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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-413/23

Order of the General Court (Second Chamber) of 6 August 2024. — Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj v Single Resolution Board. — Economic and monetary union – Banking union – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Single Resolution Fund (SRF) – Decision of the SRB on the calculation of the ex ante contributions for the 2023 contribution period – Article 70(2) of Regulation (EU) No 806/2014 – Action manifestly well founded – Limitation of the temporal effects of the order. — Case T-413/23

Giurisprudenza europea62023TO0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del SRB sulle contribuzioni ex ante 2023 al Single Resolution Fund nella parte riguardante Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, perché il SRB ha applicato un metodo incompatibile con l'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014. Richiamando la propria giurisprudenza recente in Dexia, il Tribunale ribadisce che il tetto del 12,5% del livello-obiettivo finale opera anche nel periodo iniziale. Per evitare effetti destabilizzanti sul Fondo, il Tribunale mantiene però temporaneamente gli effetti della decisione annullata fino all'adozione delle misure necessarie, e comunque non oltre sei mesi.

Annullamento della decisione SRB sulla contribuzione ex ante 2023 al Fondo di risoluzione unico per violazione del tetto del 12,5% del livello-obiettivo finale.

La questione giuridica

Se, nel calcolo delle contribuzioni ex ante annuali al Single Resolution Fund durante il periodo iniziale, il SRB sia tenuto a rispettare il limite del 12,5% del livello-obiettivo finale previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, oppure se tale limite sia inapplicabile o flessibile per effetto dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il limite del 12,5% del livello-obiettivo finale, previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, si applica anche durante il periodo iniziale di costituzione del SRF e vincola il SRB ogni anno nel calcolo delle contribuzioni ex ante; il SRB non può disapplicarlo né attenuarlo in nome dell'articolo 69 del medesimo regolamento. Poiché la decisione impugnata ha determinato contribuzioni complessive superiori a tale tetto, essa è viziata da errore di diritto ed è annullata nei confronti della ricorrente; i suoi effetti sono tuttavia mantenuti per un periodo massimo di sei mesi per ragioni di certezza del diritto e stabilità finanziaria.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Regolamento delegato (UE) 2017/747
  • Articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento della decisione SRB sulle contribuzioni ex ante 2023

Si tratta di un ricorso diretto proposto da un istituto di credito finlandese avverso la decisione del Single Resolution Board del 2 maggio 2023 relativa al calcolo delle contribuzioni ex ante 2023 al Single Resolution Fund. La controversia riguarda l'interpretazione degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 nell'ambito dell'Unione bancaria.

Fatti e procedimento

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj ha chiesto l'annullamento della decisione SRB/ES/2023/23 nella parte in cui la riguardava. La contribuzione le era stata poi richiesta dall'autorità nazionale di risoluzione competente tramite avviso di riscossione. Il SRB ha sostenuto in via principale che il limite del 12,5% previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, non si applicasse nel periodo iniziale; in subordine ha chiesto che, in caso di annullamento, gli effetti della decisione fossero mantenuti.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014, che impone il raggiungimento entro la fine del periodo iniziale del livello-obiettivo finale pari ad almeno l'1% dei depositi protetti e prevede una ripartizione nel tempo il più possibile uniforme delle contribuzioni;
  • l'articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, che stabilisce che le contribuzioni annuali complessive non devono superare il 12,5% del livello-obiettivo;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e il regolamento delegato (UE) 2017/747, richiamati dal SRB nel procedimento di calcolo;
  • gli articoli 263 e 264 TFUE e le disposizioni processuali del Tribunale sugli ordini motivati e sulle spese.

Questione giuridica decisa

La questione centrale è se il tetto del 12,5% del livello-obiettivo finale sia applicabile già durante il periodo iniziale di otto anni del Fondo oppure se possa essere ignorato o interpretato in modo flessibile per consentire al SRB di raggiungere il livello-obiettivo finale entro il 31 dicembre 2023.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la questione di diritto è già stata risolta nella sentenza Dexia v SRB del 10 aprile 2024, relativa alle contribuzioni 2022, nella quale era stato affermato che:

  • il tetto del 12,5% dell'articolo 70, paragrafo 2, si applica anche nel periodo iniziale;
  • il parametro decisivo è il livello-obiettivo finale previsto e stimato dal SRB;
  • il tenore letterale della disposizione è chiaro e imperativo, senza eccezioni o margini di adattamento da parte dell'autorità di risoluzione.

Il Tribunale rileva inoltre che, nel caso di specie, il SRB aveva determinato per il 2023 un importo complessivo delle contribuzioni ex ante superiore a tale limite e, nei propri atti, aveva persino considerato che il tetto potesse essere inapplicabile o non assoluto nel periodo iniziale. Ne consegue che la decisione impugnata è affetta dallo stesso vizio già censurato nella sentenza Dexia.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione SRB/ES/2023/23 nella parte in cui riguarda la ricorrente, ritenendo sufficiente un unico errore di diritto per giustificare l'annullamento. Tuttavia, accoglie la domanda del SRB di mantenere temporaneamente gli effetti della decisione annullata, per evitare ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sul funzionamento del SRF: gli effetti restano quindi in vigore fino all'adozione delle misure necessarie da parte del SRB e comunque non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato dell'ordinanza.

Spese

Poiché la ricorrente è risultata vittoriosa e il SRB soccombente, il SRB è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla ricorrente.

Principio affermato

Nel calcolo annuale delle contribuzioni ex ante al Single Resolution Fund, il SRB deve rispettare il limite del 12,5% del livello-obiettivo finale previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 anche durante il periodo iniziale; tale limite non può essere disapplicato in ragione delle esigenze di ripartizione temporale di cui all'articolo 69 del medesimo regolamento. Se il tetto è superato, la decisione è illegittima e va annullata, salvo mantenimento temporaneo degli effetti per ragioni di stabilità e certezza del diritto.

Come è indicizzato

Materieunione bancariameccanismo di risoluzione unicofondo di risoluzione unicocontribuzioni bancarie ex antediritto processuale dell'unione europea

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