Regolamento (UE) 2025/1124
Regolamento delegato (UE) 2025/1124 della Commissione, del 19 marzo 2025, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l’importazione di vino originario del Canada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per dare piena attuazione all’accordo UE-Canada sul commercio di vini e bevande spiritose. La modifica serve a inserire espressamente il Canada nell’elenco dei paesi terzi per i quali può essere utilizzata la procedura semplificata relativa al documento VI-1 per l’importazione di vini. L’intervento mira a evitare ritardi nell’applicazione della disciplina semplificata e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273 per includere il Canada tra i paesi terzi cui si applica la procedura semplificata per la certificazione all’importazione di vini.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di vini originari del Canada, nell’ambito della disciplina dei documenti di accompagnamento e della certificazione dei prodotti vitivinicoli importati. Incide in particolare sulla procedura semplificata prevista dall’articolo 21, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273, richiamata per i paesi terzi i cui produttori di vino possono redigere e firmare il documento di certificazione. Non introduce esclusioni ulteriori, ma precisa l’inclusione del Canada nell’elenco dei paesi ammessi. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273 per l’importazione di vino originario del Canada
Il regolamento delegato (UE) 2025/1124 della Commissione interviene sul quadro applicativo dei documenti di accompagnamento e della certificazione dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione. La finalità è correggere il regolamento delegato (UE) 2018/273 affinché l’attuazione dell’articolo 23 dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose sia completa e coerente anche per la procedura semplificata relativa al bollettino d’analisi del documento VI-1.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 disciplina, tra l’altro, i documenti di accompagnamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione. In base all’accordo UE-Canada, i vini originari del Canada prodotti sotto la supervisione e il controllo di organismi competenti elencati nell’allegato VI dell’accordo possono beneficiare di disposizioni di certificazione semplificate; inoltre, i produttori individuali possono redigere e firmare il documento di certificazione se autorizzati dall’organismo competente. Il considerando evidenzia che la precedente modifica introdotta dal regolamento delegato (UE) 2019/840 aveva già consentito l’uso della procedura semplificata di cui all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273, ma non aveva coperto in modo esplicito anche l’articolo 21, lettera b), relativo alla parte semplificata del bollettino d’analisi del documento VI-1.
Ambito della correzione
La modifica riguarda esclusivamente l’elenco dei paesi terzi cui si applica l’articolo 21, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273. Tale disposizione consente la presentazione di una versione semplificata della parte relativa al bollettino d’analisi del documento VI-1 per vini:
- provenienti da paesi terzi inclusi nell’elenco;
- per i quali i produttori di vino possono redigere e firmare il documento di certificazione;
- confezionati in recipienti di capacità non superiore a 60 litri;
- muniti di dispositivi di chiusura a perdere;
- etichettati.
Modifica concreta apportata
L’articolo 1 sostituisce la sezione A dell’allegato VII, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2018/273. L’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b), risulta quindi composto da:
- Australia;
- Canada;
- Cile;
- Nuova Zelanda.
L’effetto pratico è che il Canada viene inserito espressamente tra i paesi terzi per i quali è ammessa la procedura semplificata di certificazione anche sotto il profilo del bollettino d’analisi del documento VI-1.
Entrata in vigore e effetti applicativi
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la natura tipica del regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza operativa per gli operatori
Per gli operatori del settore vitivinicolo e per i professionisti che assistono importatori e spedizionieri, la modifica ha rilievo perché conferma la possibilità di utilizzare la via semplificata anche per il vino canadese, evitando incertezze applicative tra certificazione generale e parte analitica del documento VI-1. La rettifica si colloca quindi in un’ottica di allineamento tecnico tra diritto UE e disciplina convenzionale con il Canada.
Disposizioni principali
Rettifica dell’elenco dei paesi terzi
L’allegato VII, parte IV, del regolamento delegato (UE) 2018/273 è modificato sostituendo la sezione A relativa all’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 21, lettera b). L’elenco comprende ora Australia, Canada, Cile e Nuova Zelanda.
Estensione della procedura semplificata al Canada
La rettifica chiarisce che la procedura semplificata prevista dall’articolo 21, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 può essere utilizzata anche per i vini originari del Canada, in coerenza con l’articolo 23 dell’accordo UE-Canada sul commercio di vini e bevande spiritose.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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