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Circolare

Circolare numero 144 del 25-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’opzione, esercitata dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in favore dell’indennità di mobilità anziché della pensione o assegno di invalidità. Vengono disciplinati la sospensione delle prestazioni di invalidità, la conferma/revisione degli assegni, l’incompatibilità con la pensione di inabilità, la trasformazione in pensione di vecchiaia, il recupero delle somme eventualmente percepite e il successivo ripristino delle prestazioni sospese. È inoltre indicata la possibilità di utilizzare la contribuzione figurativa maturata nel periodo di mobilità per la liquidazione di un supplemento.

Istruzioni sulla sospensione e il ripristino di pensione o assegno di invalidità in caso di opzione per l’indennità di mobilità

Effetti dell’opzione per l’indennità di mobilità su pensione e assegno di invalidità

La circolare disciplina le conseguenze dell’opzione esercitata dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in favore dell’indennità di mobilità, in luogo della pensione o dell’assegno di invalidità. Il documento chiarisce gli effetti sulla sospensione delle prestazioni, sui successivi ripristini, sulle eventuali incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche e sul recupero delle somme indebitamente percepite.

Quadro normativo e facoltà di scelta

L’articolo 2, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1991, n. 451, prevede per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità la facoltà di optare, al momento dell’iscrizione, tra l’indennità di mobilità e la pensione o assegno di invalidità. Per i soggetti già iscritti alla data del 20 gennaio 1994, il termine per esercitare l’opzione era fissato in 60 giorni decorrenti dal 21 maggio 1994.

La circolare n. 178 del 9 giugno 1994 aveva già precisato che, nel caso di opzione per la mobilità, la pensione o l’assegno di invalidità restano sospesi per tutto il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; se l’indennità è stata corrisposta anticipatamente ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la sospensione opera per un periodo corrispondente all’anticipazione liquidata.

Conferma e revisione delle prestazioni di invalidità

Nei confronti del titolare di pensione o assegno di invalidità sospeso per effetto dell’opzione per la mobilità continua ad applicarsi la disciplina ordinaria sulla conferma degli assegni di invalidità e sulla revisione delle prestazioni di invalidità. Ne consegue che, qualora la prestazione non venga confermata oppure venga revocata, il titolare riassume la posizione di assicurato.

Incompatibilità con la pensione di inabilità

La circolare precisa che, se al titolare di assegno di invalidità viene liquidata la pensione di inabilità, il diritto al trattamento di mobilità cessa per incompatibilità dalla data di decorrenza della pensione di inabilità.

Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

Per i titolari di assegno di invalidità che abbiano optato per il trattamento di mobilità e che, alla data del collocamento in mobilità, abbiano titolo alla mobilità lunga, la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984 deve essere effettuata al compimento di 60 anni di età per gli uomini e di 55 anni per le donne, come richiamato dalla circolare n. 65 del 6 marzo 1995.

Se invece, alla data del collocamento in mobilità, i soggetti non avevano titolo alla mobilità lunga, la trasformazione dell’assegno in pensione deve avvenire con riferimento alla normale età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Recupero dei ratei percepiti e criteri di calcolo

L’opzione per il trattamento di mobilità comporta, oltre alla sospensione dell’erogazione della pensione o dell’assegno di invalidità, anche il recupero delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione o assegno a decorrere dalla data di decorrenza dell’indennità di mobilità. Il recupero deve essere effettuato al netto delle trattenute IRPEF eventualmente applicate sul trattamento pensionistico.

Le ritenute IRPEF già operate vengono recuperate con le modalità ordinarie, a seguito della rettifica del mod. 201. Quando l’indennità di mobilità decorre in corso di mese, l’importo della pensione o dell’assegno da recuperare per il mese di decorrenza va determinato dividendo l’importo mensile della prestazione per trenta e moltiplicando il risultato per i giorni del mese per i quali spetta l’indennità di mobilità.

Ripristino della prestazione sospesa e tredicesima mensilità

Alla cessazione del diritto al trattamento di mobilità, la pensione o l’assegno di invalidità sospesi devono essere ripristinati con effetto dalla stessa data di cessazione del diritto alla mobilità. Il ripristino comprende anche gli aumenti e le perequazioni intervenuti nel periodo di sospensione.

Per l’anno solare in cui avviene il ripristino, il rateo da corrispondere a titolo di tredicesima mensilità deve essere determinato tenendo conto del solo periodo di effettiva erogazione della prestazione nell’anno.

Utilizzo della contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa relativa al periodo di corresponsione dell’indennità di mobilità può essere utilizzata, su domanda dell’interessato, per la liquidazione di un supplemento secondo le norme comuni.

Punti principali

Premessa e facoltà di opzione

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1991, n. 451, riconosce la facoltà di scegliere, all’atto dell’iscrizione, tra l’indennità di mobilità e la pensione o assegno di invalidità. Per i soggetti già iscritti alla data del 20 gennaio 1994, il termine per esercitare l’opzione era di 60 giorni dal 21 maggio 1994. In caso di scelta per l’indennità di mobilità, la pensione o l’assegno di invalidità restano sospesi per il periodo di fruizione della mobilità o per il periodo corrispondente all’eventuale anticipazione ai sensi della legge n. 223/1991.

Conferma e revisione delle prestazioni di invalidità

Anche durante la sospensione derivante dall’opzione per la mobilità, continua ad applicarsi la disciplina ordinaria sulla conferma degli assegni di invalidità e sulla revisione delle prestazioni di invalidità. Se la prestazione non viene confermata o viene revocata, il titolare riacquista la posizione di assicurato.

Rapporto con la pensione di inabilità

Se al titolare di assegno di invalidità viene liquidata la pensione di inabilità, il diritto al trattamento di mobilità cessa per incompatibilità dalla data di decorrenza della pensione di inabilità stessa.

Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

Per i titolari di assegno di invalidità che abbiano optato per la mobilità, la trasformazione in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984 avviene: al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne se, alla data del collocamento in mobilità, vi era titolo alla mobilità lunga; alla normale età pensionabile prevista dalla legge, se invece tale titolo non sussisteva alla data del collocamento in mobilità.

Recupero dei ratei percepiti e modalità di calcolo

L’opzione per la mobilità comporta non solo la sospensione della prestazione di invalidità, ma anche il recupero delle somme eventualmente già percepite a titolo di pensione o assegno dalla data di decorrenza dell’indennità di mobilità. Il recupero va effettuato al netto delle trattenute IRPEF eventualmente applicate; le ritenute IRPEF già operate sono recuperate con le ordinarie modalità dopo la rettifica del mod. 201. Se la mobilità decorre in corso di mese, l’importo da recuperare per quel mese si determina pro quota, dividendo la prestazione mensile per trenta e moltiplicando il risultato per i giorni del mese coperti da mobilità.

Ripristino della prestazione sospesa e contribuzione figurativa

Alla cessazione del diritto all’indennità di mobilità, la pensione o l’assegno di invalidità sospesi devono essere ripristinati con effetto dalla stessa data, comprensivi degli aumenti e delle perequazioni maturati durante il periodo di sospensione. Nell’anno del ripristino, la tredicesima mensilità va calcolata tenendo conto del solo periodo di effettiva erogazione della prestazione nell’anno. La contribuzione figurativa accreditata per il periodo di mobilità può essere utilizzata, su domanda dell’interessato, per la liquidazione di un supplemento secondo le regole ordinarie.

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