Sentenza n. 861/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico di 17 MW da realizzare nel Comune di Galatina
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata il 14 marzo 2023. Il progetto, di competenza statale e attuativo del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, rientrava nella disciplina speciale prevista per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e tempestivo, evidenziando che, dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico il 14 giugno 2023 e la conclusione della consultazione il 14 luglio 2023, erano decorsi sia il termine di 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sia l’ulteriore termine di 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Il procedimento, tuttavia, non risultava concluso. La società ha chiesto anche la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il ricorso contro il silenzio mira ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, indipendentemente dal contenuto discrezionale o tecnico del provvedimento richiesto. Nel caso concreto, l’obbligo di conclusione derivava sia dall’art. 2 della l. 241/1990 sia dalla disciplina speciale della VIA prevista dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006. Per i progetti compresi nel PNIEC, l’art. 25, comma 2-bis, stabilisce il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione per la Commissione competente e il successivo termine di 30 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA. Tali termini erano ampiamente decorsi. Il TAR ha precisato che il mancato o negativo rilascio dei pareri e dei concerti non esonera il Ministero dall’obbligo di adottare una decisione espressa, poiché l’art. 25, comma 1, impone comunque di procedere alla valutazione. Neppure la sopravvenuta espressione del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o la richiesta di concerto alla Soprintendenza costituivano elementi idonei a superare l’inerzia, trattandosi di atti endoprocedimentali. È stata quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio e imposto al Ministero dell’Ambiente di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo quanto al contenuto, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata differita e subordinata a un’eventuale ulteriore inerzia, previa richiesta della parte. I Ministeri sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della Regione Puglia, non costituita e indicata come mera destinataria della notificazione.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina l’avvio e la pubblicazione della documentazione nell’ambito del procedimento di VIA.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo
Il mancato rilascio, il ritardo o il contenuto negativo dei pareri non elimina l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento con una valutazione espressa.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA
Per i progetti compresi nel PNIEC si applicano termini speciali per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento finale; il loro decorso rende illegittima la persistente inerzia.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
in caso di inerzia nella conclusione del procedimento ... il titolare del potere sostitutivo ... provvede all’adozione dell’atto omesso
Prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia delle commissioni, del direttore generale competente o di ritardo nel rilascio del concerto.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
La perentorietà opera per gli effetti previsti dagli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, l. 241/1990, ma non comporta la perdita del potere dell’amministrazione di provvedere dopo la scadenza.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la categoria di progetti, compresi quelli attuativi del PNIEC, soggetti alla disciplina speciale della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio è esperibile quando persiste un comportamento inerte contrario all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se l’atto richiesto implica valutazioni discrezionali o tecniche.
- Per i procedimenti di VIA relativi a progetti attuativi del PNIEC, i termini speciali previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 impongono alla Commissione competente e all’autorità ministeriale di rispettare, rispettivamente, il termine per la predisposizione dello schema e quello successivo per l’adozione del provvedimento finale.
- Il mancato rilascio, il ritardo o il contenuto negativo dei pareri e dei concerti richiesti nel procedimento di VIA non esonerano l’autorità competente dall’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
- La formazione di atti endoprocedimentali, quali il parere della commissione tecnica o la richiesta di concerto a un’altra amministrazione, non supera l’inerzia quando manca ancora il provvedimento finale di VIA.
- La perentorietà dei termini del procedimento di VIA, prevista dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006, rileva per gli effetti stabiliti dalla l. 241/1990, ma non determina la decadenza dell’amministrazione dal potere di adottare il provvedimento tardivo.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine prefissato, lasciando impregiudicato il contenuto discrezionale e tecnico della decisione; la nomina del commissario ad acta può essere differita a una successiva fase, in caso di ulteriore inadempimento.
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