Tribunale, Ordinanza T-412/23
Order of the General Court (Second Chamber) of 6 August 2024. — Nordea Bank Abp v Single Resolution Board. — Economic and monetary union – Banking union – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Single Resolution Fund (SRF) – Decision of the SRB on the calculation of the ex ante contributions for the 2023 contribution period – Article 70(2) of Regulation (EU) No 806/2014 – Action manifestly well founded – Limitation of the temporal effects of the order. — Case T-412/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione del SRB sul calcolo delle contribuzioni ex ante 2023 al SRF nei confronti di Nordea Bank, perché il contributo complessivo determinato dal SRB superava il limite del 12,5% del livello-obiettivo finale previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014. Il Tribunale ribadisce che tale limite si applica anche nel periodo transitorio e non può essere attenuato dal SRB. Tuttavia, per evitare effetti destabilizzanti sul Fondo di risoluzione unico e sulla stabilità finanziaria, dispone il mantenimento temporaneo degli effetti dell’atto annullato per un periodo massimo di sei mesi.
Annullamento della decisione SRB sulle contribuzioni ex ante 2023 al Fondo di risoluzione unico, per violazione del limite del 12,5% previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, con mantenimento temporaneo degli effetti dell’atto annullato.
La questione giuridica
Se, nel calcolo delle contribuzioni ex ante per il periodo di contribuzione 2023, il SRB potesse considerare inapplicabile o flessibile il limite secondo cui l’ammontare complessivo delle contribuzioni dovute da tutti gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti non deve superare il 12,5% del livello-obiettivo finale, oppure se tale limite si applichi anche durante il periodo transitorio di otto anni.
Principio di diritto
L’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 impone al SRB, anche durante il periodo transitorio, di verificare che l’ammontare complessivo delle contribuzioni ex ante dovute da tutti gli enti dei Stati membri partecipanti non superi il 12,5% del livello-obiettivo finale stimato; tale limite è chiaro, vincolante e non può essere disapplicato né interpretato flessibilmente per esigenze di progressività del prelievo o di raggiungimento del target del Fondo. La decisione che lo superi è illegittima e va annullata, ma i suoi effetti possono essere temporaneamente mantenuti ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE per tutelare la continuità finanziaria e la stabilità dell’unione bancaria.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Regolamento delegato (UE) 2017/747
- Articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Annullamento della decisione SRB sulle contribuzioni ex ante 2023 al SRF
La pronuncia riguarda un ricorso diretto di annullamento proposto da Nordea Bank Abp contro la decisione SRB/ES/2023/23 del Single Resolution Board, relativa al calcolo delle contribuzioni ex ante al Single Resolution Fund per il periodo 2023. La controversia si inserisce nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico.
Fatti e procedimento
Il SRB ha determinato le contribuzioni ex ante per il 2023 sulla base del regolamento (UE) n. 806/2014, tenendo conto del livello-obiettivo annuale e del fatto che il 2023 costituiva l’ottavo e ultimo anno del periodo iniziale di otto anni, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2023. L’autorità nazionale di risoluzione competente ha poi notificato a Nordea l’obbligo di pagamento della propria contribuzione.
Nordea ha chiesto l’annullamento della decisione nella parte in cui la riguardava; il SRB ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la limitazione nel tempo degli effetti di un eventuale annullamento.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014, che impone che, al termine del periodo iniziale, le disponibilità finanziarie del SRF raggiungano il livello-obiettivo finale pari ad almeno l’1% dei depositi coperti;
- l’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo cui le contribuzioni annuali devono essere calcolate in modo che l’ammontare complessivo non superi il 12,5% del livello-obiettivo;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e il regolamento delegato (UE) 2017/747, richiamati nel processo di determinazione delle contribuzioni;
- gli articoli 263 e 264 TFUE, rispettivamente per l’azione di annullamento e per il possibile mantenimento degli effetti dell’atto annullato.
Questione giuridica
L’unico motivo dedotto da Nordea riguardava la violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014. In sostanza, la questione era se il SRB potesse sostenere che il limite del 12,5% non fosse applicabile durante il periodo iniziale, oppure che dovesse essere interpretato in modo flessibile per consentire di ripartire le contribuzioni nel tempo in modo più uniforme e senza ostacoli rispetto all’obbligo di raggiungere il target finale entro il 2023.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale richiama innanzitutto la giurisprudenza già resa nella causa Dexia v SRB (2022 ex ante contributions), nella quale aveva già affermato che:
- il limite del 12,5% previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, si applica anche nel periodo iniziale;
- il riferimento decisivo è il livello-obiettivo finale previsto per il Fondo;
- il tenore letterale della disposizione è chiaro e imperativo, poiché usa le formule "shall not exceed" e "in any case ... shall not exceed annually".
Applicando tale giurisprudenza al caso di Nordea, il Tribunale osserva che la decisione impugnata determinava, secondo quanto riconosciuto in sostanza anche dal SRB, un ammontare complessivo delle contribuzioni che superava il tetto del 12,5% del livello-obiettivo finale stimato. Inoltre, dalla decisione e dagli allegati emerge che il SRB non aveva considerato tale limite come vincolo effettivo; anzi, l’organo di riesame interno del SRB aveva persino ritenuto che, durante il periodo iniziale, il limite potesse essere inapplicabile o non assoluto.
Il Tribunale conclude quindi che il SRB ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014. Tale errore di diritto è sufficiente, da solo, a giustificare l’annullamento della decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Limitazione temporale degli effetti dell’annullamento
Accogliendo la domanda subordinata del SRB, il Tribunale decide di mantenere temporaneamente gli effetti della decisione annullata nei confronti di Nordea. La misura è giustificata dall’esigenza di evitare che il rimborso immediato delle contribuzioni comprometta le risorse del SRF e, dunque, la stabilità finanziaria e la continuità della politica di risoluzione bancaria.
Il Tribunale dispone che il mantenimento degli effetti perduri fino a quando il SRB avrà adottato le misure necessarie per eseguire l’ordinanza, e comunque per un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal momento in cui l’ordinanza diventa definitiva.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione SRB/ES/2023/23 nella parte in cui riguarda Nordea Bank Abp;
- mantiene provvisoriamente gli effetti della decisione nei confronti della ricorrente entro il limite temporale indicato;
- condanna il SRB alle spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il SRB non può superare il limite annuale del 12,5% del livello-obiettivo finale nel calcolo delle contribuzioni ex ante al SRF, neppure nel periodo transitorio; tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e di stabilità finanziaria, il giudice dell’Unione può mantenere temporaneamente gli effetti della decisione annullata.
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