva 1999/36/CE, contenente i moduli di valutazione della conformità, non risultava più allineato e doveva quindi essere sostituito.
Ambito di applicazione
La direttiva non istituisce una disciplina generale autonoma, ma incide sulle attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dalla direttiva 1999/36/CE, con particolare attenzione ai recipienti e alle cisterne di nuova fabbricazione e alle relative procedure di valutazione della conformità. In concreto, le modifiche riguardano i fabbricanti e gli organismi notificati coinvolti nelle procedure di controllo e garanzia della qualità previste dal sistema europeo.
Contenuto normativo principale
L’articolo 1 sostituisce il testo dell’allegato V della direttiva 1999/36/CE con quello allegato alla direttiva 2001/2/CE. L’allegato contiene i moduli per la valutazione della conformità da applicare ai sensi dell’allegato VI, parte I, e precisa che la tabella indica quali moduli devono essere seguiti per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 2, punto 1.
La nota 1 dell’allegato attribuisce al fabbricante un margine di scelta tra le procedure di valutazione della conformità previste per la categoria di classificazione dell’attrezzatura. Per recipienti, rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante può anche optare per procedure previste per categorie superiori.
La nota 2 disciplina le verifiche nel quadro delle procedure di garanzia della qualità: l’organismo notificato, nel corso di visite senza preavviso, preleva un campione dai locali di fabbricazione o di magazzinaggio per verificare la conformità ai requisiti della direttiva. Il fabbricante deve informare l’organismo notificato del programma di produzione previsto. L’organismo notificato deve effettuare almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione; la frequenza delle visite successive è stabilita dall’organismo stesso in base ai criteri del punto 4.4 dei moduli pertinenti dell’allegato IV, parte I.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1º luglio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un obbligo di risultato tipico della direttiva, lasciando agli Stati la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del richiamo sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore interessato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Valutazione operativa per i professionisti
Per gli operatori del settore, la direttiva ha rilievo soprattutto perché aggiorna i criteri di conformità da applicare ai fini della commercializzazione e dell’utilizzo delle attrezzature a pressione trasportabili, riportando il sistema europeo in linea con ADR e RID. Per fabbricanti e organismi notificati assumono rilievo le regole sui moduli di conformità, sulla scelta delle procedure, sulle visite senza preavviso e sulla pianificazione delle verifiche nel primo anno di fabbricazione.
Disposizioni principali
Adeguamento dell’allegato V della direttiva 1999/36/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente il testo dell’allegato V della direttiva 1999/36/CE con quello contenuto nell’allegato della direttiva 2001/2/CE. L’aggiornamento riguarda i moduli per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, da applicare ai sensi dell’allegato VI, parte I.
Motivazione tecnica dell’intervento
I considerando evidenziano che i moduli dell’allegato V non erano più coerenti con la nuova versione dell’ADR e del RID, destinata a entrare in vigore il 1º luglio 2001. La modifica mira quindi a mantenere l’allineamento tra la disciplina sulle attrezzature a pressione trasportabili e le regole internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1º luglio 2001 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri determinano le modalità del riferimento. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Regole operative dell’allegato V
L’allegato sostituito contiene una tabella che indica i moduli di valutazione della conformità da seguire per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 2, punto 1, in base alle categorie di classificazione. La nota 1 consente al fabbricante di scegliere, tra le procedure previste per la categoria di appartenenza, quella applicabile, e per recipienti, rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto consente anche la scelta di procedure previste per categorie superiori. La nota 2 disciplina le visite senza preavviso dell’organismo notificato nel quadro delle procedure di garanzia della qualità, imponendo il prelievo di campioni e prevedendo almeno due visite nel primo anno di fabbricazione, con frequenza successiva determinata dall’organismo notificato secondo i criteri dell’allegato IV, parte I, punto 4.4.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 8 gen 2001Direttiva 2001/3
- direttiva · 20 dic 2000Direttiva 2000/82
- direttiva · 19 gen 2001Direttiva 2001/4
- direttiva · 19 gen 2001Direttiva 2000/84
- direttiva · 18 dic 2000Direttiva 2000/81
- direttiva · 22 gen 2001Direttiva 2001/1
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →