Cassazione Penale, Ordinanza n. 13949/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi il rigetto dell'istanza di misura alternativa disposto dal giudice di sorveglianza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle ulteriori prescrizioni accessorie richiamate nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto, in espiazione di una pena residua di sei anni di reclusione per una condanna definitiva a suo carico, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo necessario proseguire la detenzione intramuraria, valorizzando il rilevante carico di precedenti penali e la personalità ritenuta negativamente connotata. Contro tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis e 47 della legge n. 354 del 1975, lamentando in sostanza che il diniego fosse illegittimo. La Corte ha rilevato che le censure erano in gran parte meramente fattuali e non confrontate specificamente con la motivazione dell'ordinanza, e ha inoltre osservato che il ricorso non teneva conto della natura ostativa, ex art. 4-bis ord. pen., del titolo esecutivo relativo a estorsione aggravata dal metodo mafioso e continuata.
Norme richiamate
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
È richiamato come disposizione ostativa alla concessione della misura alternativa nel caso di titolo esecutivo rientrante nelle categorie ivi previste.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
È la norma invocata dal ricorrente a fondamento della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
È richiamato per l'annotazione relativa all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze in fatto o che non si confrontino specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- Il controllo della Cassazione sulle decisioni del giudice di sorveglianza non sostituisce la valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito quando questa sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
- La presenza di un titolo esecutivo ostativo ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen. deve essere considerata espressamente nella valutazione della concedibilità delle misure alternative alla detenzione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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