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Circolare

Circolare numero 149 del 26-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dei decreti interministeriali del 15 e 16 marzo 1995 sul pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, adottati in attuazione dell’art. 13, comma 10, della legge n. 724/1994. Vengono precisate le decorrenze del 1 gennaio 1995 e del 1 giugno 1995 come termini iniziali e non come date rigide, nonché alcune regole operative su domande, requisiti contributivi, cumulo di contribuzione autonoma e documentazione richiesta. È inoltre indicato che le pensioni liquidate con tali decreti vanno contraddistinte con specifici codici identificativi.

Ammissione al pensionamento di anzianità ex art. 13, comma 10, l. n. 724/1994

Articolo 13, comma 10, legge n. 724/1994: ammissione al pensionamento di anzianità

La circolare disciplina l’applicazione dei decreti interministeriali del 15 e del 16 marzo 1995 emanati in attuazione dell’art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Il documento recepisce inoltre i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con nota del 25 maggio 1995, precisando il significato delle decorrenze previste e alcuni profili operativi.

Inquadramento normativo e significato delle decorrenze

La norma primaria aveva sospeso, dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995, l’applicazione delle discipline sui trattamenti pensionistici anticipati, salvo la possibilità per i lavoratori dipendenti privati e pubblici con almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993 di accedere al pensionamento secondo criteri stabiliti con decreto interministeriale, nei limiti di onere fissati in 500 miliardi di lire per il 1995.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le date del 1 gennaio 1995 e del 1 giugno 1995 non devono essere intese come date rigide, ma come termini iniziali a partire dai quali i soggetti interessati possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato. In particolare, per i lavoratori rientranti nel decreto del 16 marzo 1995, è ammessa anche una decorrenza successiva. Per i pubblici dipendenti, tale deroga si estende anche alla disciplina dell’art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 384/1992, convertito dalla l. n. 438/1992.

Decreto 15 marzo 1995: pensionamento anticipato dal 1 gennaio 1995

Il decreto del 15 marzo 1995 ammette al trattamento pensionistico anticipato, con effetto dal 1 gennaio 1995, i lavoratori dipendenti privati e pubblici che, alla data del 31 dicembre 1993:

  • abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione utile al diritto a pensione;
  • risultino cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994;
  • non svolgano altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre 1994.

Per accedere al beneficio, la domanda di pensione doveva essere presentata entro il 15 maggio 1995, salvo che fosse già stata inoltrata. La circolare precisa però che le domande presentate oltre tale termine possono comunque essere definite favorevolmente con decorrenza dal mese successivo alla presentazione.

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere attestata mediante dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro. L’assenza di altra attività lavorativa al 31 dicembre 1994 deve risultare dalla documentazione già agli atti o, se mancante, da dichiarazione sostitutiva di responsabilità dell’interessato ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni.

La contribuzione richiesta può essere raggiunta anche con il cumulo di contribuzione da lavoro autonomo relativa a periodi precedenti il rapporto di lavoro dipendente cessato, purché i periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Decreto 16 marzo 1995: pensionamento anticipato dal 1 giugno 1995

Il decreto del 16 marzo 1995 consente il pensionamento anticipato, con decorrenza dal 1 giugno 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano maturato un’anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni.

La circolare precisa che, ai fini dell’operatività del decreto, i soggetti devono aver maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1993 e che, entro tale data, devono far valere almeno 36 anni di contribuzione, computando tutta la contribuzione, compresa quella non utile ai fini del diritto a pensione di anzianità.

Anche in questo caso il requisito contributivo può essere raggiunto mediante cumulo con contribuzione da lavoro autonomo relativa a periodi precedenti il rapporto di lavoro cessato, sempre che i periodi non siano sovrapposti.

Criteri di calcolo dell’anzianità e arrotondamenti

Per la determinazione dell’anzianità contributiva o di servizio richiesta dai decreti al 31 dicembre 1993, devono essere osservati gli stessi criteri di arrotondamento previsti per il calcolo della pensione nei singoli ordinamenti previdenziali. La circolare richiama tale criterio come regola uniforme per la verifica del requisito.

Adempimenti documentali e classificazione delle pensioni liquidate

Ai fini istruttori, la circolare ribadisce che:

  • la cessazione del rapporto di lavoro deve essere attestata dal datore di lavoro mediante dichiarazione di responsabilità;
  • il mancato svolgimento di altra attività lavorativa al 31 dicembre 1994 deve risultare dagli atti, oppure, in mancanza, da dichiarazione di responsabilità dell’interessato;
  • per le pensioni liquidate in applicazione dei decreti è richiesta una specifica identificazione con il codice attività economica '94' e con il codice professione individuale '724', da segnalare tramite il pannello MNLAN30.

La circolare segnala infine che seguiranno ulteriori istruzioni operative.

Punti principali

Quadro normativo e chiarimenti sulle decorrenze

La circolare richiama l’art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e i decreti interministeriali del 15 e 16 marzo 1995. Il Ministero del Lavoro chiarisce che le date del 1 gennaio 1995 e del 1 giugno 1995 sono termini iniziali di decorrenza dei trattamenti e non date rigide, con conseguente possibilità, per i lavoratori del decreto 16 marzo 1995, di ottenere la pensione anche con decorrenza successiva. Per i pubblici dipendenti la deroga si estende anche alla disciplina dell’art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 384/1992 convertito nella l. n. 438/1992.

Decreto 15 marzo 1995: soggetti ammessi e requisiti

Sono ammessi al trattamento pensionistico anticipato, con effetto dal 1 gennaio 1995, i lavoratori dipendenti privati e pubblici che al 31 dicembre 1993 abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva utile al diritto a pensione, siano cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994 e non svolgano altra attività lavorativa alla stessa data. La domanda, se non già presentata, doveva essere inoltrata entro il 15 maggio 1995; le domande presentate oltre tale termine possono comunque essere definite con decorrenza dal mese successivo alla presentazione. La cessazione va attestata dal datore di lavoro e l’assenza di altra attività lavorativa risulta dagli atti o, in mancanza, da dichiarazione dell’interessato.

Decreto 16 marzo 1995: soggetti ammessi e requisiti

Sono ammessi al pensionamento anticipato, con decorrenza dal 1 giugno 1995, i lavoratori dipendenti privati e pubblici che al 31 dicembre 1993 abbiano maturato un’anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni. La circolare precisa che, ai fini dell’operatività del decreto, gli interessati devono aver già maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1993 e che il requisito dei 36 anni va verificato considerando tutta la contribuzione, anche quella non utile ai fini del diritto a pensione di anzianità.

Cumulo contributivo e criteri di computo

Per entrambi i decreti il requisito contributivo può essere raggiunto anche mediante cumulo con contribuzione da lavoro autonomo relativa a periodi precedenti il rapporto di lavoro dipendente cessato, purché i periodi non siano sovrapposti temporalmente. Inoltre, per la determinazione dell’anzianità contributiva o di servizio posseduta al 31 dicembre 1993 devono essere applicati gli stessi criteri di arrotondamento previsti per il calcolo della pensione nei singoli ordinamenti previdenziali.

Adempimenti documentali e codici identificativi

La circolare indica che la cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro. Il mancato svolgimento di altra attività lavorativa al 31 dicembre 1994 deve risultare dalla documentazione agli atti oppure, in mancanza, da dichiarazione di responsabilità dell’interessato resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni. Le pensioni liquidate in base ai decreti devono essere contraddistinte con il codice attività economica '94' e con il codice professione individuale '724', da segnalare tramite il pannello MNLAN30.

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