Ordinanza n. 1945/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; nonché della procedura di scorrimento e delle successive assegnazioni pubblicate in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui hanno assegnato candidati con punteggio inferiore a quello della parte ricorrente a sedi da quest'ultimo indicate come preferenziali e non ottenute (segnatamente, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Sede S. Andrea); C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 9); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026 (doc. n. 9 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 9 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 10); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta. Per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 30.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e atti della procedura nazionale del semestre filtro, inclusi graduatoria, valutazione delle prove e dinieghi parziali o totali di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e i successivi scorrimenti, gli atti ministeriali e universitari disciplinanti il semestre filtro, le prove e la loro correzione, nonché i dinieghi o limitazioni opposti alle istanze di accesso. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'immatricolazione, eventualmente in soprannumero, e all'ostensione della documentazione relativa alle prove. Le censure riguardavano, tra l'altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal d.m. n. 1115/2025; la violazione della par condicio derivante dalla presenza di commissioni diverse presso le università; l'asserita ambiguità o pluralità di risposte corrette nelle domande aperte e a risposta multipla; la violazione dell'anonimato; la mancata attribuzione di punteggi o la mancata neutralizzazione di quesiti errati; il mancato arrotondamento del voto di Fisica da 17,7 a 18; la mancata assegnazione di tutti i posti, la mancata redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero e l'illegittimità della determinazione del contingente; l'erroneità della rilevazione del fabbisogno professionale; le disomogeneità delle attività formative e irregolarità nello svolgimento delle prove; nonché la lesione del diritto di accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, che consente l'ingresso in graduatoria anche a candidati privi della sufficienza in tutte le materie, ma li colloca in fasce ordinate in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati, mantenendo la precedenza dei candidati conformi alle regole originarie. Tale sistema è stato ritenuto compatibile con tutela dell'affidamento, buona fede, par condicio e imparzialità, poiché tutti i concorrenti disponevano delle medesime informazioni e la graduazione conserva un fattore concorrenziale interno alle diverse fasce. La doglianza relativa alle commissioni diverse è stata giudicata generica e irrilevante per le prove a risposta multipla; per le domande aperte non è stata dimostrata l'esistenza di prassi difformi. Le questioni sull'accesso alla documentazione sono state ricondotte alla disciplina dell'accesso documentale e non considerate, di per sé, vizio della procedura. L'eventuale pluralità di risposte corrette avrebbe potuto comportare, al più, la rivalutazione della singola prova e del punteggio, non l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse; inoltre, la censura sulle domande a risposta multipla è stata ritenuta priva di interesse per mancata indicazione della risposta concretamente fornita. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio secondo cui rileva soltanto una violazione non irrilevante e ha escluso, allo stato, la concreta possibilità di alterazione dei risultati, considerata la chiusura dei plichi alla presenza di studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA. È stata respinta la censura sull'arrotondamento del voto di Fisica, poiché la lex specialis lo escludeva ai fini del superamento dell'esame e della graduatoria, mentre l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 riguardava soltanto la carriera dello studente. Sono state ritenute prive di interesse le censure sulla mancata attribuzione o redistribuzione dei posti e sul contingente, poiché il ricorrente non era entrato in graduatoria; inammissibili, per mancata evocazione del Ministero della Salute, le censure sulla determinazione del fabbisogno; generiche quelle sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti nei termini prescritti. Le spese della fase cautelare, quantificate in euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura richiesta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale avviso alle parti in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno per mancata evocazione del Ministero della Salute.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 49 c.p.a., quale base per la notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria nei confronti di numerosi controinteressati risulti sommamente difficile.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con necessità di individuare i destinatari attraverso l'elenco nominativo dei controinteressati.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria del semestre filtro e delle condizioni di accesso; costituisce il parametro rispetto al quale è stata valutata la tutela dell'affidamento e rileva per la disciplina dell'arrotondamento dei voti.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Introduce il meccanismo di formazione della graduatoria per fasce, consentendo l'inclusione di candidati con almeno una sufficienza e il recupero di voti rifiutati, con penalizzazioni e ordinamento coerenti con la distanza dalle condizioni originarie di accesso.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede l'arrotondamento del voto ai fini della valutazione della carriera dello studente, senza estenderlo al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria.
sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013
una violazione non irrilevante
Secondo il principio richiamato, non ogni irregolarità delle regole sull'anonimato determina l'illegittimità della procedura, ma soltanto una violazione non irrilevante.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione alla rilevazione ministeriale del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri.
art. 3, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b), c), l. n. 264/1999
Richiamati in relazione alla determinazione dei posti disponibili, al potenziale formativo e alla compatibilità tra offerta formativa e fabbisogno professionale.
Massime di principio
- La modifica postuma delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta compatibile con buona fede, tutela dell'affidamento, par condicio e imparzialità quando conserva la posizione di precedenza dei candidati che soddisfacevano le condizioni originarie e ordina gli altri candidati secondo fasce coerenti con il grado di prossimità a tali condizioni.
- Nella formazione di una graduatoria selettiva, un meccanismo che ammetta candidati in deroga alle condizioni originarie è non manifestamente irragionevole se assicura la concorrenza tra candidati in condizioni comparabili e impedisce che chi non avrebbe superato le regole originarie sopravanzI chi le aveva rispettate.
- L'eventuale erronea valutazione di una singola risposta o l'esistenza di più risposte astrattamente corrette può giustificare la rivalutazione della prova e la rideterminazione del punteggio del singolo candidato, ma non comporta di per sé l'annullamento dell'intera procedura selettiva né l'attribuzione di punteggio per una risposta omessa.
- La violazione delle regole sull'anonimato di una procedura selettiva è viziante soltanto quando abbia carattere non irrilevante e sia concretamente idonea a incidere sull'imparzialità o sull'esito della selezione; la mera consegna o raccolta di contrassegni da parte dei commissari non è sufficiente se il sistema complessivo esclude concretamente la manipolazione dei risultati.
- L'arrotondamento del voto previsto dalla disciplina della selezione opera esclusivamente nei limiti e per le finalità espressamente stabiliti dalla lex specialis; se è previsto per la carriera dello studente, non può essere esteso al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria.
- Le censure relative a posti disponibili, contingenti o redistribuzione dei posti sono prive di interesse quando il candidato non sia stato neppure inserito nella graduatoria e, quindi, non possa aspirare all'assegnazione dei posti contestati.
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