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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-414/23

Order of the General Court (Second Chamber) of 6 August 2024. — Nordea Rahoitus Suomi Oy v Single Resolution Board. — Economic and monetary union – Banking union – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Single Resolution Fund (SRF) – Decision of the SRB on the calculation of the ex ante contributions for the 2023 contribution period – Article 70(2) of Regulation (EU) No 806/2014 – Action manifestly well founded – Limitation of the temporal effects of the order. — Case T-414/23

Giurisprudenza europea62023TO0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla in parte la decisione del SRB sulle contribuzioni ex ante 2023 al Single Resolution Fund perché il calcolo complessivo ha superato il tetto del 12,5% previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014. Richiamando la recente sentenza Dexia, il Tribunale ribadisce che tale limite opera anche nel periodo iniziale e non può essere disapplicato. Per ragioni di stabilità finanziaria, però, mantiene provvisoriamente gli effetti della decisione annullata per un massimo di sei mesi.

Calcolo delle contribuzioni ex ante 2023 al Single Resolution Fund: applicabilità del tetto del 12,5% dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 durante il periodo iniziale e annullamento parziale della decisione SRB.

La questione giuridica

Se, nel periodo iniziale di otto anni del Single Resolution Mechanism, il SRB debba applicare il tetto annuo del 12,5% previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 anche nel calcolo delle contribuzioni ex ante dovute per il 2023, oppure se tale limite possa essere disapplicato o interpretato flessibilmente per consentire il raggiungimento del target finale dell’1% dei depositi protetti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il tetto del 12,5% di cui all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 si applica anche durante il periodo iniziale e vincola il SRB in ogni annualità del calcolo delle contribuzioni ex ante; il SRB non può disapplicarlo né attenuarlo per esigenze di progressività o per il raggiungimento del target finale dell’1%. Poiché la decisione contestata ha determinato per il 2023 contribuzioni complessive superiori a tale limite, essa è illegittima e va annullata in quanto riguarda la ricorrente. Tuttavia, per evitare effetti pregiudizievoli sulla stabilità finanziaria e sulla continuità del finanziamento del SRF, il Tribunale ha mantenuto temporaneamente gli effetti dell’atto annullato per un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dalla definitività dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio
  • Regolamento delegato (UE) 2017/747 della Commissione
  • Articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Calcolo delle contribuzioni ex ante 2023 al Single Resolution Fund: applicabilità del tetto del 12,5%

L’ordinanza riguarda un ricorso diretto proposto da un istituto di credito finlandese avverso la decisione del SRB del 2 maggio 2023 sul calcolo delle contribuzioni ex ante 2023 al Single Resolution Fund. La controversia verte sull’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e, in particolare, sulla portata del tetto annuo del 12,5% del target level.

Fatti e procedimento

Il SRB aveva determinato il livello annuale target per il 2023, ultimo anno del periodo iniziale di otto anni iniziato il 1° gennaio 2016 e terminato il 31 dicembre 2023. La decisione si inserisce nel meccanismo di raccolta delle contribuzioni ex ante dovute dagli istituti soggetti al Single Resolution Mechanism, con riscossione effettuata tramite la competente autorità nazionale di risoluzione. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione nella parte in cui la riguardava e la condanna del SRB alle spese.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014, che impone che, al termine del periodo iniziale, le disponibilità del Single Resolution Fund raggiungano il livello obiettivo finale pari ad almeno l’1% dei depositi protetti;
  • l’articolo 69, paragrafo 2, che prescrive che, durante il periodo iniziale, le contribuzioni siano ripartite nel tempo nel modo più uniforme possibile, tenendo conto della fase del ciclo economico e dell’impatto prociclico;
  • l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, che stabilisce che, ogni anno, il SRB deve calcolare le contribuzioni individuali in modo che l’ammontare complessivo delle contribuzioni dovute da tutti gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti non superi il 12,5% del target level;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e il regolamento delegato (UE) 2017/747, richiamati per la determinazione della contribuzione annuale.

Questione giuridica decisa

Il SRB sosteneva che il limite del 12,5% non operasse durante il periodo iniziale, o che comunque dovesse essere letto in modo flessibile per non ostacolare il raggiungimento del target finale dell’1% e la distribuzione graduale degli oneri. Il Tribunale si chiede quindi se il testo dell’articolo 70, paragrafo 2, consenta questa impostazione oppure se il tetto sia inderogabile anche nel 2023.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama anzitutto la sentenza del 10 aprile 2024, Dexia v SRB (2022 ex ante contributions), nella quale aveva già affermato che:

  • il tetto del 12,5% si applica durante il periodo iniziale;
  • il riferimento decisivo è il target level finale previsto, non una soglia diversa fissata discrezionalmente dal SRB;
  • il tenore letterale dell’articolo 70, paragrafo 2, è chiaro e imperativo, poiché usa l’espressione “shall not exceed” e ripete il limite senza eccezioni.

Il Tribunale osserva inoltre che, anche nel caso del 2023, il SRB non aveva tenuto conto del tetto del 12,5% nel determinare il livello annuale target e che, nelle osservazioni raccolte in consultazione, l’organo di ricorso interno del SRB aveva sostenuto che, durante il periodo iniziale, il tetto era o inapplicabile o comunque non assoluto. Questo conferma che la decisione contestata soffriva del medesimo vizio già censurato nella causa Dexia.

Decisione sul merito

Poiché la questione di diritto era identica a quella già decisa e i fatti risultavano accertati, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente fondato ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura. Ha quindi annullato la decisione del SRB nella parte in cui riguardava la ricorrente, rilevando che la sola violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, è sufficiente a giustificare l’annullamento.

Limitazione degli effetti temporali

Il SRB aveva chiesto, in subordine, che gli effetti dell’annullamento fossero mantenuti fino alla sostituzione dell’atto o per almeno sei mesi, per evitare ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sul finanziamento del Single Resolution Fund. Il Tribunale accoglie questa istanza, richiamando l’articolo 264, secondo comma, TFUE e la necessità di tutelare la certezza del diritto e la continuità delle politiche dell’Unione.

In concreto, il Tribunale rileva che la restituzione immediata delle somme potrebbe privare il Fondo delle risorse necessarie al raggiungimento dei suoi obiettivi. Perciò mantiene gli effetti della decisione annullata nei confronti della ricorrente fino all’adozione delle misure necessarie da parte del SRB e comunque per un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dalla definitività dell’ordinanza.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il SRB, risultato soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente.

Principio affermato

Il SRB, nel calcolo annuale delle contribuzioni ex ante al Single Resolution Fund, deve rispettare il tetto del 12,5% di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 anche durante il periodo iniziale; tale limite è obbligatorio, non derogabile e non suscettibile di interpretazione flessibile in funzione del raggiungimento del target finale. Se il limite è superato, la decisione di calcolo è illegittima e deve essere annullata, fermo restando che il giudice può mantenere temporaneamente gli effetti dell’atto per ragioni di stabilità finanziaria.

Come è indicizzato

Materieunione bancariameccanismo di risoluzione unicosingle resolution fundcontribuzioni bancarie ex antediritto processuale dell’unione europea

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