Cassazione Penale, Sentenza n. 11623/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno (23/04/2021) per: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita a mani del precedente difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., nonostante l'imputato avesse revocato quella elezione di domicilio e avesse eletto domicilio personale (via Casanova 61, Napoli), senza che fosse stato tentato alcun esperimento di notifica presso la nuova residenza; 2) presunta insufficiente motivazione sulla superfluità di una perizia volta a verificare l'eventuale "falso grossolano"; 3) carenza di motivazione circa l'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p..
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che l'elezione di domicilio contenuta nella istanza per il patrocinio a spese dello Stato era stata successivamente revocata e sostituita con elezione di domicilio personale, per cui la notifica al precedente difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. era viziata. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Tuppi), ha affermato che la notifica in tale ipotesi dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio non sanabile con la sola mancata allegazione di cause che avrebbero impedito la conoscenza dell'atto. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata; i restanti motivi sono stati assorbiti e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
"la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato" (Sez. U., Sent. n. 58120/2017, Tuppi).
La consegna della citazione al difensore in luogo della notifica al domicilio eletto può determinare una nullità di grave portata (intermedia) quando la notifica non segua le regole sul domicilio dichiarato/eletto; tale nullità non si considera automaticamente sanata dall'assenza di contestazioni sull'effettiva conoscenza.
art. 161, cod. proc. pen.
"ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (richiamata da Sez. 4, Sent. n. 12243/2018, Villani).
L'elezione di domicilio contenuta in un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto, salvo che tale elezione sia validamente e successivamente revocata ed integrata con una nuova elezione di domicilio.
art. 712 c.p.
La questione relativa alla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. era dedotta ma è stata assorbita dalla Corte di Cassazione in ragione dell'accoglimento del primo motivo; pertanto non vi è stata una pronuncia di merito su tale norma nel dispositivo.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio resa nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato di norma opera anche per il procedimento principale, salvo che l'imputato la revochi espressamente e indichi un nuovo domicilio: in tal caso la notifica deve seguire la nuova elezione.
- La notifica della citazione a mani di un difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, quando sostituisce la notifica al domicilio eletto e non è conforme alle vicende di revoca/nuova elezione, può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere rilevata e può comportare l'annullamento degli atti.
- La correttezza formale della notifica (verificare data/evidenze dell'elezione/revoca del domicilio e tentativi di notifica alla nuova residenza) è un punto cruciale: in presenza di contestazione tempestiva la censura processuale può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
- Qualora una nullità procedurale rilevante venga accolta dalla Corte di legittimità, i motivi relativi a questioni sostanziali o di merito possono risultare assorbiti; gli atti possono essere restituiti al giudice di merito per l'ulteriore corso conforme alla declaratoria di nullità.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare e provare tempestivamente la revoca dell'elezione di domicilio e la nuova elezione, nonché l'assenza di tentativi di notifica alla nuova residenza, per ottenere l'accoglimento della censura.
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