Sentenza n. 1079/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6862/2024, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6862/2024, nella parte relativa al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, pubblicata il 21 ottobre 2024, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell'avvocato antistatario, di euro 600,00 oltre accessori di legge. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione il 24 ottobre 2024 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, possieda immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione spontanea. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, euro 600,00 oltre accessori di legge e interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza di parte e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Ha riconosciuto al procuratore antistatario anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi al titolo esecutivo e funzionali al giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti all'inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
null
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro comportamento amministrativo ancora ineseguito.
- La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione destinataria, che deve far conseguire concretamente al beneficiario l'utilità riconosciuta dal giudicato.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere accolta quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e risulti l'inerzia dell'amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo che si insedi su istanza dell'interessato e che provveda entro un termine assegnato; la nomina non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
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