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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 5165 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 224/2020 CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Notifica a mezzo pec - Requisiti - Individuazione - Formato pdf ovvero p7m - Mancanza della firma digitale - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IVA 2014 (euro 14.874,16) per nullità/irregolarità della notifica via PEC (indirizzo mittente non risultante nei registri, file in formato .pdf anziché .p7m, mancanza di firma digitale, mancata attestazione di conformità all'originale), omissione di atti prodromici, decadenza della pretesa, mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e del responsabile del procedimento, nonché domanda di accertamento dell'inammissibilità del mandato difensivo dell'ente a un avvocato del libero foro.

La decisione

Il ricorso è stato respinto in primo grado e l'appello è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale. Il Collegio ha ritenuto provata la notifica via PEC mediante la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna conformi alle regole tecniche; ha affermato che il documento informatico notificato può essere in formato pdf e che l'assenza della firma digitale non invalida la cartella se essa è conforme al modello approvato e inequivocabilmente riferibile all'ente impositore. La CTR ha inoltre applicato, ove necessario, la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) essendo pacifico che il contribuente ha effettivamente ricevuto la cartella. Di conseguenza tutte le eccezioni relative al contenuto della cartella sono state dichiarate tardive/inammissibili. L'appellante è stato condannato alle spese di grado (euro 900,00).

Norme richiamate

  • DPR 602/1973, art. 26 e art. 25

    L'art. 26 consente la notifica della cartella mediante PEC; l'art.25 definisce la cartella come atto notificato dal concessionario

    La notifica della cartella via PEC è espressamente prevista; la cartella è atto di riscossione collegato al ruolo e non richiede di nascere come documento cartaceo.

  • DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (art. 5 e 6)

    La ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna forniscono prova della spedizione e della consegna del messaggio PEC

    La prova della notificazione via PEC si ottiene con le ricevute tecniche previste dal regolamento (accettazione e consegna), sempre che siano conformi alle regole tecniche.

  • DPCM 2 novembre 2005 (Regole tecniche PEC)

    Stabilisce i contenuti e le modalità di emissione delle ricevute PEC; la RdAC è sottoscritta dal gestore e indica data/ora opponibili ai terzi.

  • Decreto-legge 31/12/2007 n. 248, art. 36 comma 4-ter

    Prescrive l'obbligo, a pena di nullità, dell'indicazione del responsabile del procedimento in cartella.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), art. 48

    Le certificazioni temporali e le ricevute elettroniche hanno efficacia opponibile ai terzi; la data/ora di consegna PEC è rilevante ai fini probatori.

  • Regolamento eIDAS (UE)

    Stabilisce l'equivalenza e il reciproco riconoscimento tra formati di firma elettronica (es. CAdES e PAdES), giustificando il riconoscimento del formato PDF firmato.

  • Codice di Procedura Civile, art. 156

    L'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo può rettificare vizi di forma della notifica se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto; applicato dalla CTR in caso di formato PDF.

  • D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) e successive modifiche (art. 4-novies D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019, R.D. 1611/1933 art. 43)

    La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvenire anche tramite avvocati del libero foro o dipendenti delegati secondo le norme vigenti; la contestazione del mandato è infondata.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 11 comma 2

    Continua a disciplinare il patrocinio e la rappresentanza dell'ente davanti alle commissioni tributarie, richiamato nell'ambito della legittimità della costituzione con avvocati.

Massime di principio

  • La notifica via PEC è provata dalle ricevute tecniche (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna) conformi alle regole tecniche; tali ricevute sono prova opponibile ai terzi.
  • Il formato del file notificato (PDF) è equiparato, sul piano europeo e nazionale, ai formati con firma p7m: la mancanza della firma digitale non invalida la cartella quando il documento è conforme al modello ufficiale e inequivocabilmente riferibile all'ente emittente.
  • L'assenza di apposizione della firma o di attestazioni di conformità non comporta automaticamente la nullità dell'atto se risulta che il destinatario ha effettivamente ricevuto l'atto (possibile applicazione della sanatoria ex art.156 c.p.c.).
  • Le contestazioni sul contenuto sostanziale della cartella (debito, calcolo interessi, atti prodromici) sono in genere tardive o inammissibili se sollevate dopo che la notifica è stata ritenuta regolare; tali questioni devono essere sollevate nei termini e nei modi previsti.
  • L'irregolarità relativa all'indirizzo mittente PEC o all'estensione del file non è decisiva se non sussistono dubbi reali e non contestati sull'origine dell'atto; la prova contraria spetta al destinatario.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio tramite avvocati del libero foro o propri delegati, per cui eccezioni sul mandato devono essere valutate alla luce della giurisprudenza e delle norme interpretative intervenute.

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