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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5368 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Fallimento ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, che aveva confermato l'avviso di rettifica IVA relativo all'anno 1988 limitatamente ai rilievi n. 1 e 2, concernenti operazioni imponibili non fatturate e acquisti non risultanti dalla contabilità. I sei motivi riguardavano: la presunta inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per carenza di motivi; l'omessa comunicazione dell'udienza; la nullità o insufficienza della motivazione; l'asserita inesistenza dell'obbligo di fatturazione in assenza di operazioni imponibili; e l'illegittimità dell'accertamento induttivo in mancanza di dati certi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il ricorso non riportava l'atto di appello dell'Agenzia e, comunque, la sentenza impugnata indicava specifiche censure sui rilievi n. 1 e 2. Il secondo motivo è stato respinto perché la contribuente non era costituita davanti alla Commissione Tributaria Centrale e quindi non doveva ricevere l'avviso previsto dalla normativa allora vigente. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità dei quesiti e per mancata specifica censura della ratio decidendi. Nel merito, la Corte ha precisato che l'accertamento IVA induttivo è possibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché fondato su documenti, dati, notizie o presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25

    La censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione deve essere adeguatamente dimostrata nel ricorso; in applicazione del principio di autosufficienza, il ricorrente deve riportare gli elementi dell'atto necessari alla valutazione della doglianza.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, comma 3

    L'avviso relativo alla trattazione non deve essere comunicato alla parte che non si è costituita nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Centrale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto e la sintesi del vizio motivazionale devono essere specifici, pertinenti alla ratio decidendi e idonei a consentire alla Corte l'enunciazione di una regola applicabile anche a casi ulteriori; quesiti generici comportano l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 132 c.p.c., n. 4

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; tuttavia, la relativa censura deve indicare concretamente quale passaggio motivazionale sia mancante o insufficiente.

  • Art. 111 Cost.

    Il principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali richiede una censura specifica e collegata alla concreta decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 4

    La norma non può essere invocata astrattamente per escludere l'obbligo di fatturazione: quando il giudice accerta in concreto l'esistenza di operazioni imponibili non fatturate, la violazione degli obblighi IVA può essere contestata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55

    L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo IVA anche se la contabilità appare formalmente regolare, utilizzando documenti, scritture, dati, notizie e presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non impedisce l'accertamento presuntivo quando la ricostruzione dell'imponibile sia basata su elementi probatori adeguati e su presunzioni qualificate.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti: occorre riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi necessari per consentire alla Corte di verificare l'errore denunciato.
  • I quesiti di diritto e le sintesi dei vizi motivazionali non possono limitarsi a formulazioni astratte o alla mera riproduzione della norma; devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La riproposizione in appello di argomenti già esposti in primo grado non rende di per sé l'appello inammissibile, se l'atto individua chiaramente le parti della decisione contestate e le ragioni della censura.
  • L'accertamento induttivo IVA può essere effettuato anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando altri elementi documentali o presuntivi evidenzino operazioni non dichiarate o acquisti non contabilizzati.
  • Per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo non è sempre necessario un dato diretto e certo: sono sufficienti presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la cui valutazione deve però essere concreta e motivata.
  • La contestazione dell'assenza di un'operazione imponibile è utile solo se dimostra effettivamente che l'operazione non si è verificata; non è sufficiente affermare in modo apodittico che mancavano beni o servizi imponibili.

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