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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32265/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, ritenuta coinvolta in operazioni fittizie insieme ad altre società del medesimo gruppo. Il maggior reddito accertato sulla società veniva poi imputato, pro quota, anche al socio detentore del 51% del capitale sociale. Il giudizio di primo grado del socio aveva accolto solo parzialmente le sue doglianze, valorizzando anche un atto qualificato come autotutela con cui era stata rideterminata la pretesa fiscale nei confronti della società. In appello l'Ufficio sosteneva che non si trattasse di un vero atto di autotutela, ma di una mera rideterminazione del dovuto per evitare duplicazioni, essendo stato erroneamente incluso nella ripresa anche un reddito già dichiarato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 295 c.p.c., deducendo che, essendovi pregiudizialità tra il giudizio sulla società e quello sul socio, il giudice d'appello avrebbe dovuto sospendere il processo del socio in attesa della definizione del giudizio relativo alla società, anziché decidere nel merito con un annullamento solo parziale della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ricordato l'orientamento secondo cui, nei rapporti tra accertamento societario e accertamento del socio di società di capitali a ristretta base, il giudizio del socio può essere sospeso ex art. 295 c.p.c. quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; tuttavia, quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., con possibilità per il giudice della causa dipendente di proseguire il giudizio se ritiene prognosticamente che la decisione pregiudicante possa essere riformata. Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto corretto il comportamento della CTR e ha quindi rigettato il ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva del contribuente. È stato inoltre dato atto della non applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare un vizio processuale della sentenza impugnata.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base del preteso obbligo di sospensione nel processo tributario in caso di pregiudizialità.

  • art. 295 c.p.c.

    opera la sospensione necessaria quando la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; nel caso deciso la Corte richiama il criterio secondo cui, se la causa pregiudicante è già definita con sentenza non definitiva, non vi è sospensione necessaria ma solo facoltativa.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che, dopo la definizione della causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può sospendere facoltativamente oppure proseguire il giudizio.

  • art. 1, d.lgs. 546/1992

    evocato quale norma di rinvio generale che rende applicabile al processo tributario il regime processuale civile della sospensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione al caso, in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, tra accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base sociale e accertamento del socio sussiste un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ma non un litisconsorzio necessario.
  • Se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado, la causa dipendente deve essere sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; se invece la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione è soltanto facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • In presenza di una sentenza non definitiva sulla causa pregiudicante, il giudice della causa dipendente può proseguire il giudizio ove ritenga, con valutazione prognostica, che la decisione pregiudicante possa essere riformata.
  • Nel contenzioso tributario la decisione sul socio può essere mantenuta anche quando sia intervenuta una rideterminazione della pretesa verso la società, purché il giudice operi entro il quadro processuale corretto della pregiudizialità e della sospensione facoltativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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