Cassazione Civile, Ordinanza n. 08858/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il conduttore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chiedeva la ripetizione di somme che assumeva indebitamente versate a titolo di canone di locazione tra il 2000 e il 2009, oltre al risarcimento dei danni sostenuti per mediazione/conciliazione e per una consulenza tecnica di parte. Sosteneva che l'ente avesse calcolato erroneamente il canone, anche per una divergenza nella rendita catastale, nell'identificazione dell'immobile e nella sua intestazione, e che egli avesse corrisposto un canone maggiore perché riferito ad altro alloggio. L'ente contestava la domanda, deducendo che l'errore catastale relativo a un atto di riscatto era stato poi rettificato, che il ricorrente era privo di interesse a impugnare l'atto di compravendita tra ente e acquirente terza, che il canone era stato comunque determinato correttamente secondo i parametri rilevanti e che l'eventuale eccedenza risultata dal ricalcolo era minima e già riaccreditata. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente proponeva quattro motivi per cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa risposta alle critiche alla c.t.u.; nullità per ultrapetizione e motivazione apparente, sostenendo che la corte d'appello si fosse pronunciata su una domanda di inadempimento e risarcimento non proposta; omesso esame di fatti decisivi relativi ai parametri di ricalcolo del canone e alle risultanze catastali; violazione delle norme regionali e della disciplina del canone ERP, in particolare per avere il giudice di merito applicato il regolamento regionale in un periodo anteriore alla sua efficacia e per avere considerato un solo coefficiente di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo, terzo e quarto perché costruiti come critica al ricalcolo del canone e alla c.t.u. senza riportarne adeguatamente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza, e perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come volta a far valere un inadempimento dell'ente e che, comunque, il ricorrente era estraneo al contratto di compravendita stipulato con terza persona e quindi privo di titolo per impugnarlo. La Corte ha confermato la condanna del ricorrente alle spese di lite del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
norma utilizzata per introdurre il giudizio in materia di locazione davanti al tribunale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indica il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per vizi di motivazione o ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità perché le doglianze tendevano al riesame del merito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il contenuto della motivazione.
art. 1218 c.c.
richiamato dalla Corte nel ricostruire la domanda di risarcimento ulteriori danni avanzata dal ricorrente in primo grado.
art. 26 L.R. Molise n. 12/1998
richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di calcolo del canone ERP; la censura è stata dichiarata inammissibile.
artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 26 L. 392/1978
richiamati dal ricorrente in combinazione con la normativa regionale sui criteri di calcolo del canone.
Regolamento regionale Molise n. 5/2008
richiamato per la determinazione del canone; la Corte ha riportato che il c.t.u. ne aveva applicato i criteri, ma ha dichiarato inammissibile la censura sul punto.
L.R. Molise n. 17/2009
richiamata dal ricorrente per sostenere il differimento dell'efficacia del regolamento regionale; censura dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata per i presupposti processuali relativi all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti e della relazione peritale su cui fonda le doglianze, non essendo sufficiente un rinvio generico ai fascicoli di merito.
- La critica che mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, dei parametri tecnici o delle risultanze documentali è inammissibile in sede di legittimità, perché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione del materiale istruttorio.
- Se il giudice di merito qualifica la domanda come diretta a far valere un inadempimento contrattuale e a ottenere la ripetizione di somme indebitamente versate, il ricorrente deve confrontarsi con tale ratio; la deduzione di ultrapetizione non è fondata quando la sentenza si mantiene entro il perimetro della domanda desumibile dagli atti.
- Chi agisce per la ripetizione di somme versate in esecuzione di un rapporto contrattuale deve provare la mancanza di una giusta causa delle attribuzioni effettuate; in difetto di tale prova, la domanda non può essere accolta.
- L'errore materiale nell'indicazione catastale o nel subalterno di un immobile non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria o invalidante se non incide sulla disponibilità giuridica o di fatto del bene oggetto del rapporto e se l'interessato è estraneo all'atto che si intende contestare.
- Quando l'eventuale eccedenza di canone è stata già ricalcolata e riaccreditata, la pretesa restitutoria residua deve essere rigorosamente provata nel suo ammontare e nella sua causa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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