Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11623/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno (23/04/2021) per: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita a mani del precedente difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., nonostante l'imputato avesse revocato quella elezione di domicilio e avesse eletto domicilio personale (via Casanova 61, Napoli), senza che fosse stato tentato alcun esperimento di notifica presso la nuova residenza; 2) presunta insufficiente motivazione sulla superfluità di una perizia volta a verificare l'eventuale "falso grossolano"; 3) carenza di motivazione circa l'insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che l'elezione di domicilio contenuta nella istanza per il patrocinio a spese dello Stato era stata successivamente revocata e sostituita con elezione di domicilio personale, per cui la notifica al precedente difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. era viziata. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Tuppi), ha affermato che la notifica in tale ipotesi dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio non sanabile con la sola mancata allegazione di cause che avrebbero impedito la conoscenza dell'atto. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata; i restanti motivi sono stati assorbiti e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    "la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato" (Sez. U., Sent. n. 58120/2017, Tuppi).

    La consegna della citazione al difensore in luogo della notifica al domicilio eletto può determinare una nullità di grave portata (intermedia) quando la notifica non segua le regole sul domicilio dichiarato/eletto; tale nullità non si considera automaticamente sanata dall'assenza di contestazioni sull'effettiva conoscenza.

  • art. 161, cod. proc. pen.

    "ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (richiamata da Sez. 4, Sent. n. 12243/2018, Villani).

    L'elezione di domicilio contenuta in un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto, salvo che tale elezione sia validamente e successivamente revocata ed integrata con una nuova elezione di domicilio.

  • art. 712 c.p.

    La questione relativa alla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. era dedotta ma è stata assorbita dalla Corte di Cassazione in ragione dell'accoglimento del primo motivo; pertanto non vi è stata una pronuncia di merito su tale norma nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio resa nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato di norma opera anche per il procedimento principale, salvo che l'imputato la revochi espressamente e indichi un nuovo domicilio: in tal caso la notifica deve seguire la nuova elezione.
  • La notifica della citazione a mani di un difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, quando sostituisce la notifica al domicilio eletto e non è conforme alle vicende di revoca/nuova elezione, può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere rilevata e può comportare l'annullamento degli atti.
  • La correttezza formale della notifica (verificare data/evidenze dell'elezione/revoca del domicilio e tentativi di notifica alla nuova residenza) è un punto cruciale: in presenza di contestazione tempestiva la censura processuale può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
  • Qualora una nullità procedurale rilevante venga accolta dalla Corte di legittimità, i motivi relativi a questioni sostanziali o di merito possono risultare assorbiti; gli atti possono essere restituiti al giudice di merito per l'ulteriore corso conforme alla declaratoria di nullità.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare e provare tempestivamente la revoca dell'elezione di domicilio e la nuova elezione, nonché l'assenza di tentativi di notifica alla nuova residenza, per ottenere l'accoglimento della censura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.