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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38868/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15 gennaio 2025, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, mediante la riproposizione di ampi stralci di prove dichiarative. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la tesi difensiva valorizzando l'impossibilità che l'ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, fosse stato conferito da terzi, anche perché l'area risultava delimitata da rete metallica e da un cancello munito di lucchetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non vi è stata una revisione nel merito della responsabilità penale, già affermata in appello, e il giudizio di legittimità si è chiuso con una pronuncia processuale sfavorevole al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito mediante richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce un vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera critica in fatto della decisione di merito e mira a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Le censure che ripropongono, in modo generico, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito non sono deducibili in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è logica e giuridicamente corretta.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione immune da vizi logici sulla ricostruzione del fatto, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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