Tribunale, Ordinanza T-125/23
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 agosto 2024. — Synapsa Med sp. z o.o. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Designazione di un nuovo rappresentante – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Non luogo a statuire. — Causa T-125/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato non luogo a statuire su un ricorso contro una decisione dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE, poiché la ricorrente non aveva nominato un nuovo avvocato dopo la cessazione del precedente mandato e non rispondeva più agli inviti del giudice. Il Tribunale ha escluso che tale inerzia potesse essere qualificata come rinuncia agli atti, irricevibilità o motivo di rigetto manifesto. Ha inoltre precisato che, ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento marchi UE, il non luogo a statuire va equiparato al rigetto del ricorso.
Non luogo a statuire su un ricorso ex articolo 263 TFUE per mancata nomina di un nuovo avvocato e cessata risposta della ricorrente agli inviti del Tribunale, con equiparazione ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento marchi UE.
La questione giuridica
Se, quando la ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale e non nomina un nuovo rappresentante dopo la cessazione del mandato del precedente avvocato, il Tribunale possa: 1) dichiarare che non vi è più luogo a statuire ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura; 2) qualificare tale inerzia come rinuncia agli atti, motivo di manifesta irricevibilità o irricevibilità d’ufficio; 3) e se la constatazione di non luogo a statuire incida sull’efficacia della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Se, in un ricorso proposto da una persona giuridica, il rappresentante cessa di assistere la parte e questa non nomina senza ritardo un nuovo avvocato né risponde agli inviti del Tribunale, il Tribunale può constatare d’ufficio che non vi è più luogo a statuire ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Tale inerzia, però, non equivale né a rinuncia agli atti, né a manifesta irricevibilità, né a motivo di irricevibilità d’ufficio; e, ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, il non luogo a statuire è equiparato al rigetto del ricorso, cosicché la decisione impugnata resta in linea di principio priva dell’effetto sospensivo fino alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
Non luogo a statuire per mancata nomina di un nuovo rappresentante nel contenzioso EUIPO
L’ordinanza riguarda un ricorso per annullamento proposto da Synapsa Med sp. z o.o. contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, dopo che il precedente difensore della ricorrente aveva cessato di rappresentarla e la società non aveva nominato un nuovo avvocato né risposto agli inviti del giudice, ha dichiarato d’ufficio che non vi era più luogo a statuire.
Fatti e svolgimento del procedimento
La ricorrente ha impugnato ai sensi dell’articolo 263 TFUE la decisione dell’EUIPO del 9 gennaio 2023 che incideva sulla validità del marchio. Con lettera del 6 febbraio 2024 il suo rappresentante ha comunicato la cessazione del mandato. Il Tribunale ha quindi invitato la ricorrente a designare senza ritardo un nuovo rappresentante, richiamando l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura e avvertendo che, in difetto, avrebbe valutato la possibilità di constatare il non luogo a statuire ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2.
La ricorrente non ha provveduto alla nuova nomina. Successivamente, il Tribunale ha chiesto alle parti di pronunciarsi espressamente sulla possibilità di adottare un’ordinanza motivata di non luogo a statuire. L’interveniente Gravity Brand Holdings LLC ha risposto favorevolmente e ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente. L’EUIPO ha sostenuto che il ricorso dovesse essere respinto o dichiarato irricevibile, rilevando anche l’effetto sospensivo previsto dall’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 19, terzo e quarto comma, e l’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabili al Tribunale per effetto dell’articolo 53, primo comma. Da tali disposizioni deriva l’obbligo, per le parti diverse dagli Stati e dagli altri soggetti espressamente esentati, di agire tramite un avvocato abilitato.
Sono poi rilevanti:
- l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla necessità di rappresentanza;
- l’articolo 131, paragrafo 2, sul non luogo a statuire quando il ricorrente cessa di rispondere agli inviti del Tribunale;
- gli articoli 125, 126 e 129 del medesimo regolamento, invocati dall’EUIPO ma ritenuti non pertinenti nel caso concreto;
- l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla sospensione degli effetti delle decisioni delle commissioni di ricorso;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, sulle spese in caso di non luogo a statuire.
Ragionamento del Tribunale sulla rappresentanza processuale
Il Tribunale ribadisce che la rappresentanza da parte di un avvocato deve sussistere per tutta la durata del giudizio, dall’introduzione del ricorso fino alla notifica della decisione che lo definisce. Se il difensore cessa di rappresentare la parte, spetta a quest’ultima nominare senza ritardo un nuovo rappresentante per garantire la continuità della difesa.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha rispettato tale obbligo essenziale e non ha più risposto agli inviti del Tribunale. Questa situazione consente al giudice di constatare che non vi è più luogo a statuire ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2.
Esclusione di rinuncia agli atti, irricevibilità e rigetto manifesto
Il Tribunale respinge le tesi dell’EUIPO.
- Rinuncia agli atti: richiede una volontà reale, certa e manifesta della parte di abbandonare il ricorso; la semplice inerzia o la mancata nomina del nuovo avvocato non bastano.
- Manifesta irricevibilità o manifesta infondatezza: la ricevibilità si valuta al momento del deposito del ricorso; in quel momento la rappresentanza era regolare, sicché l’inerzia successiva non può rendere il ricorso manifestamente irricevibile o destinato al rigetto.
- Irricevibilità d’ufficio: l’assenza di un nuovo rappresentante intervenuta in corso di causa non incide sulla ricevibilità iniziale e non integra un vizio d’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 129.
Il Tribunale sottolinea che la mancata designazione del nuovo difensore può semmai essere indice del venir meno dell’interesse ad agire, conducendo al non luogo a statuire, ma non a un rigetto per irricevibilità.
Distinzione rispetto ai casi di perdita dell’oggetto del procedimento amministrativo
Il Tribunale distingue la presente fattispecie dai precedenti richiamati dall’EUIPO in cui, nel corso del giudizio, eventi sopravvenuti avevano fatto venir meno l’oggetto del procedimento dinanzi all’EUIPO, ad esempio per ritiro dell’opposizione o della domanda di decadenza, oppure per incidenza sulla validità del diritto anteriore o del diritto domandato. In quei casi il ricorso perdeva oggetto e il giudice constatava il non luogo a statuire.
Qui, invece, la domanda di nullità dinanzi all’EUIPO non è stata ritirata, non vi sono eventi che incidano sulla validità dei diritti in contesa e la decisione impugnata conserva il suo oggetto. La cessazione dell’attività difensiva della ricorrente incide solo sulla prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale, non sul procedimento amministrativo sottostante.
Effetti sulla decisione impugnata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001
Il Tribunale chiarisce che la constatazione di non luogo a statuire non impedisce, di per sé, che la decisione impugnata produca i suoi effetti. Per garantire la funzione di tutela giurisdizionale tipica del sistema del marchio UE, il non luogo a statuire dichiarato ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, viene equiparato, ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, al rigetto del ricorso.
Ne consegue che l’effetto sospensivo della decisione della commissione di ricorso cessa anche quando il giudizio davanti al Tribunale si chiude con non luogo a statuire.
Decisione sulle spese
In applicazione dell’articolo 137 del regolamento di procedura, il Tribunale decide liberamente sulle spese in caso di non luogo a statuire. Considerate le circostanze del caso, condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’interveniente Gravity Brand Holdings LLC. L’EUIPO, avendo dichiarato di non aver sostenuto spese ripetibili, non viene destinatario di una condanna alle spese.
Principio affermato
La cessazione del mandato del difensore della parte ricorrente, seguita dalla mancata nomina di un nuovo avvocato e dall’inerzia della ricorrente rispetto agli inviti del Tribunale, consente di constatare il non luogo a statuire; tale situazione non equivale però a rinuncia agli atti, né a irricevibilità, né a manifesta infondatezza. Inoltre, ai fini del regolamento marchi UE, il non luogo a statuire è trattato come un rigetto del ricorso quanto alla cessazione dell’effetto sospensivo della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-412/23
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-413/23
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-414/23
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-213/24
- Sentenza · 12 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-284/24
- Sentenza · 31 lug 2024Tribunale, Ordinanza T-174/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →