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Sentenza

Sentenza n. 1138/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza per l’ottemperanza. della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 267/2024 pubblicata il 12/3/2024.

Giustizia amministrativa202501552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alle spese legali, della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 267/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 267/2024, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, è stato comunicato che il pagamento spettante al docente era stato effettuato il 23 febbraio 2026 e che le spese legali erano state pagate il 27 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che i pagamenti intervenuti nelle more avessero realizzato pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata con il ricorso per ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore, e liquidate in complessivi 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché con restituzione del contributo unificato se versato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more del processo, quando soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa derivante dal titolo esecutivo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Anche quando la materia del contendere cessa per integrale adempimento sopravvenuto, le spese del giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento.
  • La piena soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese processuali maturate sino all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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