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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22425 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001. Con il primo motivo ha denunciato l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del rimborso, fondata sulla presentazione da parte del contribuente di un'istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della stessa disposizione, sostenendo che l'adesione al condono precludeva ogni richiesta di rimborso per le annualità definite, anche qualora il contribuente sostenesse l'insussistenza dei presupposti dell'IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha rilevato che la CTR aveva esaminato soltanto la sussistenza dei presupposti impositivi dell'IRAP, omettendo di pronunciarsi sull'eccezione relativa al condono. Secondo la Corte, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata può essere dedotta anche per la prima volta in appello ed è una questione rilevabile d'ufficio, poiché comporta la preclusione del diritto al rimborso e l'estinzione della relativa controversia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte dalle parti. La CTR lo ha violato omettendo di esaminare l'eccezione dell'Agenzia fondata sull'adesione al condono.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, tra cui rientra l'omessa pronuncia su un'eccezione decisiva.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto è stato invocato per la violazione della disciplina sul condono.

  • L. n. 289 del 2002, art. 7

    La definizione agevolata degli anni d'imposta produce un nuovo titolo giuridico e preclude, per le annualità definite, successive richieste di rimborso, anche quando si deduca l'assenza del presupposto impositivo.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono o a una definizione agevolata, una volta perfezionata per determinate annualità, normalmente impedisce di chiedere successivamente il rimborso delle somme versate per quelle stesse annualità.
  • La preclusione può operare anche se il contribuente sostiene che l'imposta non fosse dovuta per mancanza del presupposto impositivo: la definizione agevolata sostituisce la precedente situazione con un nuovo titolo giuridico e comporta una stabilizzazione delle pretese reciproche.
  • Le eccezioni relative al condono possono essere sollevate dall'amministrazione anche in appello e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, trattandosi di questioni con effetti sull'ammissibilità e sulla prosecuzione del giudizio.
  • Un giudice non può limitarsi a esaminare il merito della pretesa tributaria se esiste una questione preliminare potenzialmente impeditiva, come l'adesione a un condono: deve pronunciarsi espressamente su tale eccezione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto se il contribuente abbia presentato un'istanza di definizione agevolata, per quali annualità, se la procedura sia stata perfezionata e quali effetti preclusivi siano previsti dalla specifica normativa.

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