Cassazione Civile, Ordinanza n. 22198/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, adibito all'attività di autista/corriere con rapporto inizialmente part-time e poi trasformato a tempo pieno, aveva agito per ottenere: l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli, differenze retributive per mansioni asseritamente superiori rispetto all'inquadramento formale, compensi per lavoro straordinario e ulteriori emolumenti, inclusa la mancata fruizione di ferie e permessi. La Corte d'appello aveva respinto tutte le domande, ritenendo tardiva l'impugnazione del licenziamento per decorso del termine di 60 giorni ex art. 6 l. n. 604/1966, escludendo l'inquadramento superiore, negando la prova dello straordinario e rigettando anche le ulteriori pretese. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: errata decorrenza del termine per impugnare il licenziamento alla luce degli artt. 1334 e 1335 c.c. e dell'art. 24 Cost.; erronea applicazione delle regole sulla prova e sulla presunzione di conoscenza della comunicazione di licenziamento; violazione delle clausole del CCNL Trasporto e Spedizione Merci e dell'art. 2103 c.c. per il mancato riconoscimento del superiore inquadramento; motivazione apparente e violazione delle norme su onere della prova e straordinario; mancata integrazione istruttoria; omessa pronuncia su un capo di domanda relativo ad automatismi contrattuali e altre voci retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi nove motivi del ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento, sulla mancata prova del superiore inquadramento e del lavoro straordinario, nonché sull'assenza di nullità motivazionale e sull'inammissibilità delle doglianze volte a una nuova valutazione del merito. Ha invece accolto il decimo motivo, rilevando un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di differenze retributive inerenti ad automatismi contrattuali e altre voci non ricomprese negli altri capi di domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la causa rinviata al giudice di merito perché si pronunci sul punto omesso.
Norme richiamate
art. 1334 c.c.
richiamato in tema di atti unilaterali recettizi e decorrenza della conoscenza della comunicazione di licenziamento
art. 1335 c.c.
la dichiarazione diretta a una persona si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario; per la raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, la presunzione opera dal rilascio dell'avviso di giacenza
art. 6 l. n. 604/1966
il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento decorre dalla conoscenza presunta della comunicazione
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al diritto di impugnazione del licenziamento e al bilanciamento degli interessi
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, sia per la conoscenza del licenziamento sia per lo straordinario
artt. 2727-2729 c.c.
richiamati con riferimento alle presunzioni semplici e alla prova contraria rispetto alla conoscenza del licenziamento e alla quantificazione dello straordinario
artt. 115 e 116 c.p.c.
la loro violazione è deducibile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza; non consente una mera richiesta di rivalutazione del merito
artt. 4, 6, 7, 8 e 11-quinquies CCNL Trasporto e Spedizioni Merci Confetra del 01/08/2013
invocati per sostenere la riconducibilità delle mansioni di corriere alla declaratoria del livello superiore
art. 2103 c.c.
richiamato per il riconoscimento delle mansioni e dell'inquadramento superiore
artt. 1362-1363 c.c.
richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive ai fini dell'inquadramento
art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c.
richiamato per la denuncia di motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza
art. 2108 c.c.
richiamato per il compenso del lavoro straordinario
art. 24 Cost.
richiamato anche in materia di prova e tutela giurisdizionale del lavoratore
art. 36 Cost.
invocato in relazione alla retribuzione del lavoro straordinario
art. 111 Cost.
invocato per il vizio di motivazione e il giusto processo
art. 2907 c.c.
richiamato nel motivo sullo straordinario
artt. 3 e 5 D.Lgs. 66/2003
richiamati in relazione all'orario di lavoro e al lavoro straordinario
art. 432 c.p.c.
escluso il ricorso al criterio equitativo per provare l'esistenza dello straordinario, essendo utilizzabile solo per la valutazione del valore economico della prestazione
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo sullo straordinario
art. 437 c.p.c.
richiamato nel motivo sullo straordinario e sull'istruzione in appello
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza
art. 360 c.p.c.
norma utilizzata per il perimetro dei motivi di ricorso e per qualificare i vizi denunciati
Massime di principio
- Per gli atti unilaterali recettizi trasmessi a mezzo raccomandata, quando il plico non venga consegnato per assenza del destinatario, la comunicazione si presume conosciuta dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario, senza che rilevino il successivo ritiro del piego o la durata della giacenza.
- La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può essere vinta solo dimostrando che il destinatario, senza sua colpa, era nell'impossibilità di avere notizia dell'atto; non è sufficiente contestare il momento in cui la conoscenza effettiva sia avvenuta se l'atto è già pervenuto all'indirizzo.
- La prova dell'inquadramento superiore richiede il procedimento trifasico: accertamento in fatto delle mansioni svolte, individuazione della declaratoria contrattuale invocata e confronto tra mansioni concrete e profilo collettivo; in cassazione è censurabile solo l'erronea interpretazione delle norme collettive, mentre il raffronto tra fatti e declaratoria è valutazione di merito.
- Il lavoratore che chieda il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di provare l'effettivo superamento dell'orario normale; il giudice può ricorrere a valutazioni presuntive e a una quantificazione minimale, ma non può sostituire la prova mancante con il criterio equitativo per accertare l'esistenza stessa dello straordinario.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è fondata quando il giudice di merito non si pronunci su uno specifico capo o motivo di domanda o di appello effettivamente devoluto; in tal caso, se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza deve essere cassata con rinvio.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in cassazione se formulate come violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi l'uso di prove non introdotte dalle parti o la violazione di regole legali di valutazione della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22138/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →