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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36765/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per errata applicazione della legge penale chiedendo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 367 cod. pen., sostenendo che la denuncia di "sostituzione di persona" non consentiva una ricostruzione univoca: dalla denuncia si potrebbe infatti desumere con uguale probabilità che il falsario della firma sia il prenditore ovvero un terzo che si era presentato al prenditore con falso nome.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e sostanziale reiterazione di questioni già decise in sede di appello. Ha confermato la motivazione della Corte di merito secondo cui la denuncia dell'imputato, denunciando l'apocrifia delle firme sulle cambiali rilasciate alla Compass s.p.a. e alla signora Triolo, implicava l'individuazione dei beneficiari quali responsabili in relazione alla presentazione all'incasso dei titoli; la giurisprudenza consolidata afferma che per la configurabilità del reato di calunnia non è necessaria l'indicazione di una persona nominativa, ma è sufficiente che dalla falsa accusa emerga una persona "agevolmente identificabile". Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    La Corte ha ritenuto sussistente il reato di calunnia: non è necessaria l'indicazione di una persona nominativa se la falsa incolpazione contiene elementi che consentono di individuare agevolmente il presunto autore.

  • art. 367 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto inapplicabile la riqualificazione perché la fattispecie era correttamente qualificata come calunnia.

  • Sez. 6, n. 7185 del 14/03/1975 Rv. 130404 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza consolidata che afferma che per la sussistenza della calunnia non è necessaria l'individuazione di una persona determinata se la falsa accusa porta a identificare facilmente il responsabile.

  • Sez. 6, n. 10710 del 12/10/1984 Rv. 166915 (giurisprudenza)

    Conferma l'orientamento secondo cui la calunnia può sussistere anche senza nominativo specifico quando la denuncia contiene elementi utili per individuare il colpevole.

  • Sez. 6, n. 4537 del 09/01/2009, Sileoni, Rv. 242819 (giurisprudenza)

    Affermata la configurabilità della "incolpazione reale o indiretta": la simulazione di tracce di reato diretta contro una persona non specificata è comunque calunnia se il soggetto è univocamente e agevolmente identificabile.

Massime di principio

  • La calunnia (art. 368 c.p.) non richiede necessariamente l'indicazione nominale della persona accusata: è sufficiente che dalla falsa accusa emergano elementi tali da rendere il soggetto agevolmente identificabile.
  • Se una falsa denuncia collega fatti (es. presentazione all'incasso di titoli) a determinati soggetti, questi possono essere ritenuti implicitamente indicati come autori e integrare la calunnia.
  • La mera incertezza su chi materiale abbia apposto una firma (prenditore vs. terzo) non esclude automaticamente la calunnia se la denuncia implica responsabilità riconducibili a soggetti individuabili dalle circostanze.
  • Il ricorso per cassazione va fondato su profili nuovi o errori di diritto non ancora esaminati: la riproposizione di questioni già risolte in sede di merito può essere dichiarata inammissibile come reiterazione manifestamente infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e può comportare anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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