Tribunale, Ordinanza T-213/24
Order of the President of the General Court of 6 August 2024. — Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret AŞ v European Commission. — Interim measures – Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine – Prohibition for any non-Russian-registered aircraft which is owned or chartered, or otherwise controlled by any Russian natural or legal person, entity or body, to land in, take off from or overfly the territory of the European Union – Article 3d of Regulation (EU) No 833/2014 – Manifest inadmissibility of the main action – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-213/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione proposta da Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret AŞ contro un'email della Commissione relativa al divieto di volo applicato ai suoi aeromobili. La decisione si fonda sulla constatazione che l'atto contestato non era una decisione della Commissione produttiva di effetti vincolanti, ma una mera comunicazione sull'attuazione di misure adottate dagli Stati membri ai sensi del regolamento n. 833/2014. Ne consegue la manifesta irricevibilità del ricorso principale e, di riflesso, l'inammissibilità della domanda cautelare.
Domanda di misure provvisorie respinta perché l'atto della Commissione impugnato, relativo al divieto di volo ai sensi dell'articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014, è stato ritenuto prima facie non impugnabile e la causa principale manifestamente irricevibile.
La questione giuridica
Nel procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE, la questione centrale era se l'email della Commissione del 29 marzo 2024 potesse essere qualificata come atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE, cioè come decisione della Commissione idonea a produrre effetti giuridici vincolanti sulla posizione della ricorrente, in relazione all'applicazione del divieto di atterraggio, decollo e sorvolo previsto dall'articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014. Di conseguenza, si trattava anche di verificare se la manifesta irricevibilità del ricorso principale imponesse il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.
Principio di diritto
In sede cautelare, il giudice dell'Unione può dichiarare la domanda irricevibile solo se l'irricevibilità del ricorso principale è prima facie evidente; inoltre, un atto è impugnabile solo se produce effetti giuridici vincolanti secondo il suo contenuto, il contesto e le competenze dell'istituzione che lo ha emanato. Nel caso di specie, l'email della Commissione si limitava a comunicare e spiegare l'attuazione, da parte degli Stati membri, del divieto di volo previsto dall'articolo 3d del regolamento n. 833/2014, senza adottare una decisione vincolante né essere attribuibile alla Commissione come misura idonea a modificare la posizione giuridica della ricorrente; pertanto la causa principale era manifestamente irricevibile e la domanda di misure provvisorie doveva essere respinta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014
- Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Divieto di volo e irricevibilità della domanda cautelare
La pronuncia è un'ordinanza del Presidente del Tribunale resa nel quadro di un procedimento incidentale ex articoli 278 e 279 TFUE. La controversia riguarda l'applicazione di misure restrittive connesse alle azioni della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, il divieto di atterraggio, decollo e sorvolo previsto dall'articolo 3d del regolamento (UE) n. 833/2014.
Fatti e procedimento
La ricorrente, Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret AŞ, esercente il marchio Southwind Airlines, è una società turca attiva nel trasporto aereo passeggeri. Dopo alcuni scambi con autorità nazionali e con la Commissione, ha impugnato l'email della Commissione del 29 marzo 2024, sostenendo che essa confermasse l'assoggettamento dei suoi aeromobili al divieto di volo nell'Unione. In parallelo ha chiesto misure provvisorie per sospendere l'atto contestato e per ottenere il ripristino dell'autorizzazione EASA ai vettori di Paesi terzi.
Posizione delle parti
La ricorrente sosteneva che i servizi della Commissione avessero svolto un ruolo decisivo nell'imposizione del divieto, andando oltre una mera raccolta e diffusione di informazioni. La Commissione ha eccepito l'inammissibilità della domanda, affermando che non esisteva alcuna decisione vincolante a suo carico: la disciplina del regolamento n. 833/2014 attribuisce l'attuazione del divieto agli Stati membri, mentre la Commissione svolge solo una funzione di coordinamento e trasmissione di informazioni.
Valutazione preliminare della ricevibilità del ricorso principale
Il Tribunale ricorda che, in linea di principio, la ricevibilità del ricorso principale non viene esaminata nel procedimento cautelare; tuttavia, quando è sollevata una manifesta irricevibilità, il giudice deve verificare sommariamente se il ricorso principale sia prima facie ammissibile. Se ciò non è possibile, la domanda cautelare non può essere accolta, poiché altrimenti si anticiperebbe una decisione sul merito della ricevibilità.
Criteri per individuare un atto impugnabile
Ai fini dell'articolo 263 TFUE, occorre guardare alla sostanza dell'atto, al suo contenuto, al contesto e alle competenze dell'istituzione che lo ha adottato. La forma del documento non è decisiva; ciò che conta è che esso produca effetti giuridici vincolanti e determini una modifica distinta della posizione giuridica del destinatario.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che l'email del 29 marzo 2024 non conteneva alcun richiamo a una decisione formale della Commissione né a una base giuridica che attribuisse alla Commissione il potere di imporre il divieto di volo. Il contenuto del messaggio mostrava soltanto che la Commissione stava informando la ricorrente circa elementi provenienti da uno Stato membro e circa la prassi di attuazione del regime sanzionatorio.
Il giudice sottolinea inoltre che:
- l'articolo 3d del regolamento n. 833/2014 è una disposizione di applicazione generale, da eseguire dalle autorità nazionali competenti;
- l'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento attribuisce agli Stati membri la disciplina delle sanzioni e l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione;
- la gestione concreta dei flight bans passa attraverso gli Stati membri, Eurocontrol e l'EASA, senza che la Commissione disponga del potere di adottare una decisione vincolante nei confronti dell'operatore aereo.
Il fatto che la corrispondenza sia stata inviata in risposta a richieste della ricorrente non modifica la natura del documento. Analogamente, le comunicazioni di autorità nazionali o dell'EASA che fanno riferimento alla Commissione non dimostrano l'esistenza di una decisione della Commissione, ma solo la circolazione di informazioni nell'ambito dell'attuazione del regime restrittivo.
Effetti sulla tutela giurisdizionale
Poiché l'attuazione del divieto spetta agli Stati membri, è a questi ultimi che incombe anche, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'obbligo di predisporre rimedi giurisdizionali effettivi. Il Tribunale richiama in proposito la soluzione già espressa nella propria ordinanza Global 8 Airlines v Commission.
Dispositivo
Il Tribunale conclude che l'atto contestato non costituisce, neppure prima facie, un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Di conseguenza, il ricorso principale appare manifestamente irricevibile e la domanda di misure provvisorie viene respinta come irricevibile. È dichiarato assorbito anche l'intervento della Repubblica federale di Germania; le spese relative all'intervento restano a carico di ciascuna parte, mentre il resto delle spese è riservato.
Principio affermato
Una comunicazione della Commissione che si limiti a informare sull'applicazione, da parte degli Stati membri, di misure restrittive previste dal regolamento n. 833/2014 non è un atto impugnabile se non produce effetti giuridici vincolanti e non è adottata nell'esercizio di un potere decisionale della Commissione. In sede cautelare, tale conclusione comporta il rigetto della domanda quando il ricorso principale risulti prima facie manifestamente irricevibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-412/23
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-413/23
- Sentenza · 6 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-414/23
- Sentenza · 7 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-125/23
- Sentenza · 31 lug 2024Tribunale, Ordinanza T-174/24
- Sentenza · 12 ago 2024Tribunale, Ordinanza T-284/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →