Regolamento (UE) 2025/501
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione, del 18 marzo 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina, confermando l’esito dell’inchiesta avviata nel 2024 e le misure provvisorie già adottate. La Commissione ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e assenza di ragioni ostative nell’interesse dell’Unione. Sono previste un’aliquota individuale del 26,3% per Henan Guangyuan New Material Co., Ltd e un’aliquota del 56,1% per tutte le altre importazioni cinesi, oltre alla riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi gli stoppini, i cavi in fibra di vetro e i filati tagliati, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Il dazio riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, con aliquota individuale per Henan Guangyuan New Material Co., Ltd e aliquota residua per tutte le altre importazioni originarie della Cina. È escluso dal prodotto in esame il Compofil, in quanto ritenuto diverso per caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata il 16 febbraio 2024 sulle importazioni di filati in fibra di vetro provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conferma la sussistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale, ritenendo inoltre che l’adozione delle misure sia conforme all’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata da Glass Fibre Europe il 3 gennaio 2024 per conto dell’industria dell’Unione, ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base (regolamento (UE) 2016/1036). Nel corso del procedimento sono state adottate misure provvisorie il 15 ottobre 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673. Dopo la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, varie parti interessate hanno presentato osservazioni e sono state svolte audizioni, incluse quelle con utilizzatori e importatori indipendenti.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da filati in fibra di vetro, anche torti, classificati ai codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00, con i codici TARIC specificamente elencati nel regolamento. Restano esclusi gli stoppini e i cavi in fibra di vetro, nonché i filati tagliati in fibra di vetro. Su richiesta di un utilizzatore, la Commissione ha inoltre chiarito che il Compofil, combinazione di vetro e fibre termoplastiche, non rientra nella definizione del prodotto in esame perché dotato di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base diverse.
Dumping e margini definitivi
La Commissione conferma la metodologia di determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in ragione delle distorsioni significative riscontrate nella RPC. Non risultano osservazioni idonee a modificare le conclusioni provvisorie su valore normale, prezzo all’esportazione, confronto e margine di dumping. I margini di dumping definitivi sono fissati al 26,3% per Henan Guangyuan New Material Co., Ltd e al 56,1% per tutte le altre importazioni originarie della Cina, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole, con particolare rilievo per l’aumento della quota di mercato cinese, la pressione sui prezzi, l’undercutting e la contrazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Viene ribadito che le importazioni cinesi a basso prezzo hanno impedito all’industria europea di coprire i costi in un contesto di aumento dei costi di produzione e di domanda in calo. Sono stati esaminati anche fattori alternativi, come importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo e uso vincolato, ma senza elementi tali da interrompere il nesso causale.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se nel periodo di comunicazione preventiva vi fosse stato un aumento sostanziale delle importazioni; dai dati Surveillance 3 è emerso che ciò non si è verificato, per cui il livello di eliminazione del pregiudizio non è stato adeguato per tale profilo. In sede di interesse dell’Unione sono state respinte le obiezioni degli utilizzatori e dell’importatore indipendente relative a presunte carenze di approvvigionamento, posizione dominante dei produttori dell’Unione e concorrenza dei prodotti a valle provenienti da paesi terzi. La Commissione osserva che esistono fonti alternative di approvvigionamento e che non sono stati forniti elementi probatori sufficienti per escludere l’adozione delle misure.
Applicazione pratica e riscossione dei dazi provvisori
L’articolo 1 richiede, per l’applicazione dell’aliquota individuale, una fattura commerciale valida con specifica attestazione firmata dal responsabile dell’impresa esportatrice. In assenza di tale documentazione, si applica il dazio residuale. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio e lo svincolo degli importi versati in eccesso. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
Ai sensi dell’articolo 1 è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi stoppini, cavi in fibra di vetro e filati tagliati, originari della Repubblica popolare cinese.
Aliquote applicabili per società e codice TARIC
L’aliquota individuale è fissata al 26,3% per Henan Guangyuan New Material Co., Ltd, con codice addizionale TARIC 89FV; per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese l’aliquota è del 56,1%, con codice addizionale TARIC 8999.
Condizioni per beneficiare dell’aliquota individuale
L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione datata e firmata dal responsabile emittente, con indicazione del volume, del prodotto, del fabbricante, dell’indirizzo e del codice TARIC. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota residua del 56,1%.
Disposizioni doganali e antifrode
Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. La Commissione richiama la necessità di controlli doganali ordinari e di ulteriori documenti giustificativi per verificare l’esattezza delle informazioni dichiarate e prevenire elusioni.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 sono riscossi in via definitiva; gli importi versati in eccesso rispetto al dazio definitivo sono svincolati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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