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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27599/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto il riesame e quindi lasciato ferma la custodia cautelare in carcere applicata all’indagato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria relativi allo stato di detenzione cautelare.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare nei confronti di un indagato ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e alla commissione di plurimi reati-fine in materia di stupefacenti e armi. Il Tribunale di Milano aveva rigettato il riesame avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto sei motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che il sodalizio operasse prevalentemente in Calabria e che il giudice competente fosse Reggio Calabria; 2) inutilizzabilità delle chat SkyEcc acquisite tramite O.E.I., per asserite violazioni delle regole interne ed europee sulle intercettazioni, della disciplina sulla circolazione della prova, dell’art. 31 della direttiva 2014/41/UE, del divieto di intercettazioni esplorative e dell’uso del captatore su server e flussi massivi di rete; 3) carenza di gravità indiziaria nella identificazione dell’indagato quale utilizzatore di specifici user identifier SkyEcc; 4) violazione del ne bis in idem, assumendo che il nuovo capo associativo coincidesse con quello già oggetto di precedente misura cautelare e condanna nel procedimento connesso; 5) insussistenza delle esigenze cautelari e difetto di proporzionalità della custodia in carcere, in ragione del tempo trascorso dai fatti e della cessazione delle condotte nel 2021; 6) errato diniego della retrodatazione dei termini di custodia ex art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che i nuovi fatti fossero già desumibili nel precedente procedimento e che vi fosse contestazione a catena. La Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretta la competenza di Milano, utilizzabili le chat acquisite all’estero secondo i principi delle Sezioni Unite sul materiale SkyEcc, non censurabile in cassazione la valutazione di merito sull’attribuzione degli account, infondata la dedotta identità del fatto ai fini del ne bis in idem, congrua la motivazione sulle esigenze cautelari e legittimo il diniego di retrodatazione perché i nuovi elementi indiziari erano emersi solo all’esito delle successive acquisizioni istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il reato associativo di traffico di stupefacenti costituisce il reato più grave e radica la competenza per territorio; la sua configurazione consente, nel caso concreto, la valutazione di esigenze cautelari e la legittima richiesta di misura.

  • art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.

    I reati contestati sono connessi e il reato più grave determina il criterio di collegamento rilevante ai fini della competenza.

  • art. 16 c.p.p.

    La competenza si radica in relazione al reato più grave, qui il reato associativo.

  • art. 8 c.p.p.

    Per i reati associativi la competenza si individua nel luogo di consumazione, ossia nel luogo in cui ha avuto inizio la permanenza dell’associazione o in cui ha sede la base organizzativa.

  • art. 9 c.p.p.

    Opera solo in via sussidiaria se non è possibile individuare il locus commissi secondo l’art. 8 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e e), c.p.p.

    Sono state invocate per dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione sui temi dell’inutilizzabilità, della competenza, del ne bis in idem, delle esigenze cautelari e della retrodatazione.

  • artt. 191, 266, 266-bis, 267, 270, 271 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa per sostenere l’inutilizzabilità delle captazioni e contestare i presupposti e i limiti delle intercettazioni.

  • art. 238 c.p.p.

    Richiamato per la circolazione probatoria tra procedimenti, in relazione alle chat acquisite all’estero.

  • art. 526 c.p.p.

    Invocato dalla difesa nel quadro delle censure sull’utilizzabilità della prova.

  • art. 78 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per le modalità di circolazione delle prove acquisite in altro procedimento.

  • art. 226 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all’intercettazione preventiva e alla dedotta inutilizzabilità dei risultati.

  • art. 24 d.lgs. n. 108/2017

    Individua, nell’attuazione dell’O.E.I., l’unica ipotesi di intercettazioni straniere non utilizzabili, quando esse siano disposte per un reato per il quale l’ordinamento interno non le consente.

  • art. 43 d.lgs. n. 108/2017

    Richiamato dalla Corte come disposizione che contempla la decrittazione o decodificazione nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea.

  • art. 31 direttiva 2014/41/UE

    L’obbligo di notifica sorge quando l’autorità dello Stato di esecuzione sa che l’indirizzo di comunicazione è utilizzato in un altro Stato membro; la violazione non determina automaticamente inutilizzabilità, salvo che l’intercettazione non sarebbe stata ammessa in un caso interno analogo.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. b), direttiva 2014/41/UE

    L’O.E.I. è ammissibile se gli atti richiesti avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

  • art. 15 Cost.

    È il parametro costituzionale di riferimento per la segretezza delle comunicazioni e la riserva di legge e giurisdizione sulle intercettazioni.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa e dalla Corte in relazione al diritto di difesa e alla prova acquisita all’estero.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa e dalla Corte in relazione al giusto processo e al contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro sul giusto processo e sulla tutela della difesa.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale parametro sul rispetto della vita privata e delle comunicazioni.

  • art. 14 direttiva 2014/41/UE

    Richiamato dalla difesa nel contesto delle garanzie procedurali sull’O.E.I.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Fondamento convenzionale del divieto di bis in idem.

  • art. 649 c.p.p.

    Vieta un nuovo procedimento per il medesimo fatto rispetto a sentenza o decreto penale irrevocabili.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Disciplina la retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi di contestazione a catena; richiede che i fatti del nuovo procedimento fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento al momento rilevante.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato quale parametro per la gravità degli indizi necessaria alla misura cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Fondamento delle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione del reato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una presunzione relativa di esigenze cautelari per i reati ivi contemplati, superabile con elementi contrari; il tempo trascorso può rilevare ma non è decisivo da solo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi allo stato di detenzione cautelare.

Massime di principio

  • Per i reati associativi la competenza territoriale si determina, in via primaria, con riferimento al luogo in cui ha sede la base organizzativa in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione dell’attività criminosa; i luoghi di mera esecuzione dei singoli reati-fine non sono decisivi se non consentono di localizzare quella base.
  • Nel controllo di legittimità sulle misure cautelari personali, la Cassazione non può rivalutare il merito degli indizi o sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito; può solo verificare la presenza di motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
  • Le chat o i dati acquisiti all’estero tramite O.E.I. sono utilizzabili se l’autorità giudiziaria italiana accerta che la loro acquisizione non ha inciso sui diritti fondamentali della persona e che la cooperazione è avvenuta in un contesto conforme, almeno nei principi essenziali, ai valori costituzionali e convenzionali; la parte che eccepisce il vizio deve allegare e provare specificamente il fatto da cui deriva la dedotta violazione.
  • L’indisponibilità alla difesa dell’algoritmo o delle chiavi di decrittazione non comporta, di per sé, inutilizzabilità della prova, se non sono allegati concreti elementi di alterazione o inattendibilità del dato acquisito.
  • L’omessa notifica prevista dall’art. 31 della direttiva 2014/41/UE non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati: nell’ordinamento italiano la conseguenza espulsiva opera solo quando l’intercettazione non sarebbe consentita in un caso interno analogo.
  • L’eccezione di ne bis in idem nei reati associativi richiede un confronto storico-naturalistico tra i due fatti e non un mero raffronto formale delle contestazioni; mutamenti di ruoli o di componenti del sodalizio non escludono, da soli, l’identità del fatto, ma occorre verificare se si tratti di una diversa organizzazione criminale o di un nuovo autonomo accordo.
  • In materia cautelare, il tempo trascorso dai fatti può incidere sulla valutazione della perdurante pericolosità, ma non basta da solo a superare la presunzione relativa di esigenze cautelari quando emergano elementi concreti di attuale capacità criminale e inserimento nel circuito illecito.
  • La retrodatazione dei termini di custodia ex art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone che, al momento rilevante del primo procedimento, gli elementi del nuovo reato fossero già desumibili in modo processualmente significativo, cioè sufficienti a fondare una richiesta cautelare senza ulteriori indagini o elaborazioni; se la ricostruzione del nuovo fatto richiede successive acquisizioni investigative complesse, la retrodatazione va esclusa.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariStupefacentiArmiParte generale
SottomaterieCaptatore informaticoInutilizzabilitàCarcere
IstitutiNe bis in idemOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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