Circolare n. 33/E del 9/10/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nell'ambito del progetto ACI di digitalizzazione delle pratiche PRA e in applicazione dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, è possibile autorizzare il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita formato digitalmente. L'ACI, quale soggetto che gestisce il processo PRA tramite il proprio sistema informativo e tramite gli STA, è legittimata a richiedere tale autorizzazione e a provvedere al relativo assolvimento anche per le autentiche effettuate presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.
Imposta di bollo in modalità virtuale per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita
Imposta di bollo virtuale per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita
La circolare interviene sul progetto di digitalizzazione dell'ACI relativo alle formalità da presentare al PRA e chiarisce il regime dell'imposta di bollo per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita formato digitalmente. Il documento, in particolare, stabilisce che tale imposta può essere assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972.
Contesto della richiesta dell'ACI
L'ACI rappresenta di stare completando un progetto di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione al Pubblico Registro Automobilistico, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Nel quadro di tale evoluzione, l'ente intende formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, cioè la scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
L'ACI evidenzia inoltre che già riscuote in modalità virtuale, sulla base di specifiche autorizzazioni, l'imposta di bollo dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni da produrre al PRA, nonché sulle copie, certificati ed estratti rilasciati. Diversamente, l'imposta relativa all'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita continua a essere riscossa tramite contrassegno applicato sulla documentazione da presentare al PRA. Da qui il quesito se anche per tale fattispecie sia consentito il bollo virtuale.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama anzitutto l'art. 7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223, che consente l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi presso gli uffici comunali e presso i titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA). Viene poi ricordato l'art. 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n. 358, che individua gli STA presso:
- gli uffici provinciali della motorizzazione;
- gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- le delegazioni ACI;
- le imprese di consulenza automobilistica.
Quanto al bollo virtuale, la circolare richiama l'art. 15 del DPR n. 642/1972 e la circolare n. 100 del 5 dicembre 2001, chiarendo che spetta all'Agenzia individuare le categorie di atti per le quali può essere autorizzato il pagamento in modo virtuale.
Estensione del bollo virtuale alle autentiche di firma
In considerazione della rilevanza del processo di digitalizzazione avviato dall'ACI e del suo inserimento nel quadro del CAD, la circolare ritiene opportuno includere tra le categorie di atti per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta di bollo anche le autentiche delle sottoscrizioni dell'atto di vendita, formato digitalmente, effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL n. 223/2006.
Viene inoltre precisato che tali autentiche rientrano tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.
Individuazione del soggetto tenuto al pagamento
Per stabilire chi sia il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, e dunque legittimato a richiederne l'autorizzazione in modalità virtuale, la circolare osserva che gli STA svolgono attività riconducibili a due macro-ambiti:
- procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR n. 358/2000;
- procedure di competenza del pubblico registro automobilistico, disciplinate dagli artt. 7, 8 e 9 del medesimo decreto.
Le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti sono ricondotte al secondo gruppo e quindi alla competenza dell'ACI. Gli STA autorizzati, nel compiere tali operazioni, comprese le autentiche delle firme sugli atti di alienazione e sugli atti costitutivi di diritti reali di garanzia da trascrivere nel pubblico registro, operano come articolazioni territoriali dell'ACI, descritte come una sorta di longa manus dell'ente.
Ruolo del sistema informativo ACI e dell'atto digitale
La circolare sottolinea che il legislatore ha affidato agli STA una serie di operazioni del processo di trascrizione al PRA, tutte eseguite unicamente tramite il sistema informativo dell'ACI, che governa l'intero procedimento sotto il proprio costante controllo. In particolare, l'art. 7, comma 5, del DPR n. 358/2000 prevede che il sistema informativo dell'ACI, verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e la congruenza con le informazioni presenti in archivio, proceda all'aggiornamento della banca dati del PRA e autorizzi l'emissione del certificato di proprietà presso lo sportello.
All'interno di questo processo si colloca anche la predisposizione dell'atto di vendita in formato digitale, che viene elaborato dall'ACI attraverso il collegamento con il sistema informativo.
Conclusione sull'autorizzazione al pagamento virtuale
Sulla base del quadro normativo e organizzativo descritto, la circolare conclude che l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le autentiche di firma sugli atti di vendita deve essere effettuato dall'ACI. Di conseguenza, l'ACI è legittimata a richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, quando tali autentiche siano richieste presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.
Vigilanza sulle istruzioni impartite
La circolare chiude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché i principi enunciati e le istruzioni impartite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Quesito dell'ACI e contesto di digitalizzazione
L'ACI segnala un progetto di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione allegata alle richieste di formalità al PRA, in attuazione del CAD. In tale quadro, chiede se l'imposta di bollo dovuta per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita possa essere riscossa in modo virtuale, come già avviene per altre voci di bollo relative alle formalità PRA.
Inquadramento normativo dell'autentica e degli STA
La circolare ricorda che l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia può essere richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL n. 223/2006, anche agli uffici comunali e ai titolari degli STA. Viene inoltre richiamato l'art. 2, comma 2, del DPR n. 358/2000, che individua gli STA presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica.
Ammissibilità del bollo virtuale
L'Agenzia richiama l'art. 15 del DPR n. 642/1972 e la circolare n. 100 del 2001, secondo cui è l'Amministrazione a individuare le categorie di atti per le quali può essere autorizzato il pagamento in modo virtuale. In considerazione del processo di digitalizzazione dell'ACI, si ritiene opportuno includere tra tali categorie anche le autentiche delle sottoscrizioni dell'atto di vendita formato digitalmente, effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL n. 223/2006, precisando che rientrano nell'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.
Soggetto tenuto al pagamento e legittimazione dell'ACI
Per individuare chi possa chiedere l'autorizzazione al pagamento virtuale, la circolare distingue le attività degli STA in procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione e procedure di competenza del PRA. Le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento e degli altri mutamenti, comprese le autentiche di firma sugli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia, sono ricondotte alla competenza esclusiva dell'ACI. Ne deriva che l'ACI è il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e può richiedere l'autorizzazione al bollo virtuale anche per le autentiche effettuate presso gli STA.
Ruolo operativo degli STA nel processo PRA
Gli STA sono descritti come una struttura di front office che opera su un'attività di competenza esclusiva dell'ACI e tramite il relativo sistema informativo. La circolare richiama l'art. 7, comma 5, del DPR n. 358/2000, secondo cui il sistema informativo dell'ACI verifica i dati della richiesta telematica, aggiorna la banca dati del PRA e autorizza l'emissione del certificato di proprietà. In questo processo si inserisce anche la predisposizione digitale dell'atto di vendita da parte dell'ACI.
Indicazioni finali e vigilanza
La circolare conclude affermando che l'ACI è legittimata a richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia, quando richieste presso gli STA. Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite siano puntualmente osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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